Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_41/2020 KI-generiert

Request for Revision and Recusation Declared Inadmissible Due to Non-Payment of Costs

Geschäftsnummer 6F_41/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual filed a request for revision of a Swiss Federal Tribunal decision after their criminal appeal was deemed inadmissible. The appeal had been against a judgment by the Court of Appeal and Penal Review of the Canton of Ticino. The individual also sought the recusal of a federal judge who was involved in the previous decision. The Tribunal required the individual to pay an advance of judicial costs, which they failed to meet even after being granted a supplemental deadline. The individual claimed financial inability to pay due to late payments from their debtors, exacerbated by the holiday season and the COVID-19 pandemic. As a result, the Tribunal did not consider the revision request or the associated grievances further.

Legislator-Regeste

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Art. 34 LTF, Art. 21 cpv. 3 CPP, Art. 34 cpv. 2 LTF, Art. 128 LTF, Art. 62 cpv. 1 prima, Art. 32 cpv. 1 LTF; Request for Revision and Recusation Declared Inadmissible Due to Non-Payment of Costs: The appeal had been against a judgment by the Court of Appeal and Penal Review of the Canton of Ticino. The individual also sought the recusal of a federal judge who was involved in the previous decision. The Tribunal required the individual to pay an advance of judicial costs, which they failed to meet even after being granted a supplemental deadline. The individual claimed financial inability to pay due to late payments from their debtors, exacerbated by the holiday season and the COVID-19 pandemic. As a result, the Tribunal did not consider the revision request or the associated grievances further.

Schlagwörter

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Revision in Strafsachen Kostenvorschuss verspätetes Ausstandsbegehren E-Justice Rückzug des Revisionsgesuchs Kontrollfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 62 cpv. 3 LTF

Cited as the legal basis for declaring the request for revision inadmissible due to the non-payment of the advance costs.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6F_41/2020

Sentenza del 21 gennaio 2021

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente,

Denys, Muschietti,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

istante,

contro

Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, via della Pace 6, 6600 Locarno,

controparte.

Oggetto

Domanda di revisione della sentenza 6B_1062/2020 del 7 ottobre 2020 del Tribunale federale svizzero

(incarto CARP n. 17.2020.116).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con sentenza 6B_1062/2020 del 7 ottobre 2020, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia penale di A.________ contro una sentenza emanata il 14 luglio 2020 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto CARP n. 17.2020.116).

2. Il 12 novembre 2020 A.________ ha presentato una domanda di revisione della sentenza 6B_1062/2020 del 7 ottobre 2020, corredata di ulteriori domande. L'istante ha inoltre chiesto la ricusazione del Giudice federale Denys, allora Presidente della Corte di diritto penale del Tribunale federale.

3. Con decreto presidenziale del 18 novembre 2020, l'istante è stata invitata a fornire, entro il 3 dicembre 2020, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 1'200.--.

Con decreto presidenziale del 7 dicembre 2020 è stata respinta una domanda di sospensione della procedura.

Mediante decreto presidenziale del 10 dicembre 2020, all'istante è stato fissato un termine suppletorio, non prorogabile, scadente il 7 gennaio 2021 per versare l'anticipo richiesto.

L'ultimo giorno del termine suppletorio, l'istante ha chiesto un'ulteriore proroga di

"una decina di giorni" e/o una riduzione dell'ammontare dell'anticipo, sostenendo di non essere attualmente in grado di fare fronte al pagamento. Adduce al riguardo che anche i suoi debitori sarebbero in ritardo con i pagamenti a causa delle festività e della pandemia di coronavirus.

4. Preliminarmente, la domanda di ricusazione del Giudice Denys, che è stato Presidente della Corte di diritto penale fino al 31 dicembre 2020 ed ha diretto il procedimento, è manifestamente priva di fondamento e irricevibile (cfr. sentenza 6B_306/2019 del 22 maggio 2019 consid. 1.2). L'istante non specifica né sostanzia infatti un motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 LTF , limitandosi essenzialmente ad addurre che il Giudice Denys ha pronunciato la sentenza 6B_1062/2020 del 7 ottobre 2020 di cui è chiesta la revisione. Richiama al riguardo l' art. 21 cpv. 3 CPP , che concerne tuttavia la composizione del Tribunale d'appello e non è applicabile alla procedura della revisione dinanzi al Tribunale federale ( art. 34 cpv. 2 LTF ; cfr. ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3aed. 2018, n. 7 all' art. 128 LTF ). Nemmeno la circostanza secondo cui il Giudice in parola abbia in passato respinto doglianze promosse dall'istante fonda di per sé una parvenza di parzialità o un obbligo di ricusazione (cfr. DTF 143 IV 69 consid. 3.1 pag. 74; 141 IV 178 consid. 3.2.3 pag. 180).

5.

5.1. La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine, il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte ( art. 32 cpv. 1 LTF ), stabilisce un congruo termine. Se scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza ( art. 62 cpv. 3 LTF ). Anche se quello di cui all' art. 62 cpv. 3 LTF costituisce un termine stabilito dal giudice, e quindi di per sé prorogabile alle condizioni dell' art. 47 cpv. 2 LTF (sentenza 4D_27/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3), la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, fatti salvi motivi del tutto particolari e non prevedibili, il termine suppletorio è per sua natura improrogabile. Un secondo termine suppletorio entra in considerazione solo a titolo eccezionale e nella misura in cui la richiesta di ulteriore proroga esponga specificatamente quali ragioni particolari e imprevedibili impediscano di rispettare il termine (cfr. sentenza 6F_37/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 2.1; 6B_57/2019 del 26 febbraio 2019 consid. 2.1; 6B_71/2018 del 16 marzo 2018 consid. 2 e rinvii).

5.2. Il decreto presidenziale del 10 dicembre 2020 non solo assegnava all'istante un termine suppletorio fino al 7 gennaio 2021, ma ne rilevava pure il carattere improrogabile. A sostegno della sua istanza di proroga, l'istante non ha addotto nuove particolari e imprevedibili ragioni atte a giustificare un'ulteriore ed eccezionale dilazione del termine entro il quale fornire l'anticipo richiesto. Non realizzano infatti simili estremi né le festività natalizie, ampiamente prevedibili, né la pandemia di coronavirus, che dura sin dal primo semestre del 2020.

6. Non essendo stato versato l'anticipo delle spese giudiziarie entro il termine suppletorio impartito, non è possibile entrare nel merito della domanda di revisione e delle censure di cui all'allegato del 12 novembre 2020. Come espressamente indicato nel decreto presidenziale del 10 dicembre 2020, la domanda deve quindi essere dichiarata inammissibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'istante ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. La domanda di revisione è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.

3. Comunicazione all'istante e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 21 gennaio 2021

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jacquemoud-Rossari

Il Cancelliere: Gadoni