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6B_46/2026 KI-generiert

6B_46/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 6B_46/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Con sentenza del 20 ottobre 2025, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato, e lo ha condannato alla pena detentiva di 10 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; 6B_46/2026 · Bundesgericht: Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

Schlagwörter

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Art. 42 cpv. 2 LTF Art. 106 cpv. 2 LTF Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF Art. 66 cpv. 1 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 150 III 408
La parte ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 150 III 408 consid.
DTF 150 I 50
2 LTF; DTF 150 I 50 consid.
DTF 148 IV 409
Client-Lawyer Communication Privilege in Defamation Cases

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_46/2026

Sentenza del 22 aprile 2026

I Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale von Felten, Giudice presidente,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Esigenze di motivazione del ricorso (ripetuto riciclaggio di denaro, arbitrio, diritto di essere sentito),

ricorso contro la sentenza emanata il 20 ottobre 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del

Cantone Ticino (n. 17.2024.99+156+207).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con sentenza del 20 ottobre 2025, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato, e lo ha condannato alla pena detentiva di 10 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

A.________ insorge al Tribunale federale postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, il suo proscioglimento.

2.

2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La parte ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Per le violazioni di diritti fondamentali le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

2.2. Queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese in concreto. Il ricorrente lamenta la violazione di una serie di diritti, elencando a sostengo delle relative censure qualche decisione del Tribunale federale, non di rado senza alcuna pertinenza, e frasi apodittiche o programmatiche. Non illustra oltre le sue critiche. Così ad esempio quando rimprovera alla CARP la violazione del diritto di essere sentito e le imputa una motivazione insufficiente per non aver analizzato le prove né confutato gli argomenti difensivi, omettendo di indicare a quali prove o argomenti, determinanti per l'esito del procedimento, si riferisce. O ancora quando si duole di arbitrio nella valutazione delle prove e della violazione del principio

*in dubio pro reo*, che peraltro nell'ambito invocato non ha una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 148 IV 409 consid. 2.2), senza confrontarsi compiutamente con l'articolata sentenza impugnata. Nemmeno le censure di diritto materiale soddisfano le esigenze (meno severe) di motivazione. L'insorgente critica la CARP per aver sostituito il dolo del riciclaggio di denaro con una " presunta negligenza ", senza sostanziare oltre la censura e, non avvedendosi di essere stato condannato per aver agito con dolo eventuale, senza spiegare perché in concreto sarebbe contrario al diritto ritenere un simile dolo. Non va diversamente per la censura afferente la commisurazione della pena, asseritamente fondata su "elementi personali irrilevanti " con " omissione e decontestualizzazione delle dichiarazioni del ricorrente ", senza maggiori spiegazioni.

3. Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

L'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 22 aprile 2026

In nome della I Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: von Felten

La Cancelliera: Ortolano Ribordy