Appeal Withdrawal Following Extrajudicial Settlement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a penal appeal filed by one party against a decision made by a lower court, which had declared an appeal against a decision to not proceed with a case as inadmissible. Following the exchange of submissions, the appealing party communicated the intention to withdraw the appeal due to having reached an extrajudicial resolution with the opposing party. Both parties agreed to bear their own legal costs and not to claim any reimbursements, leading to the case being struck from the court's active list and an order for the appellant to pay the judicial costs incurred up to that point.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 cpv. 2 LTF, Art. 5 cpv. 2 PC, Art. 71 LTF, Art. 66 cpv. 3 LTF; Appeal Withdrawal Following Extrajudicial Settlement: Following the exchange of submissions, the appealing party communicated the intention to withdraw the appeal due to having reached an extrajudicial resolution with the opposing party. Both parties agreed to bear their own legal costs and not to claim any reimbursements, leading to the case being struck from the court's active list and an order for the appellant to pay the judicial costs incurred up to that point.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe decision explicitly states that the case is struck from the roll following the withdrawal of the appeal, referencing this article.
This article is cited in the dispositive to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_494/2013
Decreto del 15 gennaio 2014
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinato dall'avv. Roberta Piffaretti,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino , Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.A.________,
patrocinato dall'avv. Roberto Valsangiacomo,
opponenti.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere, capacità processuale, ritiro del ricorso ( art. 32 cpv. 2 LTF ),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 16 aprile 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con ricorso in materia penale al Tribunale federale A.A.________ ha impugnato la sentenza emanata il 16 aprile 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto contro il non luogo a procedere decretato dal Procuratore pubblico nei confronti del querelato B.A.________;
che, dopo lo scambio degli scritti, con lettera datata 23 dicembre 2013 A.A.________ ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso, essendo giunto a una soluzione extragiudiziale con il querelato fratello;
che, invitati a riferire se l'accordo trovato comprendesse la sorte delle ripetibili della sede federale, A.A.________ e B.A.________ hanno comunicato rinunciare all'attribuzione di ripetibili, sopportando ognuno i propri costi di patrocinio;
che il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie e le ripetibili ( art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l' art. 71 LTF );
che le spese giudiziarie, per l'impegno già profuso in questa sede prima dell'insorgere del motivo di stralcio e comunque ridotte, sono addossate al ricorrente, parte che per finire le ha occasionate inutilmente ( art. 66 cpv. 3 LTF );
che non si accordano ripetibili, conformemente all'accordo concluso tra le parti;
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 gennaio 2014
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Eusebio
La Cancelliera: Ortolano Ribordy