Federal Supreme Court Upholds Non-Lieu Decision in Misappropriation Case Due to Untimely Appeal and Lack of Standing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves two individuals who filed an appeal against a previous decision made by the Court of Appeals of the Canton of Ticino, which declared their request for the promotion of charges against a company as inadmissible. The individuals sought to pursue claims of embezzlement and potential falsification of documents. However, their appeal was found to be late, as it was submitted after the legal deadline, and they also lacked the legal standing to challenge the decision since they were deemed mere reportants without a protected legal interest in the matter. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible, and judicial costs were imposed on the appellants.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 48 cpv. 1 LTF, Art. 44 cpv. 1 LTF, Art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 cpv. 1 e 5 LTF; Federal Supreme Court Upholds Non-Lieu Decision in Misappropriation Case Due to Untimely Appeal and Lack of Standing: The individuals sought to pursue claims of embezzlement and potential falsification of documents. However, their appeal was found to be late, as it was submitted after the legal deadline, and they also lacked the legal standing to challenge the decision since they were deemed mere reportants without a protected legal interest in the matter. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible, and judicial costs were imposed on the appellants.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.
Basis for ordering the appellants to jointly bear the court costs.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_637/2007
Sentenza del 10 novembre 2007
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________,
B.________,
ricorrenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Davide Diana,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (appropriazione indebita),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 13 agosto 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 13 agosto 2007 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ e da B.________ contro C.________SA;
che A.________ e B.________ impugnano questa decisione dinanzi al Tribunale federale;
che, giusta l'art. 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il termine di ricorso al Tribunale federale è di 30 giorni;
che tale termine è osservato quando il ricorso è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, a La Posta Svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine ( art. 48 cpv. 1 LTF );
che nello specifico, la notifica della decisione impugnata essendo avvenuta il 10 settembre 2007, il termine di ricorso scadeva mercoledì 10 ottobre 2007 (art. 100 cpv. 1 unitamente all' art. 44 cpv. 1 LTF );
che il presente ricorso veniva consegnato a Posteitaliane il 9 ottobre 2007, ma trasmesso a La Posta Svizzera solo il 12 ottobre 2007 ;
che pertanto il gravame risulta tardivo e quindi inammissibile;
che, a prescindere dalla tardività del ricorso, questo non sarebbe in ogni caso destinato a miglior sorte, difettando ai ricorrenti la legittimazione ricorsuale;
che, difatti, la via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF ( DTF 133 IV 228 ) dal momento che, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o la parte lesa non possono prevalersi di un interesse giuridico giusta l' art. 81 cpv. 1 lett. b LTF ;
che, nella fattispecie, i ricorrenti prospettano la promozione dell'accusa per titolo di appropriazione indebita e, implicitamente, falsità in documenti, reati per i quali la qualità di vittima LAV non è riconosciuta ( DTF 120 Ia 157 consid. 2d/aa pag. 162);
che gli insorgenti sono quindi dei semplici denuncianti privi di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, e del resto nemmeno sostengono il contrario;
che il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere evaso mediante la procedura semplificata dell' art. 108 LTF ;
che, visto questo esito processuale, le spese giudiziarie sono addossate ai ricorrenti congiuntamente ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF );
per questi motivi, il presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 novembre 2007
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: