Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_57/2019 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Penal Appeal for Non-Payment of Court Costs

Geschäftsnummer 6B_57/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a legal appeal filed by an individual (referred to as A.________) with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Court of Complaints of the Appellate Court of the Canton of Ticino on December 7, 2018. The appeal concerns a decree of abandonment related to serious negligent bodily harm and the advance payment of judicial costs. The appellant was required to provide an advance payment of CHF 3,000 for judicial costs by January 31, 2019, but failed to do so. Despite being granted a second, non-extendable deadline due to exceptional circumstances, the appellant again failed to make the payment by February 20, 2019. As a result, the tribunal could not consider the appeal due to the non-payment, as stipulated by Swiss law.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 62 cpv. 1 prima, Art. 32 cpv. 1 LTF, Art. 47 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Penal Appeal for Non-Payment of Court Costs: The appeal concerns a decree of abandonment related to serious negligent bodily harm and the advance payment of judicial costs. The appellant was required to provide an advance payment of CHF 3,000 for judicial costs by January 31, 2019, but failed to do so. Despite being granted a second, non-extendable deadline due to exceptional circumstances, the appellant again failed to make the payment by February 20, 2019. As a result, the tribunal could not consider the appeal due to the non-payment, as stipulated by Swiss law.

Schlagwörter

KI-generiert
Kostenvorschuss Zahlungsfrist Zahlung der Geldbuße Verfahrensabschreibung nachträglicher Rechtsvorschlag Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

Cited to justify issuing the decision of inadmissibility via the simplified procedure.

Art. 62 cpv. 3 LTF

Cited as the main ground to declare the appeal inadmissible because the required advance payment of court costs was not made.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited to order that the court costs must be borne by the appellant due to the outcome.

Art. 68 LTF

Cited regarding the non-granting of legal costs reimbursements to the opponents.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (3)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_57/2019

Sentenza del 26 febbraio 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Urs Hochstrasser,

ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,

2. B.________,

3. C.________,

entrambi patrocinati dall'avv. Roberto Macconi,

4. D.________ SA,

patrocinato dall'avv. Mario Postizzi,

opponenti.

Oggetto

Decreto di abbandono (lesioni colpose gravi), anticipo delle spese giudiziarie,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il

7 dicembre 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (n. 60.2018.170).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Il 14 gennaio 2019 A.________ ha adito il Tribunale federale con un ricorso in materia penale avverso la sentenza emanata il 7 dicembre 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Con decreto del 16 gennaio 2019 la ricorrente è stata invitata a fornire, entro il 31 gennaio 2019, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 3'000.--.

Con scritto del 31 gennaio 2019, adducendo l'impossibilità di verificare l'avvenuto pagamento dell'anticipo a causa dell'assenza della sua cliente, il patrocinatore dell'insorgente ha postulato una proroga del termine di 20 giorni. Constatato il mancato versamento dell'importo richiesto, mediante decreto del 5 febbraio 2019, alla ricorrente è stato assegnato un termine suppletorio scadente il 20 febbraio 2019 per provvedere al pagamento. Tale decreto precisava sia la natura improrogabile di detto nuovo termine sia le conseguenze della sua inosservanza, con esplicito richiamo all' art. 62 cpv. 3 LTF .

L'ultimo giorno del temine suppletorio, il patrocinatore della ricorrente ha domandato un'ulteriore proroga di 20 giorni, trovandosi ella all'estero.

2.

2.1. La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte ( art. 32 cpv. 1 LTF ), stabilisce un congruo termine. Se scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza ( art. 62 cpv. 3 LTF ). Anche se quello di cui all' art. 62 cpv. 3 LTF costituisce un termine stabilito dal giudice e quindi di per sé prorogabile alle condizioni dell' art. 47 cpv. 2 LTF (sentenza 4D_27/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3), la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, fatti salvi motivi del tutto particolari e non prevedibili, il termine suppletorio è per sua natura improrogabile. Un secondo termine suppletorio entra in considerazione solo a titolo eccezionale e nella misura in cui la richiesta di ulteriore proroga esponga specificatamente quali particolari ragioni impediscano di rispettare il termine (v. sentenza 6B_71/2018 del 16 marzo 2018 consid. 2 e rinvii).

2.2. Il decreto del 5 febbraio 2019 non solo assegnava alla ricorrente un termine suppletorio della durata postulata, ma ne rilevava pure il carattere improrogabile. A sostegno della sua seconda istanza di proroga, l'insorgente non ha addotto nuove particolari e non prevedibili ragioni atte a giustificare un'ulteriore ed eccezionale dilazione del termine entro il quale fornire l'anticipo richiesto, precisato che il suo soggiorno all'estero non costituisce un simile motivo.

3. Non essendo stato versato l'anticipo delle spese giudiziarie entro il termine suppletorio impartito, non è possibile entrare nel merito del ricorso che dev'essere dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF . La decisione di inammissibilità può essere emanata nella procedura semplificata giusta l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). In assenza di uno scambio di scritti, non si giustifica accordare ripetibili agli opponenti ( art. 68 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 febbraio 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy