Inadmissibility of Appeal Against Non-Prosecution for Fraud in Commercial Lease Deposit Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute between a company and individuals who entered into a lease agreement for a commercial apartment, resulting in a controversy over unpaid rents. The company filed a criminal complaint alleging fraud, which was dismissed by the public prosecutor in April 2022, leading the company to appeal the decision. The appeal was denied by the Ticino Court of Appeals, which found no evidence of a crime, prompting the company to escalate the matter to the Swiss Federal Tribunal. The case centers on the contractual disagreement over the lease payments, with the company failing to substantiate any criminal claims or specify their civil claims adequately.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 2 LTF, Art. 115 CPP, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Against Non-Prosecution for Fraud in Commercial Lease Deposit Dispute: The company filed a criminal complaint alleging fraud, which was dismissed by the public prosecutor in April 2022, leading the company to appeal the decision. The appeal was denied by the Ticino Court of Appeals, which found no evidence of a crime, prompting the company to escalate the matter to the Swiss Federal Tribunal. The case centers on the contractual disagreement over the lease payments, with the company failing to substantiate any criminal claims or specify their civil claims adequately.
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KI-generiertUsed to decide on the appeal based on the simplified procedure because the appeal was not appropriately motivated.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.
Used to order the appellants to bear the judicial costs due to their losing the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_366/2023
Sentenza del 5 maggio 2023
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
1. A.________ Sagl,
patrocinata dall'avv. Michele Campini,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. C.________,
3. D.D.________,
4. E.D.________,
5. F.D.________,
patrocinati dall'avv. Davide Ceroni,
opponenti.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (truffa),
ricorso in materia penale contro la sentenza
emanata il 3 febbraio 2023 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(incarto n. 60.2022.124).
Considerando:
che, il 28 settembre 2018, la A.________ Sagl e B.________ hanno concluso un contratto di locazione con D.D.________, E.D.________ e F.D.________, rappresentati dalla G.________ Sagl, di cui è gerente C.________;
che il contratto prevedeva la locazione di un appartamento di 2.5 locali ad uso commerciale, situato a X.________, dietro pagamento di una pigione mensile di fr. 2'500.-- e di spese accessorie mensili di fr. 150.--;
che le parti hanno contestualmente stabilito un deposito di garanzia di fr. 7'950.--, garantito mediante una polizza assicurativa presso H.________;
che, a seguito della disdetta del contratto di locazione da parte dei conduttori nel corso del 2020, tra le parti è sorta una controversia riguardo alle pigioni rimaste scoperte, per le quali la H.________ ha liberato la garanzia a favore dei locatori;
che, in relazione a questi fatti, il 1° aprile 2022 la A.________ Sagl e B.________ hanno presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale per il titolo di truffa nei confronti di C.________ e dei locatori;
che, con decisione del 5 aprile 2022, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere;
che la A.________ Sagl e B.________ hanno impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
che, con sentenza del 3 febbraio 2023, la Corte cantonale ha respinto il reclamo, negando l'esistenza di indizi di reato a carico dei denunciati;
che la A.________ Sagl e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale del 9 marzo 2023 al Tribunale federale;
che, entro il termine suppletorio per il pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie, i ricorrenti hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria;
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1);
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
che spetta ai ricorrenti, in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale;
che, in concreto, i ricorrenti non si esprimono sulla loro legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF , in particolare non sostanziano in modo specifico quali sarebbero le loro pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia;
che i ricorrenti non sostanziano in modo puntuale l'esistenza e l'ammontare di un eventuale danno causato dall'agire dei denuncianti, limitandosi genericamente ad addurre che i locatori avrebbero trattenuto un importo che non spetterebbe loro;
che il procedimento penale avviato in concreto dai ricorrenti costituisce, sotto l'apparenza del diritto penale, un litigio prettamente civile e che simili pretese di natura contrattuale non sono suscettibili di conferire la legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF ( DTF 148 IV 432 consid. 3.2.3 pag. 441 e rinvii);
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, i ricorrenti sono abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii);
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2);
che, in concreto, i ricorrenti non sollevano, con una motivazione conforme alle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito;
che, contrariamente all'opinione dei ricorrenti, la Corte cantonale non ha negato loro la qualità di danneggiati ai sensi dell' art. 115 CPP e la legittimazione a presentare il reclamo, ma ha lasciato indecisa la questione ed è entrata nel merito del gravame;
che, laddove accennano al fatto di non essere stati sentiti personalmente, i ricorrenti non fanno valere una violazione del loro diritto di essere sentiti (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. c, 107 CPP e art. 29 cpv. 2 Cost. ) conformemente alle esposte esigenze di motivazione;
che, d'altra parte, il diritto di essere sentito non comprende, in linea generale, il diritto di esprimersi oralmente ( DTF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3);
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dai ricorrenti in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF );
che, peraltro, i ricorrenti hanno versato tempestivamente l'anticipo delle spese giudiziarie richiesto (fr. 800.--), sicché non è nemmeno data una loro situazione d'indigenza;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti, in solido ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 maggio 2023
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni