Federal Supreme Court v. Defamation Convict on Cost Advance Non-Payment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Supreme Court v. Defamation Convict on Cost Advance Non-Payment An individual was found guilty of defamation by the Cantonal Court of Appeal and Revision and sentenced to a conditional fine. The individual appealed this conviction to the Federal Supreme Court via a criminal appeal. The Federal Court twice ordered the appellant to pay an advance on court costs (CHF 800), first with a standard deadline and then with a non-extendable supplementary deadline, while warning that failure to pay would render the appeal inadmissible; however, the appellant failed to collect the certified mail containing these orders, which were therefore deemed legally delivered seven days after the first unsuccessful delivery attempt. Since the required advance payment was never made by the appellant, the Federal Court declared the appeal inadmissible based on the non-payment of the required cost advance as per Article 62(3) of the Federal Supreme Court Act, and imposed CHF 500 in court costs on the appellant for causing unnecessary expense.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 44 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; Federal Supreme Court v. Defamation Convict on Cost Advance Non-Payment: ricorso in materia penale contro la sentenza emanata l'11 luglio 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2023.218).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for pronouncing the inadmissibility of the appeal.
The appeal was declared inadmissible because the required advance payment of court fees was not made, as explicitly indicated in the order.
Used to impose the court costs on the appellant because they caused the useless expenses by causing the procedure to fail.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_662/2025
Sentenza del 2 ottobre 2025
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Marco Corrente,
opponenti.
Oggetto
Diffamazione,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata l'11 luglio 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2023.218).
Considerando:
che, in parziale accoglimento di un appello presentato da B.________ contro una sentenza della Pretura penale del Cantone Ticino, con sentenza dell'11 luglio 2025 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha dichiarato A.________ autrice colpevole di diffamazione e l'ha condannata alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 600.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni;
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale;
che, con decreto presidenziale del 15 agosto 2025, la ricorrente è stata invitata a fornire, entro il 1° settembre seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale dell'8 settembre 2025 alla ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 19 settembre 2025, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che gli invii postali raccomandati contenenti detti atti giudiziari non sono stati ritirati dalla ricorrente, sicché giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF le notificazioni devono essere reputate avvenute al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
che in ragione del rapporto procedurale pendente in questa sede, la ricorrente doveva infatti aspettarsi l'invio di comunicazioni da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 142 IV 286 consid. 1.6.2);
ch'ella non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 2 ottobre 2025
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jacquemoud-Rossari
Il Cancelliere: Gadoni