Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.105/2002 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Impending Bankruptcy Notice Over Improper Grounds

Geschäftsnummer 7B.105/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a company that filed a legal appeal against a decision made by a cantonal court regarding a bankruptcy warning issued against it. The bankruptcy notification, stemming from an execution process initiated by a creditor, was initially upheld by the cantonal court, which found that challenges to such warnings could only be made on formal grounds, not on the merits of the case. The company sought to annul this ruling, arguing that unforeseen circumstances prevented it from attending a critical hearing. However, the appeal was ultimately deemed inadmissible due to insufficient legal justification and lack of compliance with procedural requirements.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 79 cpv. 1 OG, Art. 66 cpv. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Impending Bankruptcy Notice Over Improper Grounds: The bankruptcy notification, stemming from an execution process initiated by a creditor, was initially upheld by the cantonal court, which found that challenges to such warnings could only be made on formal grounds, not on the merits of the case. The company sought to annul this ruling, arguing that unforeseen circumstances prevented it from attending a critical hearing. However, the appeal was ultimately deemed inadmissible due to insufficient legal justification and lack of compliance with procedural requirements.

Schlagwörter

KI-generiert
Konkursforderung Rechtsvorschlag verspätete Kündigung Liquidationsverfahren Rückzug des Rechtsbegehrens Gläubigerversammlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 79 cpv. 1 OG
4.- Giusta l' art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale da essa violate e in che consiste la violazione.
Art. 66 cpv. 1 LTF
Although not explicitly cited in the dispositive, the decision indicates that no court fees are to be collected, which in the context of the then-applicable procedural law (OG) is related to Art. 66 LTF concerning costs, since the case was declared inadmissible (and no costs were levied against the appellant).
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 cpv. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the decision indicates that no court fees are to be collected, which in the context of the then-applicable procedural law (OG) is related to Art. 66 LTF concerning costs, since the case was declared inadmissible (and no costs were levied against the appellant).

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

[AZA 0/2]

7B.105/2002

CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI

*

14 giugno 2002

Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente,

Escher e Meyer.

Cancelliere: Piatti.

____________

Visto il ricorso del 21 maggio 2002 presentato dalla X.________ Sagl, rappresentata dal suo gerente A.________, contro la sentenza emanata il 2 maggio 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone la ricorrente alla Y.________ S.A., e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, in merito a una comminatoria di fallimento;

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.- Nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla Y.________ S.A. nei confronti della X.________ Sagl, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha notificato il 25 marzo 2002 all'escussa la comminatoria di fallimento del 21 marzo 2002.

2.- Con sentenza del 2 maggio 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso della X.________ Sagl diretto contro il menzionato provvedimento.

I giudici cantonali hanno rilevato che una comminatoria di fallimento può unicamente essere impugnata all' autorità di vigilanza per motivi formali. L'escussa, esternando l'intenzione di saldare il debito, si è invece limitata ad allegare questioni di merito.

3.- La X.________ Sagl chiede al Tribunale federale, con ricorso 21 maggio 2002, di annullare la sentenza cantonale. In un gravame confuso e di difficile comprensione la ricorrente sostiene che un incidente subito dal suo gerente e la chiusura invernale le hanno impedito di presenziare all'udienza (concernente il rigetto dell'opposizione) del 31 gennaio 2001 (recte: 2002). Essa pare poi asserire di non aver potuto inoltrare un'azione di disconoscimento del debito a causa della comminatoria di fallimento notificatale.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

4.- Giusta l' art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale da essa violate e in che consiste la violazione.

In concreto il gravame, che non menziona alcuna norma di diritto, non adempie manifestamente i summenzionati requisiti di motivazione e dev'essere dichiarato inammissibile.

A titolo del tutto abbondanziale si può aggiungere che, con i motivi indicati per giustificare la mancata partecipazione all'udienza di rigetto dell'opposizione, la ricorrente si prevale di circostanze che avrebbero tutt'al più potuto fondare una domanda di restituzione del termine innanzi a tale giudice. Per il resto, essa misconosce che l'azione di disconoscimento del debito, da inoltrare entro 20 giorni dal rigetto dell'opposizione, ostacola l'emanazione della comminatoria di fallimento e non il contrario.

Infine, qualora, nella parte finale della propria impugnativa, la ricorrente avesse inteso indicare di già aver introdotto un'azione di disconoscimento del debito, occorre rilevare che tale asserzione non è suffragata da alcuna prova o elemento dell'incarto e pare anzi essere in contraddizione con l'affermazione contenuta nel rimedio all' autorità di vigilanza, secondo cui essa prevedeva di pagare la creditrice nel corso del mese di aprile "o al massimo per la metà di maggio 2002".

5.- Da quanto precede discende che il ricorso si avvera inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia.

Per questi motivi

la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

pronuncia :

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 14 giugno 2002 VIZ

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:

La Presidente,

Il Cancelliere,