Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_17/2009 KI-generiert

Federal Supreme Court Denies Revision of Prior Judgments on Appeal Inadmissibility and Legal Aid Denial

Geschäftsnummer 6F_17/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a complaint with the federal tribunal following a decision by the Cantonal Court that rejected his request for the promotion of charges. This individual subsequently appealed to the federal tribunal, which dismissed his appeal due to non-payment of required fees. The individual then sought a restoration of the deadline and legal assistance, which were also denied due to lack of evidence of financial need. Later, he attempted to have his original complaint reviewed, requesting a decision on the merits and seeking to continue the criminal proceedings initiated by his report. However, the tribunal found his review request untimely and ultimately rejected it, noting that the earlier decisions had already addressed his claims.

Legislator-Regeste

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Art. 54 cpv. 1 LTF, Art. 61 LTF, Art. 121 lett. c LTF, Art. 29 Cost, Art. 124 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 44 cpv. 2 LTF; Federal Supreme Court Denies Revision of Prior Judgments on Appeal Inadmissibility and Legal Aid Denial: This individual subsequently appealed to the federal tribunal, which dismissed his appeal due to non-payment of required fees. The individual then sought a restoration of the deadline and legal assistance, which were also denied due to lack of evidence of financial need. Later, he attempted to have his original complaint reviewed, requesting a decision on the merits and seeking to continue the criminal proceedings initiated by his report. However, the tribunal found his review request untimely and ultimately rejected it, noting that the earlier decisions had already addressed his claims.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids unentgeltliche Rechtspflege Kostenvorschuss Einrede der Verfassungswidrigkeit In den Akten enthaltene Schriftstücke Bedürftigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 1 cpv. 1 LTF

Cited in the reasoning to define the nature of the Federal Tribunal, relevant to the scope of its function.

Art. 121 lett. d LTF

Cited as a potential ground for revision concerning the failure to consider relevant facts.

Art. 121 lett. c LTF

The main ground for examining the admissibility of the revision request concerning the failure to rule on all claims.

Art. 124 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the revision request, which determined its inadmissibility.

Art. 66 cpv. 1 prima frase LTF

Cited as the basis for imposing judicial costs on the unsuccessful applicant, although the imposition was waived.

Art. 66 cpv. 1 in fine LTF

Cited in the reasoning as the basis for waiving the imposition of judicial costs, which is reflected in the dispositive.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6F_17/2009

Sentenza del 9 ottobre 2009

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Schneider, Giudice presidente,

Ferrari, Mathys,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Parti

A.________,

istante,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Domanda di revisione delle sentenze del Tribunale federale svizzero 6B_122/2009 del 9 aprile 2009 e 6F_10/2009 del 24 luglio 2009.

Fatti:

A. Il 16 febbraio 2009 A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con cui veniva dichiarata irricevibile la sua istanza di promozione dell'accusa.

Con sentenza 6B_122/2009 del 9 aprile 2009 il Tribunale federale ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso a causa del mancato pagamento dell'anticipo spese richiesto.

B. Con scritto del 23 aprile 2009 A.________ si è nuovamente rivolto al Tribunale federale con un'istanza di restituzione del termine e di assistenza giudiziaria.

Poiché A.________ non era stato impedito senza sua colpa di agire nei termini fissati e non aveva documentato il suo stato di bisogno, con sentenza 6F_10/2009 del 24 luglio 2009 il Tribunale federale ha respinto sia la domanda di restituzione del termine sia quella di assistenza giudiziaria, rinunciando tuttavia eccezionalmente a porre a carico di A.________ le spese giudiziarie.

C. Il 14 agosto 2009 A.________ ha scritto ancora al Tribunale federale chiedendo che il suo ricorso del 16 febbraio 2009 sia trattato nel merito, segnatamente che il Tribunale federale si pronunci sulle sue conclusioni volte a ottenere la continuazione del procedimento penale avviato con la sua denuncia e a esonerarlo dalle spese di giustizia cantonali considerato che i reati denunciati sono perseguibili d'ufficio e non a querela di parte.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1. Secondo l' art. 54 cpv. 1 LTF , di regola il procedimento si svolge nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana. Non vi sono motivi per scostarsi da questa regola e, peraltro, neppure l'istante lo chiede espressamente. Malgrado lo scritto in esame sia redatto in tedesco, il presente giudizio è dunque emanato in italiano.

2. In virtù dell' art. 61 LTF , le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate. Possono essere modificate solo in caso di revisione o di restituzione del termine il cui non rispetto ha comportato una decisione di inammissibilità. In entrambe le ipotesi gli effetti sono gli stessi: in caso di accoglimento, il Tribunale federale annulla la sua sentenza precedente e ne pronuncia una nuova (art. 128 cpv. 1 e 50 cpv. 2 LTF).

Nella fattispecie l'istante si duole del fatto che il Tribunale federale non abbia statuito sulle richieste contenute nel suo ricorso del 16 febbraio 2009. Implicitamente dunque si avvale del motivo di revisione dell'art. 121 lett. c LTF.

3. Giusta l'art. 121 lett. c LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni. Questa norma permette dunque la revisione in caso di diniego di giustizia formale ai sensi dell' art. 29 Cost. Non è tuttavia possibile invocare tale motivo di revisione quando la conclusione è stata dichiarata inammissibile, è stata implicitamente evasa mediante l'esito riservato a un'altra conclusione (v. conclusioni principale e subordinata, alternative, dipendenti, ?) oppure quando la conclusione è diventata senza oggetto o quando il Tribunale si è dichiarato incompetente. In simili ipotesi non vi è infatti alcun tipo di diniego di giustizia (sentenza 6F_9/2007 del 7 dicembre 2007 consid. 2).

La domanda di revisione fondata sull'art. 121 lett. c LTF deve essere depositata presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza ( art. 124 cpv. 1 lett. b LTF ).

4. In concreto, l'istanza in esame appare tardiva. Difatti, la sentenza 6B_122/2009 è stata inviata il 16 aprile 2009 mediante raccomandata con attestazione di ricevuta. Secondo questa attestazione, l'istante (che aveva fatto trattenere gli invii all'ufficio postale) ha ricevuto la sentenza in data 4 maggio 2005. Anche senza fare applicazione dell' art. 44 cpv. 2 LTF , l'istanza di revisione risulta tardiva perché inoltrata solo il 18 agosto 2009 (data del timbro postale) e quindi oltre il termine di 30 giorni ex art. 124 cpv. 1 lett. b LTF . Ne segue la sua inammissibilità.

Giova peraltro osservare che l'istanza di revisione sarebbe stata in ogni caso infondata. Infatti, come sopra esposto (v. consid. 3), dichiarando un ricorso inammissibile, il Tribunale federale si pronuncia manifestamente sull'insieme delle conclusioni che gli sono presentate (sentenza 1F_16/2008 dell'11 agosto 2008, in SJ 2008 I pag. 465). Non vi sono dunque gli estremi di una revisione ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF nel caso concreto.

5. La domanda di assistenza giudiziaria formulata con istanza di restituzione del termine è stata respinta con sentenza 6F_10/2009 perché priva di riscontro documentale in relazione allo stato di bisogno. L'istante fa valere che la sua situazione finanziaria era nota al Tribunale, avendo egli fornito vari documenti al Servizio delle finanze del Tribunale federale. Questa affermazione può essere interpretata come una domanda di revisione fondata sull'art. 121 lett. d LTF. Secondo questa norma, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti.

5.1 Ci si può innanzi tutto domandare se, mediante l'inoltro di una sola istanza, sia possibile richiedere la revisione di due sentenze distinte e separate. La questione può tuttavia rimanere indecisa in considerazione di quanto segue.

5.2 Benché l'istanza non sia tardiva in relazione alla sentenza 6F_10/2009, risulta però priva di oggetto. Infatti, malgrado la domanda di assistenza giudiziaria sia stata formalmente respinta a causa della mancata documentazione dello stato di bisogno, il Tribunale federale ha rinunciato ad addossare all'istante le spese di giustizia in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 in fine LTF. Sicché non si scorge quale interesse possa avere l'istante a richiedere la revisione di tale sentenza.

Giova comunque precisare che ogniqualvolta una persona, adendo il Tribunale federale, formula una domanda di assistenza giudiziaria, è tenuta a dimostrare il suo stato di bisogno come stabilito dalla DTF 125 IV 161 a cui si rinvia. Lo stesso vale anche qualora la stessa persona abbia già fornito le prove della sua situazione economica nell'ambito di altre procedure ancora pendenti o già concluse dinanzi al Tribunale federale. Nello specifico, l'istante aveva certo fornito le prove del suo stato di bisogno, ma nell'ambito di un procedimento separato. Negli atti dell'incarto 6F_10/2009 non figura alcun documento relativo alle risorse finanziarie dell'istante. Non v'è dunque spazio per una domanda di revisione fondata sull'art. 121 lett. d LTF.

6. L'istante si diffonde poi in critiche sulle sentenze 6B_122/2009 e 6F_10/2009. Nella misura in cui non costituiscono dei motivi di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF e considerato che non sussiste alcuna possibilità di riconsiderare le sentenze di questo Tribunale, esse si palesano inammissibili.

Infine, l'istante chiede cosa possa fare per ottenere il proseguimento della procedura penale. Orbene, il Tribunale federale è un'autorità giudiziaria ( art. 1 cpv. 1 LTF ) e, in questa veste, si deve limitare a statuire sui ricorsi sottoposti al suo esame non potendo fornire consulenze giuridiche di alcun tipo.

7. Da quanto precede discende che, per quanto ammissibile, la domanda di revisione dev'essere respinta.

Le spese giudiziarie dovrebbero essere poste a carico dell'istante soccombente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF). Si rinuncia tuttavia a prelevare tali spese nel presente caso considerati i documenti comprovanti la sua insolvibilità allegati alla domanda di revisione.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 ottobre 2009

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: La Cancelliera:

Schneider Ortolano Ribordy