Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_285/2020 KI-generiert

Appeal Timeliness in Traffic Fine Case Upheld

Geschäftsnummer 6B_285/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was issued a traffic violation notice by the Basel-City cantonal police on February 7, 2019, followed by a payment reminder on March 28, 2019. Subsequently, the public prosecutor's office found the individual guilty of violating road traffic regulations and proposed a fine of 120 Swiss francs, including procedural costs. The individual contested the imposition of these costs through an appeal. However, the first-instance court upheld the decision to charge the individual with procedural costs, and the Basel-City appellate court subsequently dismissed the individual's appeal as inadmissible due to late filing. The individual then appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of the traffic violation notice and previous rulings.

Legislator-Regeste

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Art. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 396 cpv. 1 CPP, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Timeliness in Traffic Fine Case Upheld: Subsequently, the public prosecutor's office found the individual guilty of violating road traffic regulations and proposed a fine of 120 Swiss francs, including procedural costs. The individual contested the imposition of these costs through an appeal. However, the first-instance court upheld the decision to charge the individual with procedural costs, and the Basel-City appellate court subsequently dismissed the individual's appeal as inadmissible due to late filing. The individual then appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of the traffic violation notice and previous rulings.

Schlagwörter

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Ordnungsbusse Dauer der Zuwiderhandlung Verletzung des Beschleunigungsgebots gesetzliche Frist Antrag auf Zulassung der Zwangsvollstreckung – Entscheidung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The final order waived the collection of judicial costs based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_285/2020

Sentenza del 7 maggio 2020

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Moses.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Angelo Zacchino,

ricorrente,

contro

Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt,

opponente.

Oggetto

Tempestività del reclamo,

ricorso contro la decisione emanata il 9 gennaio 2020 dal Tribunale di appello del Cantone di Basilea-Città (BES.2019.257).

Fatti:

A. In data 7 febbraio 2019 la polizia cantonale di Basilea-Città ha inviato a A.________ un avviso di contravvenzione, al quale è seguito, il 28 marzo 2019, un richiamo di pagamento.

B. Con decreto d'accusa del 19 luglio 2019 il Ministero pubblico (Staatsanwaltschaft) ha ritenuto A.________ colpevole di violazione delle norme della circolazione stradale e ne ha proposto la condanna a una multa di fr. 120.--. Inoltre, il Ministero pubblico ha messo a carico di A.________ le spese del procedimento, di complessivi fr. 208.60. A.________ ha presentato opposizione al decreto d'accusa, contestando l'addossamento delle spese.

C. In data 26 agosto 2019 il tribunale di prima istanza (Strafgericht Basel-Stadt) ha confermato la condanna di A.________ al pagamento delle spese per la procedura dinnanzi al Ministero pubblico.

D. Statuendo in data 9 gennaio 2020, il Tribunale di appello del Cantone di Basilea-Città (Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt) ha dichiarato inammissibile, poiché tardivo, il reclamo presentato da A.________ avverso la decisione del tribunale di prima istanza.

E. A.________ insorge dinnanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, chiedendo l'annullamento dell'avviso di contravvenzione, del decreto di accusa come anche delle decisioni di prima e seconda istanza.

Diritto:

1. Il procedimento dinnanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua ( art. 54 cpv. 1 LTF ).

A norma dell'art. 52 della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen (Gazzetta ufficiale dell'UE n. L 239 del 22 settembre 2000 pag. 19 segg.) ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedimento direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di un'altra Parte contraente (cpv. 1). Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella o nelle lingue della Parte contraente nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che invia l'atto sa che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in quest'altra lingua (cpv. 2).

La ricorrente come anche il suo patrocinatore risiedono in Italia. Si giustifica pertanto di emanare la presente sentenza in italiano.

2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ).

L'autorità inferiore ha ritenuto inammissibile il reclamo della ricorrente, poiché presentato dopo la scadenza del termine di 10 giorni previsto dall' art. 396 cpv. 1 CPP . La ricorrente non si confronta con tale motivazione, limitandosi a esporre dinnanzi al Tribunale federale delle ragioni relative al merito della vertenza.

3. Il ricorso, manifestamente inammissibile poiché carente di motivazione, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e al Tribunale di appello del Cantone di Basilea-Città.

Losanna, 7 maggio 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Moses