Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_848/2017 KI-generiert

Federal Court Rejects Defamation Prosecution Appeal Due to Lack of Standing

Geschäftsnummer 6B_848/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In January 2017, an individual filed criminal charges against three others for defamation, slander, and publishing secret official deliberations, which were discussed during a press conference covered by various media. The public prosecutor's office decided not to proceed with the case without conducting any investigative actions. Following this decision, the individual appealed to a higher court, which upheld the prosecutor's decision. The individual then escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking to challenge the higher court's ruling and request a new investigation by the prosecutor's office. However, the individual's justification for the appeal was deemed insufficient, leading to the appeal being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 310 CPP, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 68 LTF; Federal Court Rejects Defamation Prosecution Appeal Due to Lack of Standing: The public prosecutor's office decided not to proceed with the case without conducting any investigative actions. Following this decision, the individual appealed to a higher court, which upheld the prosecutor's decision. The individual then escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking to challenge the higher court's ruling and request a new investigation by the prosecutor's office. However, the individual's justification for the appeal was deemed insufficient, leading to the appeal being declared inadmissible.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation üble Nachrede rechtlich geschütztes Interesse fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft passives Wahlrecht Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule for simplified decision making.

Art. 66 cpv. 1 LTF

This article was applied to order that the judicial costs be borne by the appellant due to the final decision of inadmissibility.

Art. 68 LTF

This article was applied to reject claims for compensation (restitutions) since no reciprocal written submissions took place.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_848/2017

Sentenza dell'8 settembre 2017

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice unico,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Sabrina Aldi,

ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

tutti e tre patrocinati dall'avv. Edy Meli,

opponenti.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (diffamazione, calunnia, pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 23 giugno 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Il 23 gennaio 2017 A.________ ha denunciato/querelato B.________, C.________, vicesegretario cantonale dell'organizzazione, nonché il sindacalista D.________, per titoli di diffamazione, calunnia e pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete in relazione a quanto riferito in occasione di una conferenza stampa, ripreso da vari media e riportato sul sito dell'organizzazione. Senza esperire alcun atto istruttorio, il 26 gennaio 2017 il Procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere.

2. Con sentenza del 23 giugno 2017, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto, per quanto ricevibile, il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere.

3. A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza della CRP e il rinvio dell'incarto al Ministero pubblico affinché "proceda ad un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi". Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4. Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità di ultima istanza cantonale ha diritto di interporre ricorso in materia penale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Spetta alla parte ricorrente, in virtù dell' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, e in particolare all'accusatore privato illustrare nel suo gravame quali pretese, desumibili direttamente dal reato, intende far valere ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1).

Rilevasi che, qualora siano invocati più reati distinti, l'accusatore privato è tenuto a indicare per ognuno di essi in cosa consista il suo preteso danno (sentenza 6B_472/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 1.1). Nell'ambito dei delitti contro l'onore, non basta invocare una lesione alla personalità per dedurne automaticamente l'esistenza di una pretesa di riparazione del torto morale. Il riconoscimento di un'indennità a questo titolo presuppone infatti un'offesa di una certa gravità oggettiva, che sia inoltre stata percepita soggettivamente dalla vittima come una sofferenza morale sufficientemente forte da giustificare che una persona, posta nelle medesime circostanze, si rivolga al giudice per ottenere una riparazione.

Un leggero pregiudizio alla reputazione familiare, professionale o sociale non è sufficiente (sentenza 6B_185/2013 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2). Atteso che non compete all'accusatore privato sostituirsi al Ministero pubblico o appagare un suo desiderio di rivalsa, la giurisprudenza è restrittiva al riguardo, di modo che il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo se dalla motivazione risulta in maniera sufficientemente precisa che le citate condizioni sono realizzate, riservati i casi in cui, tenuto conto della natura del reato perseguito, ciò non sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti ( DTF 141 I 1 consid. 1.1).

Indipendentemente dalla legittimazione dell'accusatore privato a contestare il merito della vertenza, la giurisprudenza gli riconosce la possibilità di censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. In tal caso, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata, richiesto dall' art. 81 cpv. 1 lett. b LTF , non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura ( DTF 138 IV 78 consid. 1.3).

Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1).

5. A sostegno della sua legittimazione ricorsuale, l'insorgente afferma unicamente che, in qualità di accusatore privato, "avanza delle pretese di natura civile". Nulla di più. Atteso che, considerati i reati denunciati rispettivamente querelati, eventuali pretese civili non appaiono immediatamente deducibili dagli atti, questa scarna asserzione non adempie le esigenze di motivazione testé esposte. In primo luogo, il ricorrente non differenzia le sue pretese civili deducibili da ogni singolo reato. Secondariamente, non si pronuncia sulla gravità oggettiva e soggettiva della lesione alla personalità risultante dai querelati delitti contro l'onore. In simili circostanze, non è possibile riconoscere all'insorgente la legittimazione a contestare il merito della sentenza della CRP: le censure di violazione degli art. 173 segg. e 293 CP, come pure del divieto dell'arbitrio e di violazione dell' art. 310 CPP , critiche strettamente connesse con il merito della causa, si rivelano per questo motivo d'acchito inammissibili. Anche la censura di violazione del diritto di essere sentito, per non avere la CRP preso in considerazione le allegazioni del ricorrente e per l'assenza di atti istruttori, appare inammissibile perché intimamente connessa con il merito oltre che insufficientemente motivata alla luce delle esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF (v. al riguardo DTF 141 I 36 consid. 1.3).

6. La legittimazione a ricorrere non può essere riconosciuta neppure sulla base dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF, non essendo in discussione il diritto di querela come tale.

7. Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF . Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ) e sono pertanto poste a carico dell'insorgente. In assenza di uno scambio di scritti, gli opponenti non sono incorsi in spese necessarie causate dalla controversia, di modo che non si giustifica accordare ripetibili di sorta ( art. 68 LTF ).

Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 settembre 2017

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Eusebio

La Cancelliera: Ortolano Ribordy