Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_513/2008 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal on Indemnity for Legal Expenses Due to Lack of Standing and Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 6B_513/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual submitted a request for compensation related to legal expenses incurred due to a rogatory commission from Italy and subsequent national criminal proceedings regarding the suspected illegal export of archaeological artifacts. The lower court partially granted the request by awarding a specific amount for legal costs related to the internal proceedings but dismissed claims associated with the international request. The appellants, unsatisfied with the decision, sought a federal review in hopes of obtaining full compensation and legal assistance, but their appeal was found to lack sufficient motivation and was declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 317 CPP, Art. 54 LTF, Art. 89 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal on Indemnity for Legal Expenses Due to Lack of Standing and Insufficient Motivation: The lower court partially granted the request by awarding a specific amount for legal costs related to the internal proceedings but dismissed claims associated with the international request. The appellants, unsatisfied with the decision, sought a federal review in hopes of obtaining full compensation and legal assistance, but their appeal was found to lack sufficient motivation and was declared inadmissible.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Strafverfolgung Zahlungsbefehl Rückzug des Rechtsbegehrens Trennung von Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 cpv. 1 LTF

Cited in the dispositive to justify the rejection of the request for legal aid due to low probability of success and lack of proof of indigence.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the dispositive to impose court costs on the appellants following the dismissal of their appeal.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_513/2008 /viz

Sentenza del 21 luglio 2008

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Schneider, Presidente,

Ferrari, Eusebio,

cancelliere Crameri.

Parti

A.A.________ e B.A.________,

X.________ AG,

ricorrenti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Indennità,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 maggio 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 6 settembre 2007 B.A.________, all'epoca patrocinato da un legale, ha presentato alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), con riserva di ulteriori pretese risarcitorie, un'istanza volta a ottenere un'indennità ai sensi dell' art. 317 CPP /TI in relazione, da un lato a una commissione rogatoria presentata alla Svizzera dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento aperto nei suoi confronti circa la sospettata esportazione illecita e fraudolenta di reperti archeologici, e dall'altro lato, all'esito del procedimento penale interno aperto di conseguenza per contraffazione di merci, sfociato in un decreto di non luogo a procedere del 5 ottobre 2006 emanato dal Ministero pubblico ticinese;

che con giudizio del 20 maggio 2008 la CRP, dichiarate irricevibili le richieste di risarcimento in relazione alla procedura rogatoriale, e in particolare le spese di patrocinio sostenute in quell'ambito, ha parzialmente accolto l'istanza riguardo al procedimento interno, ordinando allo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino di rifondere all'istante un'indennità di fr. 5'258.20 a titolo di rifusione delle spese legali;

che avverso questa decisione A.A.________, B.A.________ e la X.________ AG presentano un "ricorso" redatto in tedesco al Tribunale federale chiedendo di annullarla, di concedere loro piena indennità e di porli al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che in seguito la CRP ha trasmesso al Tribunale federale uno scritto 21 giugno 2008 di A.A.________ redatto in inglese;

che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che la sentenza è redatta nella lingua della decisione impugnata, ossia l'italiano ( art. 54 LTF );

che il gravame, nella misura in cui concerne le spese di patrocinio, dev'essere trattato come ricorso in materia penale, mentre le pretese fondate sulla responsabilità dello Stato per i pregiudizi causati dalla procedura penale devono essere fatte valere con un ricorso in materia di diritto pubblico (sentenze 6B_300/2007 del 13 novembre 2007 consid. 1.1 e 6B_570/2007 del 23 maggio 2008 consid. 1.1-1.3);

che A.A.________ e la X.________ AG, tenute a dimostrare la loro legittimazione ( DTF 134 II 45 consid. 2.2), neppure tentano di spiegare perché, non avendo partecipato alla procedura dinanzi alla CRP, sarebbero nondimeno legittimate a proporre il rimedio in esame ( art. 81 cpv. 1 lett. a e art. 89 cpv. 1 lett. a LTF );

che il Tribunale federale esamina soltanto le censure sollevate;

che in concreto, il ricorso disattende del tutto le esigenze di motivazione richieste dall' art. 42 LTF , secondo cui esso deve contenere le conclusioni, i motivi, nonché l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere inoltre motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1; 133 IV 286 consid. 1.4);

che, in effetti, il gravame si esaurisce, in pratica, nel riprendere il passaggio di un non meglio precisato scritto anteriore all'emanazione del decreto di non luogo a procedere, concernente peraltro questioni del procedimento penale che esulano dall'oggetto del litigio;

che riguardo alla decisione impugnata il ricorrente, rilevato anche in questa sede di riservarsi per il futuro la determinazione del danno, non si confronta del tutto con gli argomenti posti a fondamento del contestato giudizio, limitandosi semplicemente a invitare il Tribunale federale a leggere i suoi precedenti scritti e a consultare un determinato sito internet, senza neppure tentare di dimostrare perché la criticata sentenza sarebbe arbitraria;

che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione;

che le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ), la domanda di assistenza giudiziaria dovendo infatti essere respinta perché, da una parte, il ricorso era privo fin dall'inizio di probabilità di successo e, dall'altra, il ricorrente non ha dimostrato la propria indigenza, l'accenno alla situazione finanziaria della società X.________ non essendo decisivo ( art. 64 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4. Comunicazione ai ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 luglio 2008

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Schneider Crameri