Private Claimant Standing in Defamation Appeal Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint for defamation, calumny, insult, and violation of professional secrecy against another party. The public prosecutor's office decided not to proceed with the case, leading the complainant to appeal to the court of appeals, which also upheld the decision not to pursue the case. Subsequently, the complainant filed a further appeal to the federal court. However, the appeal was deemed insufficiently justified regarding the potential impact on any civil claims, resulting in its inadmissibility. The court also ruled that the complainant would bear the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 108 al. 1 lett. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Private Claimant Standing in Defamation Appeal Challenge: The public prosecutor's office decided not to proceed with the case, leading the complainant to appeal to the court of appeals, which also upheld the decision not to pursue the case. Subsequently, the complainant filed a further appeal to the federal court. However, the appeal was deemed insufficiently justified regarding the potential impact on any civil claims, resulting in its inadmissibility. The court also ruled that the complainant would bear the judicial costs.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided by this article due to insufficient substantiation or standing.
The court imposed the judicial costs on the appellant following the final disposition.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_538/2017
Sentenza del 7 giugno 2017
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
opponenti.
Oggetto
decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 31 marzo 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 14 novembre 2016 A.________ ha querelato B.________ per i titoli di diffamazione, calunnia, ingiuria e violazione del segreto professionale;
che, con decisione del 14 dicembre 2016, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere riguardo a tutti i reati prospettati dal querelante;
che, contro il decreto di non luogo a procedere, A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
che, con sentenza del 31 marzo 2017, la CRP ha respinto il reclamo;
che, avverso questa sentenza, A.________ ha presentato il 2 maggio 2017 un ricorso, trasmesso per competenza dal Tribunale penale federale al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 142 V 551 consid. 1; 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii);
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
che spetta al ricorrente, in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
che questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore, sicché spetta all'interessato sostanziare il pregiudizio subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO che sarebbe intenzionato ad avanzare (cfr. sentenza 6B_1133/2015 del 20 novembre 2015 consid. 1.2.2);
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
che in concreto il ricorrente ribadisce come, a suo modo di vedere, il contenuto di un messaggio di posta elettronica redatto dall'opponente sarebbe lesivo del suo onore;
ch'egli non si esprime però sulla sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, spiegando quali pretese civili intenda fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 giugno 2017
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni