Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_985/2021 KI-generiert

Private Accuser's Appeal on Defamation Dismissed for Lack of Standing

Geschäftsnummer 6B_985/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, A.________, who filed a criminal complaint on November 4, 2020, alleging defamation by B.________ and another person later identified as C.________. Both individuals were employed at a cantonal library and the complaint was related to a warning letter authored by B.________ on behalf of the library. On April 26, 2021, the public prosecutor decided to drop the criminal proceedings, concluding that the necessary elements of the alleged crime were not present. A.________ appealed this decision to the Court of Criminal Appeals of the Canton of Ticino, which was rejected on August 10, 2021. A subsequent criminal appeal was brought before the Swiss Federal Tribunal by A.________ on September 2, 2021, challenging the decision through corrections and a request for judicial assistance. The appeal did not substantiate any specific civil claims related to the alleged defamatory actions nor did it demonstrate significant harm to justify compensation for moral damages, which led to challenges in establishing standing from a civil claim perspective.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 65 cpv. 2 LTF; Private Accuser's Appeal on Defamation Dismissed for Lack of Standing: Both individuals were employed at a cantonal library and the complaint was related to a warning letter authored by B.________ on behalf of the library. On April 26, 2021, the public prosecutor decided to drop the criminal proceedings, concluding that the necessary elements of the alleged crime were not present. A.________ appealed this decision to the Court of Criminal Appeals of the Canton of Ticino, which was rejected on August 10, 2021. A subsequent criminal appeal was brought before the Swiss Federal Tribunal by A.________ on September 2, 2021, challenging the decision through corrections and a request for judicial assistance. The appeal did not substantiate any specific civil claims related to the alleged defamatory actions nor did it demonstrate significant harm to justify compensation for moral damages, which led to challenges in establishing standing from a civil claim perspective.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation üble Nachrede fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Verweis formelle Verfahrenseinstellung unentgeltliche Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide the appeal based on the simplified procedure because it was not sufficiently motivated.

Art. 64 cpv. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of prospect of success from the outset.

Art. 65 cpv. 2 LTF

Used to justify charging the appellant a reduced fee due to their financial situation.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs due to their defeat.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_985/2021

Sentenza del 23 settembre 2021

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Giudice presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

2. B.________,

3. C.________,

opponenti.

Oggetto

Decreto di abbandono (diffamazione),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 10 agosto 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino

(incarto n. 60.2021.138).

Considerando:

che il 4 novembre 2020 A.________ ha sporto una querela penale per il titolo di diffamazione nei confronti di B.________ e di un'ignota persona poi identificata in C.________, entrambi impiegati presso la Biblioteca cantonale di X.________, in relazione con il contenuto di una lettera di richiamo redatta da B.________ in nome della Biblioteca cantonale;

che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 26 aprile 2021 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale, non essendo realizzati gli estremi del reato prospettato;

che il querelante ha impugnato il decreto di abbandono con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);

che, con sentenza del 10 agosto 2021, la CRP ha respinto il reclamo, confermando la decisione del magistrato inquirente;

che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 2 settembre 2021, trasmesso per competenza dal Tribunale penale federale al Tribunale federale;

che il ricorrente ha presentato il 4 settembre 2021 una correzione del ricorso e il 10 settembre 2021 una domanda di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;

che spetta al ricorrente, in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);

che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);

che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale;

che, in concreto, il ricorrente non si esprime minimamente sulla sua legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, in particolare non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF , quali specifiche pretese civili intende fare valere in relazione con il reato contro l'onore (diffamazione) oggetto del procedimento penale;

ch'egli non motiva l'esistenza di una lesione della personalità di una certa gravità, tale da giustificare il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione del torto morale;

che, peraltro, nella misura in cui eventuali pretese di risarcimento fossero dirette contro i querelati, dipendenti della Biblioteca cantonale, esse sarebbero disciplinate dal diritto pubblico cantonale, segnatamente dalla legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 166.100; cfr. sentenza 6B_606/2021 del 15 giugno 2021);

che, rientrando nel campo di applicazione della LResp/TI, simili richieste di risarcimento non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (sentenze 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2.1 e 2.2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.; 6B_776/2009 del 31 maggio 2010 consid. 1.3);

che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;

che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii);

che questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2);

che, accennando genericamente a una violazione del diritto di essere sentito, il ricorrente non solleva censure di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF );

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );

che, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta ( art. 65 cpv. 2 LTF );

per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 settembre 2021

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni