Case Withdrawn and Judicial Costs Waived
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual appealing against a conviction for violating traffic regulations, which resulted in a fine. The appeal was dismissed by the Court of Appeal and Criminal Review of the Canton of Ticino in a decision made on April 2, 2015. Subsequently, the appellant withdrew their appeal to the Federal Tribunal on April 24, 2015. As a result, the Federal Tribunal decided to strike the case from its records due to the withdrawal, indicating that no judicial costs would be incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 cpv. 2 LTF, Art. 32 cpv. 1 e 2 LTF; Case Withdrawn and Judicial Costs Waived: The appeal was dismissed by the Court of Appeal and Criminal Review of the Canton of Ticino in a decision made on April 2, 2015. Subsequently, the appellant withdrew their appeal to the Federal Tribunal on April 24, 2015. As a result, the Federal Tribunal decided to strike the case from its records due to the withdrawal, indicating that no judicial costs would be incurred.
Schlagwörter
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KI-generiertCited by the President to justify the decision to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for deciding not to levy judicial costs due to the withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_356/2015
Decreto del 28 aprile 2015
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Contravvenzione alle norme della circolazione stradale,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 aprile 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Considerando:
che, con sentenza del 2 aprile 2015, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha respinto un appello di A.________ e lo ha riconosciuto autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione, condannandolo a una multa di fr. 140.--;
che avverso questa decisione A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale;
che con scritto del 24 aprile 2015 il ricorrente ha comunicato di ritirare il gravame;
che il presidente della Corte, o il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 2 LTF );
che nella fattispecie si giustifica di non prelevare spese giudiziarie;
per questi motivi, il Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 28 aprile 2015
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni