Challenge to Inadmissible Opposition to Penal Order for Traffic Violation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual charged with a serious traffic violation, leading to a proposed monetary penalty. After opposing the charge, the individual's objection was deemed untimely, resulting in its rejection by a lower court. The individual subsequently appealed this decision to a higher court, which also upheld the untimeliness of the opposition. The appellant then brought the matter before the federal tribunal, disputing the finding of tardiness and the severity of the penalties imposed, but failed to sufficiently argue why the appeal should be considered valid. The core issue in the litigation revolves around the question of whether the opposition was filed in time.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 108 al. 1 lett. b LTF; Challenge to Inadmissible Opposition to Penal Order for Traffic Violation: After opposing the charge, the individual's objection was deemed untimely, resulting in its rejection by a lower court. The individual subsequently appealed this decision to a higher court, which also upheld the untimeliness of the opposition. The appellant then brought the matter before the federal tribunal, disputing the finding of tardiness and the severity of the penalties imposed, but failed to sufficiently argue why the appeal should be considered valid. The core issue in the litigation revolves around the question of whether the opposition was filed in time.
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KI-generiertUsed to decide on the appeal using the simplified procedure because it was not sufficiently reasoned.
Applied to order the appellant to bear the court costs due to the outcome of the decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_566/2018
Sentenza del 12 giugno 2018
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Infrazione alle norme della circolazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 aprile 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2018.18).
Considerando:
che con decreto di accusa del 26 settembre 2017 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino, richiamato un precedente decreto, ha ritenuto A.________ autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 340.-- ciascuna, per complessivi fr. 30'600.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 giorni;
che l'imputata il 20 ottobre 2017 ha interposto un'opposizione contro il decreto di accusa, sicché gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale per lo svolgimento della procedura dibattimentale;
che, dopo avere sentito l'interessata, con decreto del 28 dicembre 2017 il Presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l'opposizione, siccome tardiva;
che, adita da A.________, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha respinto il reclamo con sentenza del 23 aprile 2018;
che la Corte cantonale ha confermato la decisione d'irricevibilità dell'opposizione per la sua tardività;
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 25 maggio 2018 al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii);
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
che, secondo l' art. 42 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che la ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che la ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
che l'oggetto del litigio in esame è circoscritto alla questione della tardività dell'opposizione e della sua conseguente irricevibilità;
che sarebbe quindi spettato alla ricorrente spiegare con una motivazione specifica, per quali ragioni la sua opposizione al decreto di accusa sarebbe stata tempestiva;
che, in questa sede, la ricorrente contesta la gravità dell'infrazione commessa, adducendo di non avere rappresentato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e criticando in particolare l'ammontare della pena pecuniaria, ritenendola sproporzionata;
che si tratta al riguardo di argomentazioni concernenti il merito della controversia, che esulano dall'oggetto del litigio, come visto limitato alla questione della tardività dell'opposizione;
che la ricorrente invero adduce genericamente che il Procuratore pubblico avrebbe omesso di indicare nel decreto d'accusa l'indirizzo del mittente;
che con questa semplice affermazione, la ricorrente tuttavia non si confronta con il considerando n. 2.5 del giudizio impugnato, in cui la CRP ha puntualmente spiegato perché il decreto di accusa conteneva tutti gli elementi necessari per aggravarsi tempestivamente contro lo stesso dinanzi all'autorità competente;
che la ricorrente in particolare non fa valere la violazione degli art. 90, 94 cpv. 1 e 354 cpv. 1 CPP, applicati in concreto dalla Corte cantonale e non contesta che, secondo gli accertamenti delle istanze cantonali, il termine per presentare l'opposizione al decreto di accusa era scaduto il 9 ottobre 2017;
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 giugno 2018
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni