Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_83/2014 KI-generiert

Private Prosecutor Lacks Standing to Appeal Dismissal of Criminal Proceedings Against Judge

Geschäftsnummer 6B_83/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a complaint submitted by an individual against a judge of the Criminal Appeals Court in the Canton of Ticino, alleging various offenses, including abuse of authority. The Public Prosecutor's Office issued a decree not to proceed with the complaint. Subsequently, the individual's appeal against this decree was rejected by the Criminal Appeals Court. The individual then filed a penal appeal to the Federal Tribunal, contesting the lower court's decision and seeking the case to be sent back for reconsideration while also requesting legal assistance. The Federal Tribunal ultimately found the appeal inadmissible due to lack of standing and insufficient grounds for contestation.

Legislator-Regeste

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Art. 1 lett. a LResp, Art. 3 lett. a LResp, Art. 4 cpv. 1 LResp, Art. 4 cpv. 3 LResp, Art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 108 LTF; Private Prosecutor Lacks Standing to Appeal Dismissal of Criminal Proceedings Against Judge: The Public Prosecutor's Office issued a decree not to proceed with the complaint. Subsequently, the individual's appeal against this decree was rejected by the Criminal Appeals Court. The individual then filed a penal appeal to the Federal Tribunal, contesting the lower court's decision and seeking the case to be sent back for reconsideration while also requesting legal assistance. The Federal Tribunal ultimately found the appeal inadmissible due to lack of standing and insufficient grounds for contestation.

Schlagwörter

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Parteistellung der Staatsanwaltschaft Beschwerdelegitimation Öffentlichkeit des Verfahrens Amtsmissbrauch Fall des Ausschlusses Strafakten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The appeal was decided under the simplified procedure due to its manifest inadmissibility.

Art. 64 cpv. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal lacked a prospect of success.

Art. 65 cpv. 2 LTF

The amount of the judicial costs imposed on the appellant was reduced due to his financial situation.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Judicial costs were imposed on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_83/2014

Sentenza del 12 marzo 2014

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Eusebio, Giudice unico,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino , Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere, legittimazione ricorsuale, esigenze di motivazione,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 12 dicembre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Il 25 febbraio 2013 il Procuratore generale ha emanato un decreto di non luogo a procedere in ordine alla denuncia presentata da A.________ nei confronti di un giudice della Corte dei reclami penali per vari titoli di reato, tra cui quello di abuso di autorità.

Con sentenza del 12 dicembre 2013, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto, per quanto ricevibile, il reclamo interposto dal denunciante contro tale decreto.

2. A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, postulandone l'annullamento e il rinvio della causa alla CRP per nuova decisione. Chiede inoltre di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria.

3. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili.

L'insorgente si limita ad affermare apoditticamente che la sentenza contestata potrebbe influire sulle sue pretese civili, senza spiegare, in urto con l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , quali risarcimenti intenderebbe fare valere e in quale misura la decisione della CRP potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. Peraltro, egli non si avvede che eventuali sue pretese non sono di natura civile. Infatti nel Cantone Ticino la legge del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp/TI; RL 2.6.1.1), applicabile anche ai membri dell'organo giudiziario cantonale ( art. 1 lett. a LResp /TI), di cui il denunciato è un esponente, regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti ( art. 3 lett. a LResp /TI) : l'ente pubblico risponde di principio del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente ( art. 4 cpv. 1 LResp /TI). Il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico ( art. 4 cpv. 3 LResp /TI). Tenuto conto che l'insorgente rimprovera al giudice comportamenti asseritamente illeciti nell'esercizio delle sue funzioni, eventuali pretese del risarcimento del danno sono disciplinate dal diritto pubblico cantonale, che, come visto, esclude un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico (v. sentenza 6B_130/2013 del 3 giugno 2013).

Ne segue che l'insorgente difetta della legittimazione per contestare nel merito la decisione impugnata e le relative censure, compresa quella di arbitrio nella valutazione anticipata delle prove, si palesano d'acchito inammissibili.

4. Secondo la giurisprudenza, l'accusatore privato, che non è legittimato a ricorrere nel merito, può censurare la violazione di garanzie procedurali che la legge di procedura applicabile, il diritto costituzionale o internazionale gli conferiscono quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale ( DTF 136 IV 29 consid. 1.7.2 e 1.9). In tal caso, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata richiesto dall' art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura.

Invocando una serie di norme della Costituzione federale e della CEDU, l'insorgente rimprovera alla CRP di avergli negato l'accesso agli atti di causa. Sennonché egli non si confronta con le ragioni addotte dall'autorità cantonale al riguardo e ancor meno spiega perché sarebbero contrarie al diritto, disattendendo così le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (v. al proposito DTF 139 I 229 consid. 2.2). La censura sfugge dunque a un esame di merito.

Richiamandosi all'uguaglianza giuridica, il ricorrente, riferendosi anche a un altro procedimento deciso dalla CRP, ritiene di essere stato discriminato per la sua diversa posizione sociale rispetto al denunciato, con valutazioni e giudizi arbitrari. In realtà, con la sua critica tenta indirettamente di contestare nel merito le considerazioni con cui la CRP ha confermato il decreto di non luogo a procedere, ciò che, come visto (v. consid. 3), non è legittimato a fare.

5. Il ricorso, manifestamente inammissibile per carenza di legittimazione ricorsuale e di motivazione, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 LTF .

Essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito prive di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Le spese giudiziarie, ridotte a causa della sua situazione finanziaria ( art. 65 cpv. 2 LTF ), sono poste a carico del ricorrente soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 marzo 2014

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Eusebio

La Cancelliera: Ortolano Ribordy