Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_657/2025 KI-generiert

Driver's Appeal of Traffic Fine Rejected Due to Lack of Substantiation of Arbitrariness

Geschäftsnummer 6B_657/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Con sentenza del 3 dicembre 2024, la Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino ha riconosciuto A.________ autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione, per avere, l'8 luglio 2023, a X.________, alla guida della sua autovettura, disatteso l'obbligo di dare la precedenza ai pedoni sul passaggio pedonale. Il conducente è stato condannato alla multa di fr. 140.--.

Legislator-Regeste

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Art. 398 cpv. 4 CPP, Art. 100 cpv. 1 i.r.c, Art. 46 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 26 LCStr, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Driver's Appeal of Traffic Fine Rejected Due to Lack of Substantiation of Arbitrariness: Il conducente è stato condannato alla multa di fr. 140.--.

Schlagwörter

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Ordnungsbusse geringfügige Übertretung Fahren trotz Führerausweisentzugs willkürliche Tatsachenfeststellung materielle Überprüfung Strafprozessordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 151 IV 98
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 151 IV 98 consid.
DTF 150 III 408
Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 150 III 408 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The Federal Tribunal used this article to rule on the inadmissibility of the appeal via the simplified procedure.

Art. 66 cpv. 1 LTF

This article was applied to impose the court costs on the appellant due to the appeal being dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_657/2025

Sentenza del 16 settembre 2025

I Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Muschietti, Giudice presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, centro ala Monda 8, 6528 Camorino,

opponente.

Oggetto

Infrazione alle norme della circolazione stradale; arbitrio,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata l'11 luglio 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2024.294).

Fatti:

A. Con sentenza del 3 dicembre 2024, la Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino ha riconosciuto A.________ autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione, per avere, l'8 luglio 2023, a X.________, alla guida della sua autovettura, disatteso l'obbligo di dare la precedenza ai pedoni sul passaggio pedonale. Il conducente è stato condannato alla multa di fr. 140.--.

B. Con sentenza dell'11 luglio 2025, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha dichiarato irricevibile un appello presentato da A.________ contro il giudizio di primo grado. La Corte cantonale ha ritenuto che, considerata la restrizione prevista dall'art. 398 cpv. 4 CPP in materia di contravvenzioni, l'appello non sostanziava l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove.

C. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di proscioglierlo dall'imputazione di contravvenzione alle norme della circolazione. Il ricorrente contesta essenzialmente l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove su cui si fonda il giudizio di colpevolezza.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 151 IV 98 consid. 1 e rinvii).

1.1. La decisione impugnata pone fine al procedimento penale e costituisce quindi una decisione finale, pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 i.r.c. l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF).

2.

2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1).

2.2. Queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese in concreto. Il ricorrente non si confronta infatti puntualmente con i considerandi del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni esso violerebbe il diritto. La CARP ha in effetti dichiarato irricevibile l'appello e non l'ha quindi esaminato nel merito, siccome il ricorrente non aveva sostanziato un accertamento arbitrario dei fatti e una valutazione arbitraria delle prove. Trattandosi di un appello presentato in una procedura che concerneva esclusivamente una contravvenzione, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che, giusta l'art. 398 cpv. 4 CPP, in materia di accertamento dei fatti e di valutazione delle prove il suo potere cognitivo era limitato all'arbitrio (cfr. sentenza 6B_93/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 1.1). In questa sede, sarebbe quindi spettato al ricorrente fare valere, e dimostrare, ch'egli aveva correttamente motivato l'appello sotto il profilo dell'arbitrio. Il ricorrente non espone però puntuali argomentazioni riguardo all'adempimento delle esigenze di motivazione dell'appello e non dimostra pertanto che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di entrare nel merito dello stesso. Egli ribadisce essenzialmente le critiche di merito sollevate dinanzi alle istanze cantonali, contestando la fondatezza del giudizio di colpevolezza, che ritiene fondato su insufficienti riscontri probatori e lesivo dell'art. 26 LCStr. In tali circostanze, poiché il ricorrente non si confronta con la decisione di irricevibilità dell'appello pronunciata dalla CARP, il ricorso in materia penale al Tribunale federale non adempie le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF e deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile.

3. Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 16 settembre 2025

In nome della I Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Muschietti

Il Cancelliere: Gadoni