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6B_390/2015 KI-generiert

Denouncer's Appeal Against Investigation Discontinuation Dismissed for Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 6B_390/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a criminal complaint against multiple entities, including the state of Ticino, the Swiss state, and the United States, in May 2011. In January 2015, the public prosecutor declared the case as not proceeding due to a lack of evidence for any crime. The complainant appealed this decision to a panel of the criminal appellate court, which ruled the appeal inadmissible on March 24, 2015, citing insufficient reasoning from the complainant. Subsequently, the individual sought further recourse through the federal tribunal, which assessed the appeal's validity based on the adequacy of its motivations.

Legislator-Regeste

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Art. 385 cpv. 1 CPP, Art. 42 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Denouncer's Appeal Against Investigation Discontinuation Dismissed for Insufficient Motivation: In January 2015, the public prosecutor declared the case as not proceeding due to a lack of evidence for any crime. The complainant appealed this decision to a panel of the criminal appellate court, which ruled the appeal inadmissible on March 24, 2015, citing insufficient reasoning from the complainant. Subsequently, the individual sought further recourse through the federal tribunal, which assessed the appeal's validity based on the adequacy of its motivations.

Schlagwörter

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Strafanzeige Verletzung der Begründungspflicht Strafverfahrenseinstellung Verfahrenssistierung Verfahrensverletzungen berechtigte Zweifel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on a simplified procedure due to insufficient grounds.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose the court costs on the appellant due to the outcome of the decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_390/2015

Sentenza del 20 maggio 2015

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 24 marzo 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 19 maggio 2011 A.________ ha presentato al Ministero pubblico una denuncia penale contro lo "Stato ticinese", lo "Stato svizzero" e gli "Stati Uniti d'America";

che, con decisione del 30 gennaio 2015, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, in mancanza degli elementi costitutivi di un qualsiasi reato;

che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante si è aggravato dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);

che, con sentenza del 24 marzo 2015, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo;

che la Corte cantonale ha essenzialmente rilevato come l'allegato non adempiva i requisiti di motivazione dell' art. 385 cpv. 1 CPP ;

che, avverso questa sentenza, A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 137 I 371 consid. 1);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;

che, secondo l' art. 42 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;

che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di motivazione rilevate dalla Corte cantonale;

che spettava quindi al ricorrente spiegare perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l' art. 385 cpv. 1 CPP , accertando l'assenza dei presupposti di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso;

che al riguardo, in questa sede, il ricorrente si limita ad addurre genericamente che tutti i reati da lui denunciati sarebbero reali e gravi, che la colpevolezza di imprecisate persone sarebbe manifesta e che eventuali mezzi di prova, pure imprecisati, atti a confermare le sue accuse, sarebbero a disposizione delle autorità giudiziarie;

che con queste generiche argomentazioni il ricorrente solleva tutt'al più sospetti vaghi e ipotetici di reato, ma non fa valere la violazione dell' art. 385 cpv. 1 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF ;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 20 maggio 2015

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni