Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.125/2005 KI-generiert

Complainants Lack Standing to Appeal Non-Prosecution Decision in Bank Fraud Case

Geschäftsnummer 6S.125/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves two individuals who filed a criminal complaint against two bank officials, alleging deception that led them to sign a release declaration absolving the bank of liability regarding their investments. The complaint claimed that these officials induced the plaintiffs to sign under false pretenses related to investments, including a significant transfer to a company in New York. After initial investigations, the public prosecutor decided not to pursue the case, concluding that the plaintiffs should have been aware of the implications of the release they signed. The plaintiffs then sought to appeal this decision, but their request was denied by the appellate court. They subsequently filed a cassation appeal to the Federal Tribunal, which assessed their right to appeal based on their status as private accusers and the conditions of the applicable law.

Legislator-Regeste

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Art. 146 CP, Art. 270 PP, Art. 270 lett. e PP, Art. 2 cpv. 1 LAV, Art. 270 lett. g PP, Art. 278 cpv. 1 PP; Complainants Lack Standing to Appeal Non-Prosecution Decision in Bank Fraud Case: La legittimazione a ricorrere per cassazione in merito all'azione penale è regolata in modo esaustivo dall' art. 270 PP .

Schlagwörter

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Strafverfolgung wegen Betrugs Bankkontoinhaber Stellung des Opfers Beschwerdelegitimation aktienrechtliche Verantwortlichkeit Parteistellung der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 146 CP
Decreto di non luogo a procedere (denuncia art. 146 CP ),
Art. 270 PP
La legittimazione a ricorrere per cassazione in merito all'azione penale è regolata in modo esaustivo dall' art. 270 PP .
Art. 270 lett. e PP
La legittimazione a ricorrere per cassazione in merito all'azione penale è regolata in modo esaustivo dall' art. 270 PP .
Art. 2 cpv. 1 LAV
La legittimazione presuppone che il ricorrente sia stato leso direttamente nell'integrità fisica, sessuale o psichica ( art. 2 cpv. 1 LAV ), questione che il Tribunale federale esamina liberamente ( DTF 122 IV 71 consid.
Art. 270 lett. g PP
Nel gravame si eccepisce tuttavia che la loro legittimazione sarebbe data in virtù dell'art. 270 lett. g PP, in veste di accusatori privati che hanno sostenuto da soli l'accusa.
Art. 278 cpv. 1 PP
Le spese processuali seguono la soccombenza ( art. 278 cpv. 1 PP ).

Zitierte Rechtsprechung

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6B_970/2009 (2010-01-26)
Account Holders' Appeal Against Refusal to Promote Penal Accusation Inadmissible
«…ori privati ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4 LTF, ritenuto che il CPP/TI non prevede questo istituto (sentenza 6S.125/2005 del 18 maggio 2005, in RtiD 2005 II n. 35 pag. 181 segg.). Essi sono quindi semplici denuncianti e, in questa veste, le…»
6B_58/2009 (2009-09-15)
Denouncer's Appeal Against Non-Prosecution of Public Official Dismissed for Lack of Standing and Inadmissibility.
«…dal momento che il codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 non prevede questa istituzione (v. sentenza 6S.125/2005 del 18 maggio 2005, in RtiD II-2005 n. 35 pag. 181 segg.). 1.4 A mente dell'insorgente, la sua legittimazione ricorsual…»
6B_352/2009 (2009-07-31)
Father's Challenge to Non-Prosecution of Guardian Dismissed for Lack of Standing
«…ore privato ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4 LTF, ritenuto che il CPP/TI non prevede questo istituto (sentenza 6S.125/2005 del 18 maggio 2005, in RtiD 2005 II n. 35 pag. 181 segg.). Egli è quindi un semplice denunciante e, in questa veste, le…»
6B_306/2009 (2009-05-14)
Complainant v. Civil Court Registry: Standing to Challenge Non-Prosecution Order
«…vittima LAV né quella di querelante. Il diritto cantonale non conoscendo la figura dell'accusatore privato (v. sentenza 6S.125/2005 del 18 maggio 2005, in RtiD II-2005 n. 35 pag. 181 segg.), l'insorgente è quindi un semplice denunciante e, come tale,…»
6B_30/2009 (2009-04-14)
Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Lack of Standing in Non-Prosecution Case
«…LTF, posto come il codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 non preveda questa istituzione (v. sentenza 6S.125/2005 del 18 maggio 2005, in RtiD II-2005 n. 35 pag. 181 segg.). I ricorrenti sono quindi dei semplici denuncianti e, in ques…»
6B_423/2008 (2009-01-26)
Complainant's Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing to Challenge Decision to Drop Proceedings
«…LTF, posto come il codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 non preveda questa istituzione (v. sentenza 6S.125/2005 del 18 maggio 2005, in RtiD II-2005 n. 35 pag. 181 segg.). L'insorgente è quindi una semplice denunciante e, in questa…»
6B_784/2008 (2008-09-27)
Complainant's Appeal on Dismissal of Assault/Endangerment Case Inadmissible Due to Lack of Legal Standing
«…enti rilevato come il Codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 non preveda questa istituzione (sentenza 6S.125/2005 del 18 maggio 2005 consid. 2.2, pubblicata in RtiD II-2005 n. 35 pag. 181 segg.). 2.3 L'insorgente non ha qualità di vi…»
6S.243/2005 (2005-08-30)
Appeal Dismissed: Lack of Victim Standing in Stolen Painting Case
«…a condizione qui certamente non realizzata, e del resto nemmeno configurabile nella procedura penale ticinese (sentenza 6S.125/2005 del 18 maggio 2005, consid. 2.2). 3.3 Visto quanto sopra il ricorso risulta inammissibile. Le spese processuali seguono…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.125/2005 /biz

Sentenza del 18 maggio 2005

Corte di cassazione penale

Composizione

Giudici federali Schneider, presidente,

Karlen, Zünd,

cancelliere Garré.

Parti

A.________,

B.________,

ricorrenti,

entrambi patrocinati dall'avv. Jean-Maurice Jordi,

contro

C.________,

D.________,

opponenti,

entrambi patrocinati dall'avv. Filippo Ferrari,

Procuratore pubblico del cantone Ticino,

viale Franscini 3, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (denuncia art. 146 CP ),

ricorso per cassazione contro la sentenza del 1° marzo 2005 del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali.

Fatti:

A. Il 24 ottobre rispettivamente il 6 novembre 2003 A.________ e B.________, già titolari della relazione bancaria no. xxx presso la ban-ca S.________ di Chiasso, sporgevano denuncia penale nei confronti di C.________ e di D.________, entrambi funzionari presso la suddetta banca, per titolo di truffa, asserendo in sostanza di essere stati da essi indotti, mediante un atteggiamento truffaldino, a sottoscrivere il 19 novembre 1998 una dichiarazione di discarico per l'operato della banca, confermando di aver preso atto dalle scritture contabili che gli investimenti dei loro averi presso la banca S.________, Chiasso, sia per modalità sia per completezza, sono stati eseguiti conformemente alle loro disposizioni (ivi compreso il bonifico di USD 800'000.-- a favore della la società T.________, New York).

B. Esperite le informazioni preliminari, con decisione del 30 dicembre 2003 il Procuratore pubblico decretava il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo tra l'altro che, in occasione dell'incontro del 19 novembre 1998, ai denuncianti ed al loro commercialista fosse nota la circostanza della sospensione di E.________ (già direttore e consulente dell'istituto bancario in questione, poi condannato in data 9 giugno 2000 per malversazioni avvenute ai danni degli stessi denuncianti), che era stata loro sottoposta in visione la documentazione bancaria completa relativa ai loro conti e che infine non potesse essere loro sfuggita l'importanza della firma di una dichiarazione di discarico, la quale, come chiaramente indicato nel testo della dichiarazione stessa, liberava la banca da ogni responsabilità per il suo operato. Il Procuratore pubblico concludeva altresì che non erano emersi elementi tali da far ritenere che i denunciati, agendo con inganno astuto, dissimulando cose vere o confermando subdolamente errori dei denuncianti, avessero indotto questi ultimi a firmare la dichiarazione in questione.

