Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_634/2022 KI-generiert

Administrator's Appeal Against Non-Prosecution Order Inadmissible Due to Lack of Standing

Geschäftsnummer 6B_634/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a company and its sole administrator filed a criminal complaint against unidentified individuals for allegedly making false statements and actions that led to the company's bankruptcy. The bankruptcy was initially declared by a district court. However, the public prosecutor of the Canton of Ticino decided not to proceed with the case. The claimant appealed this decision, but the cantonal appellate court upheld the prosecutor's decision, finding no evidence of a crime. The company and its administrator then took their appeal to the Swiss Federal Tribunal. They challenged the appellate court's decision, seeking its annulment on the grounds of alleged procedural errors and the impact on potential civil claims. However, questions about their legal standing and the existence of parallel civil proceedings complicated their appeal. Despite their arguments, the Swiss Federal Tribunal found deficiencies in their complaints related to civil claims and procedural rights, ultimately ruling the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 65 cpv. 2 LTF; Administrator's Appeal Against Non-Prosecution Order Inadmissible Due to Lack of Standing: The bankruptcy was initially declared by a district court. However, the public prosecutor of the Canton of Ticino decided not to proceed with the case. The claimant appealed this decision, but the cantonal appellate court upheld the prosecutor's decision, finding no evidence of a crime. The company and its administrator then took their appeal to the Swiss Federal Tribunal. They challenged the appellate court's decision, seeking its annulment on the grounds of alleged procedural errors and the impact on potential civil claims. However, questions about their legal standing and the existence of parallel civil proceedings complicated their appeal. Despite their arguments, the Swiss Federal Tribunal found deficiencies in their complaints related to civil claims and procedural rights, ultimately ruling the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Konkursverwalter Strafverfolgung vereinfachtes Verfahren administrative Entlassung Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was decided using the simplified procedure because it was not adequately motivated.

Art. 64 cpv. 1 LTF

The request for legal aid was dismissed because the appeal lacked prospects of success.

Art. 65 cpv. 2 LTF

A reduced court fee was applied.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellants due to their having lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_634/2022

Sentenza del 30 maggio 2022

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Giudice presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

1. C.________,

2. A.________ SA,

ricorrenti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 aprile 2022

dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (incarto n. 60.2021.380).

Considerando:

che, con esposti del 23 novembre 2021 e del 9 dicembre 2021, C.________, amministratore unico della A.________ SA, ha presentato, in veste di rappresentante della società, al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro ignoti per asseriti atti e dichiarazioni false che avrebbero condotto al fallimento della società, pronunciato il 27 ottobre 2021 dal Pretore del distretto di Lugano;

che, con decisione del 13 dicembre 2021, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere;

che il denunciante ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);

che, con sentenza dell'11 aprile 2022, la Corte cantonale ha respinto in quanto ricevibile il reclamo;

che la Corte cantonale, lasciata indecisa la questione della legittimazione ricorsuale del reclamante, ha negato l'esistenza di indizi di reato, confermando la decisione del magistrato inquirente;

che la A.________ SA e C.________ impugnano questa sentenza con un ricorso del 10 maggio 2022, completato il 12 maggio 2022, al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;

che, invitati a fornire un anticipo delle spese giudiziarie, i ricorrenti hanno comunicato che la loro situazione finanziaria non permetterebbe loro di fare fronte al pagamento richiesto;

che non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato l'incarto della CRP;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1);

che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;

che spetta ai ricorrenti, in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);

che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);

che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale;

che, in concreto, i ricorrenti non si esprimono minimamente sulla loro legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, in particolare non sostanziano con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF , quali sarebbero le loro pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia;

che, peraltro, il giudizio su eventuali pretese civili fatte valere in via adesiva nel procedimento penale presuppone che l'azione civile non sia pendente dinanzi a un altro tribunale o che non sia già stata oggetto di una decisione passata in giudicato ( DTF 145 IV 351 consid. 4.3 e rinvii; sentenza 6B_1244/2021 del 12 aprile 2022 consid. 1.3.3);

che, in concreto, risulta che l'interessato ha avviato un procedimento civile parallelo, tuttora pendente, in relazione con la questione del fallimento della società;

che, in particolare, con sentenza del 10 dicembre 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha annullato il fallimento della A.________ SA pronunciato dal Pretore e gli ha rinviato la causa per una nuova decisione (sentenza 5A_335/2022 del 18 maggio 2022 consid. 1);

che, in questa sede, i ricorrenti non si confrontano specificatamente con l'oggetto e con la portata del procedimento civile pendente in sede cantonale e non spiegano i motivi per cui tale procedimento non osta ad un'azione civile adesiva nell'ambito del presente procedimento penale (sentenza 6B_1244/2021, citata, consid. 1.3.3);

che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;

che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, i ricorrenti sono abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii);

che questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2);

che in concreto i ricorrenti non sollevano, con una motivazione conforme alle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito;

che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che la domanda di assistenza giudiziaria implicita presentata dai ricorrenti in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF );

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti ( art. 66 cpv. 1 LTF );

che si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta ( art. 65 cpv. 2 LTF );

per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 30 maggio 2022

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni