Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint against a ruling from the public prosecutor's office which had dismissed a criminal proceeding based on their own allegations. The individual sought to appeal this dismissal, but the appellate court deemed their appeal inadmissible. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, which requires the payment of security for court costs. The individual failed to pay the required advance, despite being given additional time to do so, leading to the conclusion that their appeal would be declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 66 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs: The individual sought to appeal this dismissal, but the appellate court deemed their appeal inadmissible. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, which requires the payment of security for court costs. The individual failed to pay the required advance, despite being given additional time to do so, leading to the conclusion that their appeal would be declared inadmissible.
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KI-generiertCited as the procedural basis for the decision to declare the appeal inadmissible.
The appeal was declared inadmissible because the required advance payment of court fees was not made within the final deadline.
The court costs were imposed on the appellant because they caused the useless expenses.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_771/2015
Sentenza del 19 ottobre 2015
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 luglio 2015
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza del 22 luglio 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico nell'ambito di un procedimento penale dipendente da una denuncia dell'interessato;
che, avverso questo giudizio, A.________ ha presentato il 3 agosto 2015un ricorso, trasmesso dal Ministero pubblico per competenza al Tribunale federale;
che il ricorrente è stato informato il 6 agosto 2015 dal Tribunale federale della possibilità di completare la motivazione del gravame entro il termine di ricorso o eventualmente di ritirarlo;
che con scritto del 7 settembre 2015 il ricorrente ha sostanzialmente confermato il suo gravame;
che con decreto presidenziale dell'8 settembre 2015 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 23 settembre seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- ( art. 62 cpv. 1 LTF );
che l'ultimo giorno di detto termine, il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di non ritenere di dovere pagare l'anticipo prima che sia fatta giustizia;
che, scaduto quindi infruttuoso il termine impartito, con ulteriore decreto presidenziale del 28 settembre 2015 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 9 ottobre successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF );
che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF );
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa ( art. 66 cpv. 3 LTF );
richiamato l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 19 ottobre 2015
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni