Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal after having been found guilty of a traffic violation, resulting in a fine of 300 CHF imposed by a lower court. The appeal was initially rejected by the Court of Appeal and Criminal Review of the Canton of Ticino. Following the appeal, the individual was required to pay a court fee of 2,000 CHF, but failed to do so by the stipulated deadlines. Consequently, the Federal Tribunal determined that the appeal could not be considered due to its inadmissibility, as no payment was made for the required advance costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance: The appeal was initially rejected by the Court of Appeal and Criminal Review of the Canton of Ticino. Following the appeal, the individual was required to pay a court fee of 2,000 CHF, but failed to do so by the stipulated deadlines. Consequently, the Federal Tribunal determined that the appeal could not be considered due to its inadmissibility, as no payment was made for the required advance costs.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure.
The court costs were imposed on the appellant because the appeal was dismissed as inadmissible.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_59/2012
Sentenza del 29 marzo 2012
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola e
dall'avv. Valentina Vigezzi Colombo,
ricorrente,
contro
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
opponente.
Oggetto
Multa (infrazione alle norme della circolazione stradale); arbitrio, diritto di essere sentito, ecc.,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 5 dicembre 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 25 gennaio 2012 A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza emanata il 5 dicembre 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, con cui è stato respinto il suo appello contro la decisione della Pretura penale che lo ha riconosciuto autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale e condannato alla multa di fr. 300.--;
che con decreto del 26 gennaio 2012 il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.-- entro il 16 febbraio 2012;
che, scaduto infruttuoso il termine assegnato, con ulteriore decreto del 22 febbraio 2012 al ricorrente ne è stato fissato uno suppletorio, scadente il 14 marzo 2012, con l'avvertenza che in caso di mancato tempestivo pagamento il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile;
che il 23 marzo 2012 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato né pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che pertanto il gravame, siccome manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 29 marzo 2012
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Schneider
La Cancelliera: Ortolano Ribordy