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6B_756/2012 KI-generiert

Prisoner's Appeal Against Disciplinary Sanction Deemed Inadmissible Due to Procedural Flaws

Geschäftsnummer 6B_756/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A disciplinary sanction of four days of isolation in a correctional facility was imposed on an individual, who subsequently filed a complaint against this decision. The initial appeal to the Division of Justice was rejected. The individual then appealed to a higher court, which declared the appeal inadmissible, stating that no legal remedy could be pursued regarding disciplinary matters. The individual later attempted to challenge this decision but failed to provide sufficient justification or adhere to the required procedural standards, leading to the conclusion that the appeal was manifestly insufficiently motivated and thus inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Prisoner's Appeal Against Disciplinary Sanction Deemed Inadmissible Due to Procedural Flaws: The initial appeal to the Division of Justice was rejected. The individual then appealed to a higher court, which declared the appeal inadmissible, stating that no legal remedy could be pursued regarding disciplinary matters. The individual later attempted to challenge this decision but failed to provide sufficient justification or adhere to the required procedural standards, leading to the conclusion that the appeal was manifestly insufficiently motivated and thus inadmissible.

Schlagwörter

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Isolationshaft sachliche Unzuständigkeit Kriminalstrafe Prozessvoraussetzung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Rechte der inhaftierten Person

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure for insufficient grounds of appeal.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_756/2012

Sentenza del 18 febbraio 2013

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Schneider, Giudice unico,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Direzione delle strutture carcerarie, casella postale 6277, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Sanzione disciplinare,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 14 dicembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con decisione del 20 settembre 2012 la Divisione della giustizia ha respinto il reclamo presentato da A.________ in relazione alla sanzione disciplinare di quattro giorni di isolamento in cella di rigore pronunciata dalla Direzione delle strutture carcerarie cantonali;

che contro questa decisione A.________ ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), che con sentenza del 14 dicembre 2012 ha dichiarato irricevibile il relativo reclamo, ritenendo improponibile tale rimedio giuridico contro le decisioni in materia disciplinare;

che con scritti del 19 e 27 dicembre 2012 A.________ impugna il giudizio della CRP e domanda l'effetto sospensivo;

che con lettera del 28 dicembre 2012 il Presidente della Corte di diritto penale, rilevando che tali atti non sembravano adempiere le esigenze di motivazione della LTF, ha informato l'insorgente della possibilità di completare il suo gravame entro la scadenza del termine ricorsuale;

che il ricorrente non vi ha dato alcun seguito;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che giusta l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto ( DTF 138 I 171 consid. 1.4);

che, in concreto, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, in quanto l'insorgente ribadisce la sua estraneità ai fatti all'origine della contestata sanzione, senza minimamente confrontarsi con il motivo formale posto a fondamento del giudizio impugnato, ovvero l'incompetenza della CRP a statuire su reclami contro decisioni in materia disciplinare;

che inoltre il ricorrente non formula alcuna conclusione;

che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, sfugge a un esame di merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);

che l'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo;

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 febbraio 2013

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy