Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_48/2018 KI-generiert

Appeal Regarding Discontinuance of Proceedings Against Bankruptcy Official and Cost Allocation

Geschäftsnummer 6B_48/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a penal complaint filed by two individuals against a public official, alleging unauthorized actions and violations of confidentiality related to a bankruptcy procedure. Following an investigation, the Cantonal Prosecutor's Office decided not to proceed with the case, determining that the official acted within legal limits. The plaintiffs contested this decision in the Cantonal Court, which acknowledged their claims to some extent but ultimately upheld the Prosecutor's non-prosecution decree, especially regarding one of the alleged offenses. The plaintiffs subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, asserting violations of their legal rights and incorrect factual findings related to the alleged offenses, while also challenging the costs imposed on them as part of the court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 54 cpv. 1 LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 lett. c LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 5 LEF, Art. 271 CP; Appeal Regarding Discontinuance of Proceedings Against Bankruptcy Official and Cost Allocation: Following an investigation, the Cantonal Prosecutor's Office decided not to proceed with the case, determining that the official acted within legal limits. The plaintiffs contested this decision in the Cantonal Court, which acknowledged their claims to some extent but ultimately upheld the Prosecutor's non-prosecution decree, especially regarding one of the alleged offenses. The plaintiffs subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, asserting violations of their legal rights and incorrect factual findings related to the alleged offenses, while also challenging the costs imposed on them as part of the court's decision.

Schlagwörter

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Konkursverfahren Beschwerdelegitimation Strafprozessordnung Verfahrenskosten Schadensersatzklage Fall des Ausschlusses

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 cpv. 2 LTF

Cited in the reasoning as the basis for reforming the dispositive regarding the costs.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the final order (No. 2) to allocate the federal court costs based on the degree of success.

Art. 68 cpv. 1 LTF

Cited in the reasoning to partially compensate the legal fees based on the degree of success.

Art. 107 cpv. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the right to be heard, but not explicitly in the final orders.

Art. 432 CPP

Cited in the reasoning to establish that the cantonal court wrongly applied this provision regarding the reimbursement of costs to the opponent.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_48/2018

Sentenza del 7 giugno 2018

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Jacquemoud-Rossari,

Giudice presidente,

Eusebio, Rüedi,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

patrocinati dagli avv. Rolf Schilling e Dr. Kaspar R. Lang,

ricorrenti,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

2. C.________,

patrocinato dall'avv. dott. Mattia Tonella,

opponenti,

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 27 novembre 2017 dalla Corte dei reclami penali

del Tribunale d'appello del Cantone Ticino

(incarto n. 60.2017.122).

Fatti:

A. Con decisione del 15 aprile 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di X.________ ha decretato l'autofallimento di B.________, ordinando all'Ufficio dei fallimenti di X.________ di procedere alla relativa liquidazione. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il 16 novembre 2016 il Pretore aggiunto ha revocato il fallimento.

B. Il 17 marzo 2017 B.________ e sua moglie A.________ hanno presentato una denuncia penale nei confronti di C.________, allora Ufficiale dell'Ufficio dei fallimenti di X.________, per i titoli di atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero, abuso di autorità e violazione del segreto d'ufficio. I denuncianti gli hanno rimproverato di avere commesso irregolarità nell'ambito della sua funzione di amministratore della massa fallimentare, in particolare di avere rilasciato ad un'autorità estera informazioni sulla procedura che sarebbero state coperte dal segreto d'ufficio. Con decisione del 26 aprile 2017 il Procuratore generale del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere. Ha rilevato che non erano dati gli estremi per l'apertura dell'istruzione penale, giacché il funzionario aveva agito nel rispetto delle disposizioni legali, come aveva già accertato con decisione del 27 gennaio 2017, quale autorità di vigilanza, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, che aveva negato l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'Ufficiale dei fallimenti.

C. Contro il decreto di non luogo a procedere B.________ e A.________ hanno presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che con sentenza del 27 novembre 2017 lo ha respinto nella misura della sua ricevibilità. La Corte cantonale ha ritenuto il gravame ricevibile esclusivamente nella misura in cui era presentato da B.________ e solo riguardo all'ipotesi accusatoria di violazione del segreto di ufficio. Nel merito, ha poi considerato che non erano adempiuti gli elementi costitutivi di detto reato.

D. B.________ e A.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale del 15 gennaio 2018 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di ordinare al Ministero pubblico del Cantone Ticino l'apertura di un procedimento penale contro il denunciato. In via subordinata, chiedono l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione. I ricorrenti fanno valere la violazione del diritto federale e l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

E. La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il Procuratore generale chiede di confermare la sentenza impugnata. L'opponente chiede di dichiarare irricevibile il ricorso, subordinatamente di respingerlo nel merito.

Diritto:

1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii).

1.1. Secondo l' art. 54 cpv. 1 LTF , il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana, anche se il gravame, in modo ammissibile, è steso in tedesco.

1.2. La sentenza impugnata conferma il decreto di non luogo a procedere e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio aperta la via del ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF).

1.3. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Spetta di principio al ricorrente in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione. In particolare, gli incombe il compito di spiegare quali pretese intende fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. Ciò in particolare laddove, tenendo conto della natura del reato perseguito, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3 e rinvii).

Non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF quelle fondate sul diritto pubblico. La persona danneggiata che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario o l'agente pubblico asseritamente manchevole, difetta infatti della legittimazione a ricorrere in questa sede (sentenze 6B_1318/2017 del 9 febbraio 2018 consid. 4.1 e 6B_913/2014 del 24 dicembre 2014 consid. 2.3.1 e rinvii; sentenza 1B_355/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 1.2.1, in: Pra 2013 n. 1 pag. 1 segg.; DTF 131 I 455 consid. 1.2.4 e rinvii). L' art. 5 LEF prevede che il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla LEF (cpv. 1). Il danneggiato non ha azione contro il colpevole (cpv. 2). Il diritto cantonale disciplina l'esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno (cpv. 3). L' art. 5 LEF istituisce una responsabilità causale del Cantone, di natura pubblicistica, per gli atti illeciti commessi dai funzionari nell'ambito dell'esecuzione forzata ( DTF 126 III 431 consid. 2c/bb; sentenza 5A_96/2011 del 27 giugno 2011 consid. 3.3.1, in: RDAF 2011 I pag. 590 segg.). La procedura per fare valere simili pretese di responsabilità è regolata dal diritto cantonale, nel Cantone Ticino dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI).

1.4. In concreto, eventuali pretese di risarcimento nei confronti dell'Ufficiale dei fallimenti sono quindi fondate sul diritto pubblico, che, come visto, esclude un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico. Non si tratta pertanto di pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Ai ricorrenti non può di conseguenza essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere nel merito in questa sede (cfr. sentenza 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.).

2.

2.1. Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, i ricorrenti sono abilitati, quali parti nella procedura, a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro in tale veste. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette tuttavia ai ricorrenti di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2).

2.2. La Corte cantonale ha rilevato che i ricorrenti non si erano espressi sulla loro legittimazione a presentare il reclamo. Ha nondimeno ammesso di massima la legittimazione di B.________, negandola invece per la moglie A.________, che non aveva sostanziato la sua qualità di titolare dei beni giuridici tutelati dalle norme penali invocate. I giudici cantonali hanno comunque negato a B.________ la facoltà di impugnare il decreto di non luogo a procedere riguardo all'imputazione di atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero ( art. 271 CP ), giacché questa fattispecie tutelava esclusivamente interessi statali, in particolare la sovranità territoriale, e non interessi privati individuali. Hanno inoltre ritenuto il reclamo irricevibile riguardo al reato di abuso di autorità ( art. 312 CP ), siccome il gravame non adempiva su questo aspetto le esigenze di motivazione degli art. 396 cpv. 1 e 385 cpv. 1 CPP. La CRP è quindi entrata nel merito del reclamo solo per il reato di violazione del segreto d'ufficio ( art. 320 CP ).

2.3.

2.3.1. I ricorrenti riconoscono di non essere legittimati ad aggravarsi contro il non luogo a procedere per quanto concerne il reato di atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero. Per i capi d'imputazione di abuso di autorità e di violazione del segreto d'ufficio, la CRP ha di principio ammesso la legittimazione di B.________: non occorre quindi esaminare se tale facoltà avesse dovuto essere estesa anche alla moglie. In questa sede si tratta infatti di una questione essenzialmente teorica, che non muta l'esito del giudizio e su cui il Tribunale federale non è pertanto tenuto a statuire (cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2). Quale parte nella procedura, B.________ è legittimato in questa sede a fare valere che la CRP si sarebbe rifiutata a torto di entrare nel merito del reclamo riguardo al reato di abuso di autorità ( art. 312 CP ).

2.3.2. La CRP ha rilevato che i reclamanti, riferendosi al presupposto oggettivo del

"segreto" ai sensi dell' art. 320 CP , accennavano solo al reato di violazione del segreto d'ufficio. Ha osservato che per l'ipotesi di abuso di autorità essi non spiegavano quali atti concreti del denunciato avrebbero adempiuto i presupposti del reato, in particolare con riferimento al requisito dell'abuso dei poteri della carica previsto dall' art. 312 CP . Ciò anche alla luce del fatto che la sola violazione dei doveri di servizio o il semplice superamento delle proprie competenze non erano sufficienti per realizzare tale fattispecie. La CRP ha quindi ritenuto il gravame insufficientemente motivato sotto il profilo degli art. 396 cpv. 1 e 385 cpv. 1 CPP e di conseguenza irricevibile nella misura in cui era riferito a questo specifico reato.

2.3.3. I ricorrenti non si confrontano puntualmente con queste considerazioni, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF , per quali ragioni il reclamo avrebbe adempiuto i requisiti degli art. 396 cpv. 1 e 385 cpv. 1 CPP (cfr., sulla portata dell' art. 42 cpv. 2 LTF , DTF 134 II 244 consid. 2.1; 133 II 249 consid. 1.4.1). In questa sede si limitano ad addurre che il reato di abuso di autorità protegge, oltre all'interesse dello Stato di potere contare su funzionari affidabili, anche quello dei privati cittadini a non essere oggetto di un esercizio abusivo del potere. Questa argomentazione, di principio corretta (cfr. sentenza 6B_1318/2017 del 9 febbraio 2018 consid. 7.2.3), è tuttavia rilevante sotto l'aspetto della legittimazione ricorsuale dell'accusatore privato ad aggravarsi contro il non luogo a procedere, che in concreto, quantomeno per quanto concerne B.________, non è stata negata dalla CRP. Non spiega però perché nella fattispecie potrebbero essere realizzati gli elementi costitutivi di tale reato.

Nel ricorso in esame i ricorrenti ribadiscono in sostanza i rimproveri mossi all'opponente di avere violato la loro sfera privata, trasmettendo ad un'autorità estera delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio. Espongono quindi argomenti di diritto materiale, concernenti essenzialmente il reato di violazione del segreto d'ufficio, che come visto non sono abilitati a censurare nel merito (cfr. consid. 1.4). Sostenendo in modo generale la violazione di doveri d'ufficio da parte dell'Ufficiale dei fallimenti, i ricorrenti non si confrontano in modo specifico con il reato di abuso di autorità e non dimostrano di avere sostanziato dinanzi alla CRP, conformemente all' art. 385 cpv. 1 lett. b CPP sotto il profilo dei fatti e del diritto, i motivi di una diversa decisione relativamente a questo reato (cfr. sentenza 6B_130/2013, citata, consid. 3.2). Come a ragione accertato dalla Corte cantonale, nel reclamo essi si sono esplicitamente espressi soltanto sull'imputazione di violazione del segreto d'ufficio in relazione al fatto che l'informazione rivelata dall'opponente all'autorità estera costituirebbe un segreto ai sensi dell' art. 320 n. 1 CP . In tali circostanze, la decisione della Corte cantonale di non entrare nel merito dell'imputazione di abuso di autorità, siccome non sufficientemente motivata nel reclamo, non viola il diritto federale.

2.4.

2.4.1. I ricorrenti sostengono che la Corte cantonale avrebbe violato il loro diritto di essere sentiti per avere fondato il giudizio su documenti inoltrati dall'opponente senza dare loro la possibilità di esprimersi sugli stessi. Criticano in particolare il fatto che la precedente istanza si sia basata sulla decisione del 27 gennaio 2017 della Camera di esecuzione e fallimenti, che in quella procedura non sarebbe stata loro notificata.

2.4.2. Sollevando questa censura i ricorrenti rimettono indirettamente in discussione il giudizio di merito, in cui i giudici cantonali hanno negato la rivelazione di un segreto da parte dell'opponente e ritenuto lecito il suo comportamento nello svolgimento della procedura fallimentare. Come esposto, essi non sono tuttavia legittimati a contestare nel merito la sentenza impugnata. Comunque risulta che le osservazioni dell'opponente al reclamo sono state intimate ai ricorrenti, che hanno quindi potuto esprimersi sulle stesse e sui documenti da lui prodotti ed esplicitamente elencati, comprensivi della citata decisione del 27 gennaio 2017 della Camera di esecuzione e fallimenti. Ne segue che la Corte cantonale non ha violato il loro diritto di essere sentiti (cfr. art. 107 cpv. 1 CPP ).

3.

3.1. I ricorrenti sostengono che la messa a loro carico dell'indennità di fr. 400.-- a favore dell'opponente per la procedura di reclamo violerebbe l' art. 432 cpv. 1 CPP .

3.2. Essi dispongono di un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell' art. 81 cpv. 1 lett. b LTF ad impugnare il dispositivo sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili, che li lede materialmente, nella misura in cui oltrepassa un mero interesse finanziario di fatto. Le disposizioni del diritto federale sulle spese nel procedimento cantonale di ricorso fondano infatti un diritto soggettivo del ricorrente, quale accusatore privato, di essere gravato dal pagamento di spese procedurali e di spese di patrocinio dell'imputato soltanto alle condizioni previste dagli art. 427 e 432 CPP (cfr. sentenza 6B_1039/2017 del 13 marzo 2018 consid. 1.2.3 e riferimenti).

3.3. L'indennizzo all'imputato è disciplinato dagli art. da 429 a 432 CPP, applicabili anche alla procedura di ricorso per il rinvio dell' art. 436 cpv. 1 CPP . In particolare, secondo l' art. 429 cpv. 1 lett. a LTF , se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. L' art. 432 CPP prevede che, se prevale nella causa, l'imputato ha diritto che l'accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per fare fronte alle istanze relative agli aspetti civili (cpv. 1). Se l'imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento promosso a querela di parte, il querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l'apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, o l'accusatore privato possono essere tenuti a rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (cpv. 2).

Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che, diversamente dal caso della reiezione di un appello interposto esclusivamente dall'accusatore privato al termine di una procedura completa dinanzi al tribunale di primo grado, nel caso di un reclamo presentato da questi contro una decisione di abbandono, non si giustifica di derogare al principio secondo cui la responsabilità dell'azione penale spetta allo Stato. In questa configurazione, non si giustifica di addossare all'accusatore privato le spese di patrocinio dell'imputato ( DTF 141 IV 476 consid. 1 con riferimento alla DTF 139 IV 45 ). Occorre piuttosto attenersi all' art. 432 CPP , che consente di metterle a carico dell'accusatore privato e del querelante soltanto in determinate situazioni, che non sono realizzate in concreto. Il procedimento in sede cantonale concerneva infatti reati perseguibili d'ufficio e verteva sulla colpevolezza dell'imputato (cfr. sentenza 6B_510/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 4). Ponendo nella fattispecie l'indennità di patrocinio a carico dei ricorrenti esclusivamente sulla base della loro soccombenza, la Corte cantonale ha quindi disatteso il diritto federale. Su questo punto il ricorso deve di conseguenza essere accolto e la sentenza impugnata annullata nella misura in cui accolla ai ricorrenti le ripetibili riconosciute all'opponente per la procedura di reclamo. Poiché l'ammontare delle stesse non è di per sé contestato dalle parti, si giustifica in applicazione dell' art. 107 cpv. 2 LTF di riformare il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato nel senso che l'indennità di fr. 400.-- a favore di C.________ è posta a carico dello Stato del Cantone Ticino (cfr. DTF 139 IV 45 consid. 1.3).

4.

4.1. Ne segue che in quanto ammissibile, il ricorso deve essere parzialmente accolto, limitatamente alla questione delle ripetibili all'opponente nella procedura di reclamo.

4.2. Le spese giudiziarie della sede federale sono poste a carico delle parti tenendo conto del grado di soccombenza preponderante dei ricorrenti ( art. 66 cpv. 1 LTF ). L'opponente deve essere considerato parzialmente soccombente, seppure in misura limitata, avendo chiesto l'integrale reiezione del gravame. Di ciò è tenuto conto anche nell'assegnazione delle ripetibili, che sono pertanto parzialmente compensate ( art. 68 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. Il dispositivo n. 2 della sentenza emanata il 27 novembre 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello è riformato nel senso che l'indennità di fr. 400.-- assegnata a C.________ è posta a carico dello Stato del Cantone Ticino.

2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 2'500.-- e di C.________ nella misura di fr. 500.--.

3. I ricorrenti rifonderanno in solido a C.________ un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 7 giugno 2018

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Jacquemoud-Rossari

Il Cancelliere: Gadoni