Criminal Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advanced Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Second Criminal Court of the Cantonal Court concerning the failure to pay a fee advance required for the legal proceedings. The appellant was notified to deposit a fee of 2,000 CHF by a specified deadline, but failed to comply with this requirement despite being granted a supplementary deadline. As the amount was not paid and no evidence of a bank transfer was submitted, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible, following the stipulations of the relevant legal provisions regarding advance payments for court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 cpv. 1 prima, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 48 cpv. 4 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Criminal Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advanced Costs: The appellant was notified to deposit a fee of 2,000 CHF by a specified deadline, but failed to comply with this requirement despite being granted a supplementary deadline. As the amount was not paid and no evidence of a bank transfer was submitted, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible, following the stipulations of the relevant legal provisions regarding advance payments for court costs.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Exceptionally, no judicial costs are levied, as ruled in the dispositive.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_309/2014
Sentenza del 13 giugno 2014
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Mathys, Presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Alessandro Patti,
ricorrente,
contro
Procura pubblica del Cantone dei Grigioni , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira,
opponente.
Oggetto
Mancato pagamento dell'anticipo spese,
ricorso contro il decreto emanato il 13 novembre 2013 dalla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con ricorso in materia penale datato 26 marzo 2014, A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale il decreto della Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Con decreto del 31 marzo 2014, il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.-- entro il 30 aprile 2014. Scaduto infruttuoso il termine assegnato, con ulteriore decreto del 7 maggio 2014, ne è stato fissato uno suppletorio, scadente il 21 maggio 2014, con l'avvertenza che in caso di mancato tempestivo pagamento il rimedio giuridico sarebbe stato dichiarato inammissibile. Dagli avvisi di ricevimento risulta che i citati decreti sono stati recapitati al patrocinatore dell'insorgente, rispettivamente il 3 aprile 2014 e il 13 maggio 2014.
Il 5 giugno 2014 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale.
2. La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). Il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo. Se scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso ( art. 62 cpv. 3 LTF ).
Poiché l'insorgente né ha versato l'anticipo richiesto né ha inoltrato alla Cassa di questo Tribunale un'attestazione che certifichi l'avvenuto addebito di un conto in favore del Tribunale federale (v. art. 48 cpv. 4 LTF ), il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile come espressamente indicato nel secondo decreto inviatogli.
3. Siccome manifestamente inammissibile, il gravame può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .
Considerate le circostanze, in via eccezionale si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Procura pubblica e alla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Losanna, 13 giugno 2014
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Mathys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy