Appeal on Non-Prosecution Order Inadmissibility Ruling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a decision made by the public prosecutor in Ticino, which dismissed a criminal complaint filed by two individuals against 19 others for various alleged offenses. Following this, the individuals appealed the decision, but the Court of Appeals declared their appeal inadmissible due to insufficient motivation as required by law. The appellants subsequently filed a complaint with the Federal Tribunal, seeking annulment of the lower court's decision and requesting suspensive effect and legal assistance. The Federal Tribunal ultimately deemed the complaint inadmissible, citing a lack of proper argumentation regarding the appellants' claims and procedural grounds.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 385 CPP, Art. 80 cpv. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 cpv. 2 LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 e 5 LTF; Appeal on Non-Prosecution Order Inadmissibility Ruling: Following this, the individuals appealed the decision, but the Court of Appeals declared their appeal inadmissible due to insufficient motivation as required by law. The appellants subsequently filed a complaint with the Federal Tribunal, seeking annulment of the lower court's decision and requesting suspensive effect and legal assistance. The Federal Tribunal ultimately deemed the complaint inadmissible, citing a lack of proper argumentation regarding the appellants' claims and procedural grounds.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article.
The request for legal aid was rejected based on this provision because the appeal was clearly devoid of any prospect of success.
The amount of judicial costs was reduced based on this article due to the financial situation of the appellants.
Costs were imposed on the unsuccessful appellants based on these provisions.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_975/2014
Sentenza del 9 ottobre 2014
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Mathys, Presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
ricorrenti,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino , Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del ricorso in materia penale,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 settembre 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Il 23 luglio 2014 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela presentata da A.A.________ e B.A.________ nei confronti di 19 persone, per vari titoli di reato. Adita dai denuncianti, dopo aver concesso loro la facoltà di emendare il gravame, con sentenza del 9 settembre 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha dichiarato irricevibile il reclamo, perché non rispettava le esigenze di motivazione dell' art. 385 CPP .
A.A.________ e B.A.________ impugnano questo giudizio con ricorso al Tribunale federale, postulandone l'annullamento. Chiedono inoltre la concessione dell'effetto sospensivo e il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
2. Secondo l' art. 80 cpv. 1 LTF , il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. Di conseguenza, in questa sede, l'unica sentenza impugnabile è il giudizio della CRP e l'oggetto di esame è circoscritto alla questione di sapere se la Corte cantonale abbia violato il diritto nel dichiarare irricevibile il reclamo degli insorgenti.
L'argomentazione ricorsuale si riduce a contestare l'operato e le omissioni del Procuratore pubblico e a rinnovare le accuse nei confronti dei denunciati. Tali critiche esulano dall'oggetto del litigio e sono quindi inammissibili. Gli insorgenti non si confrontano con i motivi della sentenza della CRP, né spiegano perché l'irricevibilità del reclamo da essa pronunciata violerebbe il diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF (v. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ). Si limitano a qualificare intollerabile il mancato esame di merito del reclamo senza considerare i documenti prodotti, definendo la decisione impugnata "infondata, pretestuosa e sproporzionata", nonché, atteso che i loro precedenti reclami alla CRP erano stati esaminati nel merito, incomprensibile.
3. Difettando di una topica motivazione sull'oggetto di contestazione in questa sede, il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 LTF .
Le spese, ridotte vista la loro situazione finanziaria ( art. 65 cpv. 2 LTF ), sono addossate ai ricorrenti soccombenti con vincolo di solidarietà ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ), la domanda di assistenza giudiziaria non potendo chiaramente essere accolta, dal momento che le conclusioni ricorsuali erano di primo acchito prive di ogni probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ).
Con l'evasione del gravame la domanda di concessione di effetto sospensivo è divenuta caduca.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 ottobre 2014
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Mathys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy