Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_906/2009 KI-generiert

A.A. v. B.: Defamation in Judicial Pleading Context

Geschäftsnummer 6B_906/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around a divorce proceeding where accusations of malpractice were made against a court-appointed educational guardian for the couple's children. One party alleged that the guardian had billed for services not rendered, comparing her actions to those of a recently convicted psychiatrist who had been found guilty of fraud for similar billing practices. This led to criminal charges of defamation against the accuser, who was initially convicted and fined. However, an appeal to a higher court resulted in the accuser being acquitted of all charges. The Public Prosecutor's Office then contested this decision, seeking to reverse the acquittal and reinstate the defamation conviction. The case raises issues of free speech in legal contexts and the boundaries of defamatory statements during judicial proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 173 CP, Art. 176 CP, Art. 14 CP, Art. 66 cpv. 4 LTF, Art. 68 cpv. 2 LTF; A.A. v. B.: Defamation in Judicial Pleading Context: One party alleged that the guardian had billed for services not rendered, comparing her actions to those of a recently convicted psychiatrist who had been found guilty of fraud for similar billing practices. This led to criminal charges of defamation against the accuser, who was initially convicted and fined. However, an appeal to a higher court resulted in the accuser being acquitted of all charges. The Public Prosecutor's Office then contested this decision, seeking to reverse the acquittal and reinstate the defamation conviction. The case raises issues of free speech in legal contexts and the boundaries of defamatory statements during judicial proceedings.

Schlagwörter

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üble Nachrede Deliktsgut Betrug böser Glaube nachträgliche Eingabe Beweisführung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 4 LTF

Cited in the dispositive to explain why no judicial costs are imposed on the government appellant.

Art. 68 cpv. 2 LTF

Cited in the dispositive to explain why no costs for an answer (ripetibili) are awarded to the respondent.

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Public Prosecutor's Decision Not to Prosecute Defamation Appeal Dismissed
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«…en, soweit sich die anwaltlichen Äusserungen weder als völlig sachwidrig noch als unnötig beleidigend erweisen (Urteile 6B_906/2009 vom 22. Dezember 2009 E. 2.2; 6S.453/2004 vom 2. Mai 2005 E. 4.1 mit Hinweisen). Der Rechtfertigungsgrund von Art. 14…»
UE230120 · zh
Appeal Dismissed: Defamation and Custody Dispute Investigation Closure Confirmed
«…rweisen (Urteile des Bundesgerichts, 6B_73/2023 vom 28. Dezember 2023 E. 2.3; 6B_358/2011 vom 25. August 2011 E. 2.2.2; 6B_906/2009 vom 22. Dezember 2009 E. 2.2 ). Der Rechtfertigungsgrund von Art. 14 StGB hat Vorrang vor den Entlastungsbeweisen i.S.v…»
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«…erweist (Urteile des Bundesgerichts 6B_73/2023 vom 28. Dezember 2023 E. 2.3; 6B_358/2011 vom 25. August 2011 E. 2.2.2; 6B_906/2009 vom 22. Dezember 2009 E. 2.2). Der Rechtfertigungsgrund von Art. 14 StGB hat Vor- rang vor den Entlastungsbeweisen i. S…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_906/2009

Sentenza del 22 dicembre 2009

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Favre, Presidente,

Mathys, Foglia, Giudice supplente,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Parti

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

6901 Lugano,

ricorrente,

contro

A.A.________,

patrocinato dall'avv. Simone Creazzo,

opponente.

Oggetto

Diffamazione ( art. 173 CP ),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 2 settembre 2009 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. Nell'ambito di un'aspra causa di divorzio che oppone i coniugi A.________, B.________ è stata nominata curatrice educativa dei loro figli. La nota d'onorario emanata dalla curatrice per le prestazioni fornite è stata approvata dalla Commissione tutoria di Chiasso. A.A.________ ha contestato la nota d'onorario davanti alla Sezione degli enti locali, chiedendo l'audizione di alcuni testi e l'esame delle cartelle cliniche dei figli. Senza amministrare le prove richieste, la Sezione degli enti locali ha respinto il ricorso. A.A.________ ha allora adito la I Camera civile del Tribunale d'appello. Nel suo allegato ricorsuale del 7 settembre 2005 ha sostenuto che la curatrice aveva fatturato prestazioni non fornite, in particolare colloqui e telefonate non avvenuti o durati meno del tempo fatturato, e ha paragonato il suo agire a quello dello psichiatra dr. med. C.________ condannato pochi mesi prima per truffa per aver fatturato prestazioni non effettuate rispettivamente non effettuate nell'ampiezza fatturata.

B. A seguito di questi fatti, il 2 ottobre 2006 il Sostituto Procuratore pubblico ha emesso un decreto di accusa nei confronti di A.A.________ riconoscendolo autore colpevole di diffamazione e proponendone la condanna a una multa di fr. 300.--.

Con decreto di accusa del 18 dicembre 2006, il Procuratore pubblico ha riconosciuto A.A.________ autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità in relazione ad altri fatti e ne ha proposto la condanna a una multa di fr. 500.--.

C. Statuendo sull'opposizione ai decreti di accusa di A.A.________, il 17 aprile 2007 il Presidente della Pretura penale ha confermato entrambe le imputazioni e lo ha condannato a una multa di fr. 800.-- fissando in 8 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. Lo ha inoltre condannato a versare alla parte civile B.________ fr. 400.-- a titolo di risarcimento per spese di patrocinio, respingendo le ulteriori pretese civili di quest'ultima.

D. Con sentenza del 2 settembre 2009, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha accolto il ricorso per cassazione di A.A.________ prosciogliendolo da ogni imputazione.

E. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino impugna la decisione dell'ultima istanza cantonale con ricorso in materia penale al Tribunale federale. Contestando l'assoluzione di A.A.________ dall'accusa di diffamazione, postula l'annullamento della contrastata sentenza nonché, in via principale, la conferma della decisione del Presidente della Pretura penale con riferimento all'imputazione del reato di diffamazione o, in via subordinata, il rinvio degli atti alla Pretura penale per nuovo giudizio.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.

1.1 Il ricorrente lamenta una violazione dell' art. 173 CP . La CCRP avrebbe a torto negato l'adempimento dei presupposti oggettivi del reato di diffamazione. Pur tenendo conto del contesto giudiziario in cui le frasi incriminate sono state proferite, a mente dell'insorgente queste esorbitavano da quanto necessario per perorare la causa portata davanti al tribunale. Il paragone al caso del dr. med. C.________ era inutile ai fini processuali in quanto non corroborava precise motivazioni di fatto o di diritto proposte dall'imputato rivelandosi dunque come un'espressione offensiva lesiva dell'onore della curatrice.

1.2 La CCRP ha ritenuto che paragonare il comportamento di qualcuno a quello di persona appena condannata per truffa può adempiere i presupposti del reato di diffamazione. Tuttavia, nella fattispecie, secondo la tesi ricorsuale di A.A.________, B.________ aveva fatturato prestazioni non effettuate e/o non effettuate nell'ampiezza fatturata, facendo in pratica ciò che il dr. med. C.________ aveva fatto. Sicché la connotazione diffamatoria del paragone contenuto nell'allegato ricorsuale si stempera di molto. Sebbene non risultasse strettamente indispensabile, il richiamo a un caso concreto poteva essere ritenuto dall'estensore del ricorso un modo per sostanziare e rafforzare la sua tesi per cui la CTR aveva sbagliato nel rifiutare l'amministrazione delle prove notificatele accontentandosi dell'autocertificazione della curatrice. Da una lettura globale e spassionata dello scritto incriminato, continua la CCRP, traspare uno stretto rapporto di strumentalità tra le frasi ritenute diffamatorie e la tesi sostenuta nell'ambito della controversia giudiziaria. In sostanza, le frasi non hanno rilevanza penale perché finalizzate all'esposizione delle ragioni poste a fondamento della richiesta ricorsuale.

2. Si rende colpevole di diffamazione giusta l' art. 173 n. 1 CP chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei come pure chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. La diffamazione può essere commessa mediante dichiarazioni orali, scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo ( art. 176 CP ).

2.1 Le norme penali di cui agli art. 173 segg. CP tutelano l'onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d'onore, ossia di comportarsi secondo le regole riconosciute. L'onore protetto dal diritto penale è concepito in modo generale come un diritto al rispetto che risulta leso da affermazioni idonee a esporre la persona interessata al disprezzo nella sua veste di uomo ( DTF 132 IV 112 consid. 2.1). Determinante per stabilire se un'asserzione sia lesiva della reputazione di una persona non è il senso che quest'ultima le attribuisce, bensì l'impressione globale che essa, secondo un'interpretazione oggettiva, suscita nell'uditore o nel lettore medio non prevenuto considerate le circostanze concrete del caso ( DTF 131 IV 160 consid. 3.3.3). Nel valutare, in particolare, se un testo sia diffamatorio, occorre esaminare non solo le espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche il senso generale che risulta dal testo nel suo complesso ( DTF 128 IV 53 consid. 1a).

2.2 In virtù dell' art. 173 n. 2 CP , il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Le prove liberatorie di tale norma entrano in considerazione solo ove l'impunità non risulti già da un fatto giustificativo, come ad esempio l'atto permesso dalla legge ( DTF 131 IV 154 consid. 1.3.1). Giusta l' art. 14 CP , chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il codice penale o un'altra legge.

La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che, nell'ambito di una procedura giudiziaria, le dichiarazioni lesive dell'onore espresse da una parte o dal suo patrocinatore sono giustificate dal diritto di perorare la propria causa e dai doveri a questo relativi, risultanti dalla Costituzione e dalla legge, purché siano pertinenti, non esorbitino da quanto necessario, non siano inutilmente offensive e non vengano diffuse in mala fede e purché semplici ipotesi siano designate come tali ( DTF 131 IV 154 consid. 1.3.1). Alle parti va in sostanza riconosciuta una certa libertà di retorica che permette loro anche l'esternazione di valutazioni un po' esagerate o addirittura provocazioni, nella misura in cui le loro dichiarazioni non appaiano completamente prive di pertinenza o inutilmente offensive (v. sentenza 6S.453/2004 del 2 maggio 2005, consid. 4.1 concernente un avvocato).

2.3 Nel caso in esame, la sentenza impugnata resiste alla critica ricorsuale. Certo, accusare una persona di aver commesso un crimine o un delitto rientra nella costellazione dei casi sanzionati all' art. 173 n. 1 CP ( DTF 132 IV 112 ; 118 IV 250 consid. 2b). Di regola, anche equiparare il comportamento di una persona a quello di qualcuno di recente condannato per un reato penale può realizzare gli estremi della diffamazione, per lo meno nella misura in cui un simile paragone lasci intendere che la persona interessata si è resa anch'ella colpevole di un crimine o un delitto. Sennonché nella fattispecie il richiamo al caso del dr. med. C.________ non comporta una tale conseguenza, ciò che nemmeno il ricorrente invero sostiene. Non va infatti dimenticato il particolare contesto giudiziario in cui le frasi incriminate sono state proferite. Le espressioni utilizzate da A.A.________, checché ne dica il ricorrente, sono state coloriture, ancorché discutibili, formulate nell'ambito di un ricorso volto ad accertare la congruità della nota professionale presentata dalla curatrice. Secondo la sua tesi ricorsuale, quest'ultima aveva fatturato prestazioni non fornite o non fornite nella misura fatturata. A.A.________ ravvisava pertanto la necessità di procedere all'amministrazione delle prove richieste all'autorità inferiore al fine di verificare la nota d'onorario della psicologa.

È vero che l'affermazione, considerata isolatamente, secondo cui analogamente a quanto fatto per anni dallo psichiatra C.________ la curatrice ha fatturato prestazioni mai effettuate gonfiando la fattura, può apparire lesiva dell'onore. Sennonché, da una lettura contestualizzata e spassionata dell'insieme dello scritto in cui sono contenute le espressioni, si evince che il riferimento al caso del dr. med. C.________ si inserisce nell'ottica di contestare la mancata assunzione delle prove notificate. Infatti, poco dopo, A.A.________ scrive: "Il recente caso C.________ ha dimostrato con quale disinvoltura gli operatori del ramo psichiatrico possano fatturare prestazioni mai avvenute, sotto gli occhi delle casse malati.

Se oggi l'Autorità di vigilanza si fida ciecamente di quanto afferma la signora B.________, senza procedere alle necessarie verifiche, non è difficile capire come mai le casse malati per anni sono state truffate dallo psichiatra C.________ senza che nessuno si accorgesse di nulla, ecc.". È dunque essenzialmente alla luce della necessità di effettuare controlli sulla fattura della curatrice e di non accontentarsi di una sorta di "autocertificazione" che va letto il paragone con il caso del dr. med. C.________. Giova ricordare che quest'ultimo aveva fatturato prestazioni non effettuate e/o non effettuate nell'ampiezza fatturata, agire analogo a quello imputato alla curatrice nel ricorso al Tribunale d'appello.

Certo, il raffronto può sembrare discutibile e un po' forte, ma non è privo di pertinenza con la tesi ricorsuale di A.A.________, non trascende quanto necessario per difenderla e non risulta che l'opponente abbia agito in mala fede. Nella sua impugnativa la curatrice non veniva tacciava, né esplicitamente né implicitamente, di truffatrice, veniva solo contestata la correttezza della sua nota d'onorario. Il richiamo a un caso concreto di relativa attualità è stato manifestamente un modo per dar forza alle argomentazioni ricorsuali, come già osservato dalla CCRP.

Non si può dunque non concordare con l'autorità cantonale laddove rileva l'esistenza di un rapporto di strumentalità tra le frasi ritenute diffamatorie e la tesi sostenuta nell'ambito della controversia giudiziaria tale da farle risultare neutre dal profilo penale, perché finalizzate all'esposizione delle ragioni poste a fondamento della richiesta ricorsuale. Certo l'accostamento al dr. med. C.________ è poco lusinghiero, ma nella fattispecie non può essere ritenuto lesivo dell'onore considerato il particolare contesto giudiziario in cui è stato fatto.

3. Poiché la sentenza impugnata va confermata per i motivi testé esposti, risulta superfluo vagliare le ulteriori censure sollevate dal Ministero pubblico relative alla motivazione abbondanziale addotta dalla CCRP per prosciogliere A.A.________ dall'imputazione di diffamazione.

In conclusione, il gravame si rivela infondato e va pertanto respinto. Dal momento che il ricorrente, incaricato di compiti di diritto pubblico, ha agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, non gli vengono addossate spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 4 LTF ).

Non vi è ragione di assegnare ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a formulare osservazioni sul ricorso e non è dunque incorso in spese necessarie ( art. 68 cpv. 2 LTF ) per la sede federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Non si assegnano ripetibili.

4. Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché per conoscenza alla patrocinatrice di B.________.

Losanna, 22 dicembre 2009

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera:

Favre Ortolano Ribordy