Appeal Dismissed for Lack of Legal Standing in Theft Prosecution Bid
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a complainant who challenged a decision made by a criminal appeals court, which had declared their request to initiate criminal proceedings against an individual for theft and damage as inadmissible. The complainant, lacking the status of a private accuser or recognized victim, was deemed a mere reporter of the incident and failed to demonstrate a legally protected interest to contest the earlier ruling. Consequently, the federal court ruled that the appeal was manifestly inadmissible, denied the request for legal assistance, and ultimately decided not to impose court costs due to the complainant's financial situation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 108 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Legal Standing in Theft Prosecution Bid: The complainant, lacking the status of a private accuser or recognized victim, was deemed a mere reporter of the incident and failed to demonstrate a legally protected interest to contest the earlier ruling. Consequently, the federal court ruled that the appeal was manifestly inadmissible, denied the request for legal assistance, and ultimately decided not to impose court costs due to the complainant's financial situation.
Schlagwörter
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KI-generiertCited in the final orders as the overall basis for the decision structure.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for legal aid.
Cited as the general rule for imposing court costs, although the costs were waived in the final order.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_33/2007 /biz
Sentenza del 12 agosto 2007
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso in materia penale contro la decisione emanata
il 6 febbraio 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con sentenza del 6 febbraio 2007 la Camera dei ricorsi penali dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ contro C.________ per titolo di furto e di danneggiamento.
Contro questa decisione A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale e formula domanda di assistenza giudiziaria.
2. La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (v. sentenza 6B_12/2007 del 5 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). Infatti, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o la parte lesa, non possono prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell' art. 81 cpv. 1 lett. b LTF . Nel caso in rassegna, il ricorrente chiede la promozione dell'accusa per titolo di furto e di danneggiamento. Si tratta di reati contro il patrimonio per i quali la qualità di vittima LAV non è riconosciuta ( DTF 120 Ia 157 consid. 2d/aa pag. 162). Del resto, lo stesso insorgente non pretende il contrario. Egli è dunque un semplice denunciante. Non dimostra e nemmeno sostiene di avere un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
3. Difettando la legittimazione ricorsuale del ricorrente, il gravame dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria è da respingere poiché l'impugnativa appariva sin dall'inizio priva di probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Le spese di giustizia dovrebbero pertanto essere poste a carico della parte soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Tuttavia, tenuto conto della situazione finanziaria del ricorrente, si rinuncia eccezionalmente a prelevare le spese di giustizia.
Per questi motivi, visto l' art. 108 LTF , il Presidente della Corte di diritto penale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
4. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 agosto 2007
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: