Appeal Dismissed for Insufficient Legal Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a complaint against another person, alleging criminal conduct. Following the complaint, the public prosecutor determined that there were no elements of criminal relevance and issued a decree of non-prosecution. The individual subsequently sought to promote the accusation, but the appellate court deemed the request inadmissible. In response to this decision, the individual submitted an appeal to the federal court. However, the appeal was found to lack sufficient motivation and clarity regarding the legal violations alleged, rendering it inadmissible. The court decided not to impose any court costs due to the nature of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Legal Justification: Following the complaint, the public prosecutor determined that there were no elements of criminal relevance and issued a decree of non-prosecution. The individual subsequently sought to promote the accusation, but the appellate court deemed the request inadmissible. In response to this decision, the individual submitted an appeal to the federal court. However, the appeal was found to lack sufficient motivation and clarity regarding the legal violations alleged, rendering it inadmissible. The court decided not to impose any court costs due to the nature of the appeal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed to decide not to enter into the merits due to the appeal being manifestly inadmissible and insufficiently reasoned, applying the simplified procedure.
Used to dispense with the levying of judicial fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_719/2008 /hum
Sentenza del 23 settembre 2008
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, Presidente,
cancelliera Ortolano.
Parti
X.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 30 giugno 2008 e in successive date X.________ denunciava Z.________;
che, non emergendo elementi di rilevanza penale, il 28 luglio 2008 il Sostituto Procuratore pubblico decretava il non luogo a procedere;
che, con sentenza del 1° settembre 2008, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata il 5 agosto 2008 da X.________;
che contro questa decisione X.________ inoltra al Tribunale federale un' "opposizione/contestazione";
che non sono state chieste osservazioni;
che giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto;
che, tenuto conto di questa esigenza di motivazione, il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate e debitamente motivate non essendo tenuto a vagliare tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale;
che nello specifico, oltre a enumerare - senza la benché minima motivazione - una serie di norme di una non meglio definita "Convenzione su questione di fatto" a suo avviso disattese, il ricorrente lamenta la violazione del principio della celerità con riferimento a una non meglio precisata procedura amministrativa, procedura distinta dal procedimento penale avviato con la sua denuncia;
che, per di più, l'insorgente omette di formulare le sue conclusioni;
che l'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale nel caso in rassegna disattende crassamente le esigenze di motivazione poste dalla legge;
che, trattandosi di un ricorso chiaramente inammissibile e manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrare nel merito mediante la procedura semplificata dell' art. 108 LTF ;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 settembre 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: la cancelliera:
Schneider Ortolano