Complainant v. Public Ministry and Cantonal Court of Criminal Appeals
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person, referred to as A.________, filed a criminal complaint against members of a local protection authority and another individual with the Public Prosecutor's Office of the Canton of Ticino, citing various alleged offenses. The Public Prosecutor decided not to proceed with the case on December 13, 2018. Disagreeing with this decision, A.________ filed a complaint with the Court of Criminal Appeals of Ticino, which was declared inadmissible because it was submitted too late. A.________ then appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, but failed to specifically address the timeliness of the initial complaint or provide sufficient reasoning to demonstrate a legal violation in the appellate court's decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 94 CPP, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Complainant v. Public Ministry and Cantonal Court of Criminal Appeals: The Public Prosecutor decided not to proceed with the case on December 13, 2018. Disagreeing with this decision, A.________ filed a complaint with the Court of Criminal Appeals of Ticino, which was declared inadmissible because it was submitted too late. A.________ then appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, but failed to specifically address the timeliness of the initial complaint or provide sufficient reasoning to demonstrate a legal violation in the appellate court's decision.
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KI-generiertUsed to decide on the appeal using the simplified procedure due to insufficient motivation.
Applied to order the appellant to bear the court costs due to defeat.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_395/2019
Sentenza del 5 aprile 2019
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 18 febbraio 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.6).
Considerando:
che A.________ ha consegnato l'11 dicembre 2018 al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale, datata 6 novembre 2018, nei confronti dei membri dell'Autorità regionale di protezione 3 e di un'altra persona per varie ipotesi di reato;
che, con decisione del 13 dicembre 2018, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere;
che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
che, con sentenza del 18 febbraio 2019, la CRP ha ritenuto tardivo il reclamo e l'ha quindi dichiarato irricevibile;
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 25 marzo 2019 al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
che, secondo l' art. 42 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
che l'oggetto del litigio in esame è circoscritto alla questione della tardività del reclamo e della sua conseguente irricevibilità, nonché, eventualmente, al mancato adempimento dei presupposti per una restituzione del termine giusta l' art. 94 CPP ;
che sarebbe quindi spettato al ricorrente spiegare, con una motivazione specifica, per quali ragioni il suo reclamo dinanzi alla Corte cantonale sarebbe stato tempestivo;
che, in questa sede, egli si limita a criticare genericamente l'operato delle autorità cantonali, ma non si esprime puntualmente sulla tempestività del suo reclamo dinanzi alla CRP e sull'eventuale adempimento dei requisiti per una restituzione del termine;
che la sua argomentazione esula quindi dall'oggetto del litigio ed è di conseguenza inammissibile;
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere accollate al ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 aprile 2019
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni