Complainants' Federal Appeal Against Non-Prosecution Dismissed for Failure to Exhaust Cantonal Remedies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal complaint filed by several individuals against a company and other parties, alleging offenses such as fraud, misappropriation, and document falsification. The public prosecutor issued a decree of no prosecution regarding this complaint, citing prior related cases that had already been resolved. Subsequently, the complainants appealed to the Federal Tribunal, claiming they had not pursued further local remedies due to the anticipated negative outcome. However, it was determined that they had not exhausted all available legal avenues at the cantonal level before seeking federal review, leading to a declaration of their appeal as manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 80 cpv. 1 LTF, Art. 86 OG, Art. 108 LTF, Art. 66 cpv. 5 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Complainants' Federal Appeal Against Non-Prosecution Dismissed for Failure to Exhaust Cantonal Remedies: The public prosecutor issued a decree of no prosecution regarding this complaint, citing prior related cases that had already been resolved. Subsequently, the complainants appealed to the Federal Tribunal, claiming they had not pursued further local remedies due to the anticipated negative outcome. However, it was determined that they had not exhausted all available legal avenues at the cantonal level before seeking federal review, leading to a declaration of their appeal as manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.
Applied to establish the joint liability (in solido) of the appellants for the court costs.
Costs were imposed on the appellants, proportionate to their failure (soccombenza).
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_452/2008 /biz
Sentenza del 7 luglio 2008
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________, e per esso decesso
B.________,
C.________,
ricorrenti,
entrambi patrocinati dagli avvocati Xenia Peran e Prof. Fabio Franchini,
contro
D.________SA,
G.________SA.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (truffa, falsa testimonianza, ecc.),
ricorso contro la decisione emanata il 2 maggio 2008
dal Procuratore pubblico del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1 Il 16 aprile 2008, A.________, e per esso decesso B.________, e C.________ inoltravano una denuncia penale nei confronti di F.________, D.________SA, G.________SA e ignoti segnatamente per titolo di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti, infrazione alla LIFD, alla LIP, alla legge tributaria del Cantone Ticino e per violazione del segreto bancario.
1.2 Ritenendo che la denuncia riguardasse i medesimi fatti già esaminati ed evasi con decisione di non luogo a procedere del 25 marzo 2008 - oggetto di istanza di promozione dell'accusa ancora pendente presso la Camera dei ricorsi penali - il 2 maggio 2008 il Procuratore pubblico decretava il non luogo a procedere in ordine alla denuncia del 16 aprile 2008.
1.3 A.________, e per esso decesso B.________, e C.________ insorgono al Tribunale federale con ricorso in materia penale. Non sono state chieste osservazioni al gravame.
2. Giusta l' art. 80 cpv. 1 LTF , il ricorso in materia penale è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. L' art. 80 cpv. 1 LTF enuncia l'esigenza, già nota sotto l'imperio degli art. 86 OG e 268 n. 1 vPP, dell'esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali. Il ricorso in materia penale al Tribunale federale è quindi ammissibile soltanto ove il ricorrente abbia esaurito tutti i rimedi di diritto cantonali che gli permettano di far riesaminare liberamente l'applicazione del diritto federale. Nella fattispecie, i ricorrenti non hanno impugnato il decreto di non luogo a procedere del 2 maggio 2008 dinanzi alle competenti autorità cantonali. Essi affermano di non aver adito la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'Appello del Cantone Ticino in ragione della prevedibilità dell'esito negativo che avrebbe riserbato alle loro doglianze. Orbene, ciò non li esime dall'esaurire le vie cantonali di ricorso che avevano a disposizione per ricorrere direttamente al Tribunale federale.
3. Visto il mancato esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali, il rimedio giuridico proposto da A.________, e per esso decesso B.________, e C.________ dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso mediante la procedura semplificata dell' art. 108 LTF .
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono di conseguenza poste a carico dei ricorrenti in solido ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ).
Per questi motivi, il presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
3. Comunicazione alle parti e al Procuratore pubblico del Cantone Ticino.
Losanna, 7 luglio 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:
Schneider Ortolano