C. Il 12/13 gennaio 2004 A.________ e B.________ inoltravano istanza di promozione dell'accusa presso la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP). Tale istanza veniva respinta, per quanto ricevibile, in data 1° marzo 2005.

D. A.________ e B.________ insorgono contro la sentenza della CRP mediante ricorso per cassazione al Tribunale Federale.

E. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 129 I 337 consid. 1; 129 II 453 consid. 2; 128 II 46 consid. 2a e relativi richiami).

2. La legittimazione a ricorrere per cassazione in merito all'azione penale è regolata in modo esaustivo dall' art. 270 PP .

2.1 Giusta l'art. 270 lett. e PP, in vigore dal 1° gennaio 2001 nella versione conforme alla legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), la vittima di un reato può ricorrere per cassazione se era già parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza concerna le sue pretese civili o possa influenzare il giudizio in merito a queste ultime (art. 270 lett. e n. 1 PP) oppure se fa valere una violazione dei diritti che le sono attribuiti dalla LAV (art. 270 lett. e n. 2 PP).

La legittimazione presuppone che il ricorrente sia stato leso direttamente nell'integrità fisica, sessuale o psichica ( art. 2 cpv. 1 LAV ), questione che il Tribunale federale esamina liberamente ( DTF 122 IV 71 consid. 3a; 120 Ia 101 consid. 2a, 157 consid. 2b). La via del ricorso per cassazione è quindi preclusa al semplice danneggiato, seppure costituitosi parte civile (Mauro Mini, L'istanza di promozione dell'accusa, in RtiD 2004 I pag. 269).

2.2 I ricorrenti non sono vittime ai sensi delle suddette disposizioni, per cui da questo profilo difettano di legittimazione ricorsuale. Nel gravame si eccepisce tuttavia che la loro legittimazione sarebbe data in virtù dell'art. 270 lett. g PP, in veste di accusatori privati che hanno sostenuto da soli l'accusa.

A torto. La qualità di accusatore privato ai sensi di questa disposizione è riservata alla parte che, conformemente alle prescrizioni del diritto cantonale, ha sostenuto l'accusa da sola e senza l'intervento dell'accusatore pubblico (azione penale privata "principale" o anche "esclusiva"; v. Christof Riedo, Der Strafantrag, tesi friburghese, Basilea/ Ginevra/Monaco 2004, pag. 57 e segg.). Questa situazione si configura soltanto in determinate procedure cantonali nelle quali, limitatamente a taluni reati in cui l'interesse pubblico al perseguimento penale è di minore rilievo, l'accusatore privato sin dall'inizio agisce al posto dell'accusatore pubblico ( DTF 128 IV 39 consid. 2a; 127 IV 236 consid. 2b/aa). L'accusatore privato è legittimato a proporre ricorso per cassazione solo se l'accusatore pubblico non aveva qualità di parte secondo il diritto di procedura cantonale ( DTF 110 IV 114 ; Gilbert Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berna 2004, pag. 35). Si tratta di una condizione qui certamente non realizzata, e del resto nemmeno prevista dal Codice di procedura penale ticinese, in forza del quale la parte lesa esercita sull'azione penale un influsso semmai sussidiario rispetto a quello del Procuratore pubblico (v. art. 2, 186, 216 e segg. CPP/TI, come pure Robert Hauser/ Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 2, pag. 442 e Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 4a ed., Zurigo 2004, n. 873, pag. 339).

2.3 Visto quanto sopra il ricorso risulta inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza ( art. 278 cpv. 1 PP ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

3. Comunicazione alle parti, al Procuratore pubblico del cantone Ticino e al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali.

Losanna, 18 maggio 2005

In nome della Corte di cassazione penale

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: