Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_275/2020 KI-generiert

Private Accuser Standing to Appeal Discontinuance of Assault and Insult Proceedings.

Geschäftsnummer 6B_275/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In a case heard by the Swiss Federal Tribunal, an individual, A, contested a decision by the Public Prosecutor of the Canton of Ticino to drop certain charges against B stemming from an altercation that occurred outside a public venue. The initial complaint by A, filed on May 2, 2017, accused B of assault, battery, threats, insults, and bodily harm due to an incident on April 20, 2017. However, on September 25, 2019, the prosecutor abandoned the case concerning the charges of simple bodily harm and insult, while a formal accusation of threats was made against B, which became legally binding. A's subsequent appeal against the abandonment of charges was rejected by the Canton of Ticino's Appellate Court on January 27, 2020. Dissatisfied with this outcome, A filed a criminal appeal with the Federal Tribunal seeking to overturn the decision and resume the prosecution of B for the remaining charges.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 81 LTF, Art. 107 CPP, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Private Accuser Standing to Appeal Discontinuance of Assault and Insult Proceedings: The initial complaint by A, filed on May 2, 2017, accused B of assault, battery, threats, insults, and bodily harm due to an incident on April 20, 2017. However, on September 25, 2019, the prosecutor abandoned the case concerning the charges of simple bodily harm and insult, while a formal accusation of threats was made against B, which became legally binding. A's subsequent appeal against the abandonment of charges was rejected by the Canton of Ticino's Appellate Court on January 27, 2020. Dissatisfied with this outcome, A filed a criminal appeal with the Federal Tribunal seeking to overturn the decision and resume the prosecution of B for the remaining charges.

Schlagwörter

KI-generiert
Beschwerdelegitimation Beleidigung Nichtigkeitsverfahren Genugtuung Ehrverletzungsverfahren Einstellung wegen Körperverletzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was decided using the simplified procedure because it lacked proper substantiation regarding the appellant's standing to appeal on the merits.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court assessed the costs based on the appellant's losing status in the appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_275/2020

Sentenza del 12 marzo 2020

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. David Simoni,

ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,

2. B.________,

opponenti.

Oggetto

Decreto di abbandono,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 27 gennaio 2020 dalla Corte dei reclami penali

del Tribunale d'appello del Cantone Ticino

(incarto n. 60.2019.281).

Considerando:

che, il 2 maggio 2017, A.________ ha sporto una querela penale nei confronti di B.________ per i titoli di

"aggressione, vie di fatto, minacce, ingiurie, lesioni", in relazione ad un alterco sorto tra le parti la sera del 20 aprile 2017 all'esterno di un esercizio pubblico di X.________;

che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 25 settembre 2019, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale per quanto concerne i reati di lesioni semplici e di ingiuria;

che, sempre il 25 settembre 2019, il magistrato inquirente ha emanato un decreto di accusa, frattanto cresciuto in giudicato, nei confronti di B.________, ritenendola colpevole del reato di minaccia;

che, il 4 ottobre 2019, A.________ ha impugnato il decreto di abbandono con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);

che, con sentenza del 27 gennaio 2020, la CRP ha respinto il reclamo;

che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 2 marzo 2020 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;

ch'egli chiede inoltre di annullare il decreto di abbandono e di rinviare gli atti al Procuratore pubblico, affinché continui il procedimento penale nei confronti di B.________;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;

che spetta al ricorrente, in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);

che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);

che, in particolare, laddove l'accusatore privato prospetti delle lesioni semplici, l'assenza di una motivazione convincente sulle pretese civili di cui intende prevalersi comporta di massima l'inammissibilità del ricorso (cfr. CHRISTIAN DENYS, Le recours en matière pénale de la partie plaignante, in: SJ 2014 II pag. 254, con riferimento alla sentenza 6B_1001/2013 del 16 gennaio 2014 consid. 1.2; cfr. inoltre sentenza 6B_779/2018 del 14 novembre 2018 consid. 4);

che l'esposta giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore, sicché spetta al ricorrente sostanziare il pregiudizio subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta l'art. 41 segg. CO che sarebbe intenzionato ad avanzare (cfr. sentenze 6B_13/2019 del 29 gennaio 2019 consid. 2.1; 6B_1133/2015 del 20 novembre 2015 consid. 1.2.2; 6B_94/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 1.1);

che il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione morale presuppone che la lesione alla personalità sia oggettivamente di una certa gravità e sia soggettivamente percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da fare apparire legittimo che una persona, in simili circostanze, si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento (cfr. sentenze 6B_406/2018 del 5 settembre 2018 consid. 1.2; 6B_185/2013 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2 e rinvii);

che, in concreto, il ricorrente si limita a richiamare l' art. 81 LTF , adducendo genericamente di avere

"un interesse giuridicamente protetto alla modifica della decisione impugnata

in qualità di imputato ";

ch'egli disattende che, nella causa in oggetto, non ha la veste di imputato (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF), ma quella di accusatore privato, sicché la sua legittimazione a ricorrere in questa sede deve essere esaminata alla luce dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF e della giurisprudenza citata;

che il ricorrente non spiega, né sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF , quali pretese civili intende fare valere in relazione con i reati prospettati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;

che, nella fattispecie, non sono in discussione lesioni personali gravi e la portata dell'ingerenza degli atti rimproverati all'opponente nell'integrità fisica del ricorrente non appare manifesta;

che, tenuto conto della natura dei reati prospettati (lesioni semplici o, subordinatamente, vie di fatto) e degli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non appare deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti;

che, riguardo all'asserito reato contro l'onore, deve inoltre essere rilevato come non tutte le offese lievi della reputazione sociale di una persona giustifichino una riparazione morale, il riconoscimento di una simile indennità presupponendo, come visto, una lesione alla personalità di una certa gravità;

che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sulle eventuali pretese civili di risarcimento del danno comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;

che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente sarebbe abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);

che tuttavia questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);

ch'egli non fa però valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in particolare non sostanzia una violazione del suo diritto di essere sentito ( art. 107 CPP ; art. 29 cpv. 2 Cost. );

che, nel gravame, il ricorrente espone sostanzialmente le ragioni per cui ritiene realizzati i reati di lesioni semplici, subordinatamente di vie di fatto, e di ingiuria;

che queste contestazioni concernono il giudizio di merito, che il ricorrente non è abilitato a rimettere in discussione, difettandogli la legittimazione;

che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, agli opponenti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 marzo 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni