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6B_781/2011 KI-generiert

Ticino Penal Court Fine Challenge Dismissed for Untimely and Unsubstantiated Appeal

Geschäftsnummer 6B_781/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute concerning a traffic violation where the individual contested a fine imposed by the traffic authority for failing to adhere to a "pedestrian zone" sign and for the inadequate tread of his tires. A lower court partially upheld his appeal, reducing the penalty, but the individual subsequently filed a further appeal to the Federal Tribunal, challenging the findings related to the tire condition. However, the Federal Tribunal determined that his appeal was untimely, as it was filed beyond the statutory deadline following the notification of the lower court's decision. The Tribunal also noted shortcomings in the appeal's arguments, leading to its dismissal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 50 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 LTF; Ticino Penal Court Fine Challenge Dismissed for Untimely and Unsubstantiated Appeal: A lower court partially upheld his appeal, reducing the penalty, but the individual subsequently filed a further appeal to the Federal Tribunal, challenging the findings related to the tire condition. However, the Federal Tribunal determined that his appeal was untimely, as it was filed beyond the statutory deadline following the notification of the lower court's decision. The Tribunal also noted shortcomings in the appeal's arguments, leading to its dismissal as inadmissible.

Schlagwörter

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Eröffnung des Entscheids Beweismängel Herabsetzung der Busse Strafanzeige Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Widerspruchsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 LTF

Used to decide the appeal under a simplified procedure due to lack of admissibility/motivation.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to determine that court costs follow the outcome (loser pays).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_781/2011

Sentenza del 17 dicembre 2011

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Schneider, Giudice unico,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,

opponente.

Oggetto

Infrazione alle norme della circolazione stradale,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 17 agosto 2011 dal Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 17 agosto 2011 il Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino, in parziale accoglimento del ricorso inoltrato da A.________, ha ridotto la multa inflittagli dalla Sezione della circolazione per non aver osservato il segnale "zona pedonale" e per l'insufficiente rilievo antiscivolante dei quattro copertoni;

che, con scritto datato 4 ottobre 2011 e spedito l'indomani (data del timbro postale), A.________ si aggrava al Tribunale federale contestando la fondatezza del rimprovero relativo al profilo degli pneumatici;

che non sono state chieste osservazioni;

che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito ( art. 29 cpv. 1 LTF ; DTF 137 III 261 consid. 1);

che il ricorso al Tribunale federale deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata ( art. 100 cpv. 1 LTF );

che la sentenza del Presidente della Pretura penale risulta essere stata notificata in data 18 agosto 2011 (timbro di intimazione), motivo per cui l'impugnativa inviata il 5 ottobre 2011 si rivela tardiva e quindi inammissibile;

che il ricorrente, benché invitato a esprimersi in merito, non si è pronunciato sulla tempestività del ricorso e non ha preteso di essere stato impedito senza sua colpa di agire entro il termine stabilito, sicché una restituzione del termine ai sensi dell' art. 50 LTF nemmeno entra in considerazione;

che peraltro il gravame sarebbe inammissibile anche perché non è manifestamente motivato in modo sufficiente;

che infatti, giusta l' art. 42 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2);

che la parte ricorrente non può criticare genericamente la decisione impugnata, ma deve confrontarsi criticamente e compiutamente con i considerandi della stessa che reputa lesivi del diritto (sulle esigenze di motivazione v. DTF 137 V 57 consid. 1.3);

che in concreto il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti senza tuttavia dimostrare arbitrio alcuno (sulla cui definizione v. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2);

che, in particolare, egli critica la valutazione delle prove unicamente in relazione alle dichiarazioni dell'agente di polizia, disattendendo che il giudice ticinese ha accertato i fatti anche sulla base delle fotografie agli atti e delle affermazioni dell'insorgente medesimo, elementi su cui il gravame non si esprime;

che in conclusione il ricorso può essere deciso dal Giudice unico ( art. 108 cpv. 2 LTF ) nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 LTF );

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ) e sono pertanto poste a carico del ricorrente;

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.

Losanna, 17 dicembre 2011

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy