Appeal Admissibility Regarding Non-Prosecution Order for Abuse of Authority.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a criminal complaint on December 14, 2022, accusing a civil servant from the Traffic Section of abuse of authority and breach of official secrecy. The Attorney General decided on December 15, 2022, not to proceed with the case. The complainant appealed this decision on December 16, 2022, to the Criminal Complaints Court of the Ticino Court of Appeal (the CRP). The CRP's president requested that the appeal be amended to meet formal requirements; failing which, it would be deemed inadmissible. When the appellant failed to meet these requirements, the CRP declared the complaint inadmissible on January 9, 2023. The appellant then took the case to the Swiss Federal Tribunal on January 13, 2023, arguing procedural rights violations but without properly addressing the CRP's reasons for declaring the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 385 CPP, Art. 42 LTF, Art. 385 cpv. 1 CPP, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Appeal Admissibility Regarding Non-Prosecution Order for Abuse of Authority: The Attorney General decided on December 15, 2022, not to proceed with the case. The complainant appealed this decision on December 16, 2022, to the Criminal Complaints Court of the Ticino Court of Appeal (the CRP). The CRP's president requested that the appeal be amended to meet formal requirements; failing which, it would be deemed inadmissible. When the appellant failed to meet these requirements, the CRP declared the complaint inadmissible on January 9, 2023. The appellant then took the case to the Swiss Federal Tribunal on January 13, 2023, arguing procedural rights violations but without properly addressing the CRP's reasons for declaring the appeal inadmissible.
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KI-generiertUsed to decide on the appeal under the simplified procedure due to insufficient reasoning.
Cited as the general basis for allocating judicial costs according to the outcome.
Cited to justify the waiver of judicial costs due to the appellant's financial situation.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_69/2023
Sentenza del 20 febbraio 2023
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 gennaio 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.355).
Considerando:
che il 14 dicembre 2022A.________ ha presentato una denuncia penale per i titoli di abuso di autorità e di violazione del segreto di ufficio nei confronti di un funzionario della Sezione della circolazione;
che, con decisione del 15 dicembre 2022, il Procuratore generale ha decretato un non luogo a procedere;
che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con un reclamo del 16 dicembre 2022;
che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP , con decisione del 19 dicembre 2022 il Presidente della CRP ha invitato il reclamante ad emendarlo entro dieci giorni, con la comminatoria che, altrimenti, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che l'interessato ha in seguito inviato ulteriori scritti alla Corte cantonale;
che, con sentenza del 9 gennaio 2023, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome non adempiva i requisiti di forma e di motivazione dell' art. 385 CPP ;
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 13 gennaio 2023 al Tribunale federale, senza formulare conclusioni di giudizio, inoltrando in seguito ulteriori scritti che esulano dall'oggetto del litigio;
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
che, frattanto, con sentenza 1B_650/2022 del 7 febbraio 2023, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dal ricorrente contro la decisione del 19 dicembre 2022 del Presidente della CRP;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 148 I 160 consid. 1);
che, indipendentemente dall'eventuale legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura ( DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1);
ch'egli è in particolare abilitato a fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di esaminare il suo reclamo nel merito;
che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale;
che, secondo l' art. 42 LTF , il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata ( DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1);
che nel ricorso al Tribunale federale gli spettava spiegare puntualmente perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l' art. 385 cpv. 1 CPP , accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso;
che il ricorrente non si confronta con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo dinanzi alla Corte cantonale e non fa quindi valere la violazione dell' art. 385 cpv. 1 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF ;
che l'interessato non censura del tutto una violazione del diritto ( art. 95 LTF ) riguardo alla decisione di irricevibilità del reclamo, unico oggetto dell'impugnativa in questa sede;
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi, di principio, essere accollate al ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );
che tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 febbraio 2023
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni