Complainant Lacks Standing to Appeal Dismissal of Private Prosecution
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed a decision from a court which declared a previous accusation against another person for various offenses, including misappropriation and abuse of authority, as inadmissible. The appellant sought to promote charges but was deemed a mere complainant without the legal standing of a victim or accuser, as he had not suffered any personal injury or harm. Consequently, his appeal was found to be manifestly inadmissible due to the lack of a legally protected interest, leading to the rejection of his request for legal assistance and the dismissal of any related claims.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 2 cpv. 1 LAV, Art. 8 Cost, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Complainant Lacks Standing to Appeal Dismissal of Private Prosecution: The appellant sought to promote charges but was deemed a mere complainant without the legal standing of a victim or accuser, as he had not suffered any personal injury or harm. Consequently, his appeal was found to be manifestly inadmissible due to the lack of a legally protected interest, leading to the rejection of his request for legal assistance and the dismissal of any related claims.
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KI-generiertCited in the concluding paragraph before the operative part, indicating the procedural basis for the decision.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of prospects of success from the outset.
Cited in relation to imposing court costs on the losing party, although these were ultimately waived.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_31/2007 /biz
Sentenza del 12 agosto 2007
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso in materia penale contro la decisione emanata
il 6 febbraio 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con sentenza del 6 febbraio 2007 la Camera dei ricorsi penali dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ contro B.________ per titolo di appropriazione indebita, soppressioni di documento, favoreggiamento e abuso di autorità.
Con scritto del 1° marzo 2007, A.________ insorge contro questa decisione dinanzi al Tribunale federale. Egli postula di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria.
2. La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (v. sentenza 6B_12/2007 del 5 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). Infatti, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o la parte lesa, non possono prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell' art. 81 cpv. 1 lett. b LTF . Nel caso concreto, il ricorrente chiede la promozione dell'accusa per varie infrazioni contro il patrimonio, i doveri d'ufficio, ecc. Non risulta che egli sia stato leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica in conseguenza dei fatti oggetto della sua denuncia, né vi sono elementi per ritenere che tali fatti avrebbero potuto cagionare pregiudizi di questo tipo. L'insorgente è quindi un semplice denunciante, ma non una vittima ai sensi dell' art. 2 cpv. 1 LAV , egli d'altronde non pretende il contrario. Non dimostra, e del resto nemmeno sostiene, di avere un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Certo, nel suo gravame, egli lamenta la violazione degli art. 8 Cost. e 6 n. 3 lett. a CEDU come pure della procedura penale. Tuttavia, il ricorrente non va oltre la semplice allegazione di tale violazione senza minimanente motivare la sua censura, in contrasto con quanto esatto dall' art. 106 cpv. 2 LTF . Il suo ricorso dev'essere pertanto dichiarato manifestamente inammissibile.
3. La domanda di assistenza giudiziaria è da respingere poiché il gravame appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Le spese di giustizia dovrebbero pertanto essere poste a carico della parte soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Tuttavia, tenuto conto della situazione finanziaria del ricorrente, si rinuncia eccezionalmente a prelevare le spese di giustizia.
Per questi motivi, visto l' art. 108 LTF , il Presidente della Corte di diritto penale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
4. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 agosto 2007
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: