Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_255/2022 KI-generiert

Shareholder Denied Private Prosecutor Status in Bankruptcy Fraud Case

Geschäftsnummer 6B_255/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual, the sole shareholder of a company, filed a criminal complaint with the Public Prosecutor's Office of the Canton of Ticino against two individuals for fraud and disloyal management. The complaint was linked to alleged mismanagement of a company-owned property, which purportedly led to the company's bankruptcy, now in liquidation. Despite this, the Public Prosecutor decided not to proceed with the case, citing a lack of evidence for the alleged crimes. The shareholder's subsequent appeal to the Court of Criminal Complaints of the Ticino Appellate Court was declared inadmissible, as the court ruled that he, as a shareholder, was not directly harmed by the alleged property crimes and therefore lacked the legal standing to appeal. The shareholder then brought the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking recognition of his direct harm and permission to continue his involvement in the case.

Legislator-Regeste

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Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 146 CP, Art. 158 CP, Art. 115 cpv. 2 CPP, Art. 382 cpv. 1 CPP, Art. 104 cpv. 1 lett. b CPP; Shareholder Denied Private Prosecutor Status in Bankruptcy Fraud Case: The complaint was linked to alleged mismanagement of a company-owned property, which purportedly led to the company's bankruptcy, now in liquidation. Despite this, the Public Prosecutor decided not to proceed with the case, citing a lack of evidence for the alleged crimes. The shareholder's subsequent appeal to the Court of Criminal Complaints of the Ticino Appellate Court was declared inadmissible, as the court ruled that he, as a shareholder, was not directly harmed by the alleged property crimes and therefore lacked the legal standing to appeal. The shareholder then brought the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking recognition of his direct harm and permission to continue his involvement in the case.

Schlagwörter

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fehlende Aktivlegitimation des Aktionärs Konkursverfahren Privatstrafklage Rechtsstellung Beschwerdelegitimation Betrug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the judicial costs due to the rejection of the appeal.

Art. 382 cpv. 1 CPP

Cited by the reasoning to justify the decision of the lower court which denied the appellant standing to appeal (reclamo).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_255/2022

Sentenza del 22 marzo 2022

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Denys, Giudice presidente,

Muschietti, van de Graaf,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Antonio Piantadosi,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 13 gennaio 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino

(incarto n. 60.2021.344).

Fatti:

A. Il 25 ottobre 2021 A.________, azionista unico della società B.________ SA con sede a X.________, ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di C.________ e di D.________ per i reati di truffa e di amministrazione infedele. La denuncia era in relazione con asserite manchevolezze nella gestione di un immobile appartenente alla società. Secondo il denunciante, tali manchevolezze avrebbero provocato il fallimento della B.________ SA, pronunciato dalla Pretura del Distretto di Lugano con decisione dell'8 settembre 2021. A seguito del fallimento, la società si trova attualmente in liquidazione.

B. Preso atto della denuncia, con decisione del 29 ottobre 2021, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, non ritenendo adempiuti gli elementi costitutivi dei prospettati reati.

C. Con sentenza del 13 gennaio 2022, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere. La Corte cantonale gli ha negato la legittimazione a presentare il reclamo, siccome in veste di azionista della società egli non era direttamente danneggiato dai reati contro il patrimonio oggetto della denuncia. A titolo abbondanziale, la CRP ha negato l'esistenza di indizi di reato ed ha confermato la decisione del magistrato inquirente.

D. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 15 febbraio 2022 al Tribunale federale, chiedendo di accertare ch'egli è danneggiato diretto ed è abilitato a costituirsi accusatore privato in relazione con i fatti denunciati. Il ricorrente chiede inoltre di riconoscere la sua legittimazione a presentare il reclamo alla CRP e di rinviare gli atti al Ministero pubblico per continuare le indagini riguardo ai reati di truffa e di amministrazione infedele.

Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto della Corte cantonale.

Diritto:

1.

1.1. La decisione impugnata conferma il decreto di non luogo a procedere e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ).

1.2. Indipendentemente dalla legittimazione nel merito (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF), il ricorrente è abilitato, quale parte nella procedura, a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce in tale veste e la cui disattenzione equivale a un diniego di giustizia formale ( DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2). A prescindere dalle eventuali pretese civili che potrebbe fare valere, il ricorrente è quindi abilitato a censurare che gli sarebbe stata negata a torto la qualità di accusatore privato e pertanto la legittimazione a presentare il reclamo.

2.

2.1. Il ricorrente riconosce di avere agito in qualità di azionista della società danneggiata dai prospettati reati. Sostiene tuttavia che il danno subito dalla società lo avrebbe colpito direttamente, in quanto unico azionista e beneficiario economico della stessa. Adduce che questa conclusione si imporrebbe anche in considerazione del fatto che, in seguito al fallimento della società, la sua amministratrice unica non avrebbe più potuto rappresentarla. A suo dire, egli sarebbe titolare dei beni giuridici tutelati dalla fattispecie di truffa ( art. 146 CP ) e da quella di amministrazione infedele ( art. 158 CP ). Il ricorrente sostiene altresì che avrebbe dovuto essere considerato quale danneggiato anche in applicazione dell' art. 115 cpv. 2 CPP , siccome legittimato a sporgere querela.

2.2. In concreto, la Corte cantonale ha negato al ricorrente la legittimazione giusta l' art. 382 cpv. 1 CPP a presentare il reclamo. Questa disposizione prevede che sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. È in particolare parte l'accusatore privato ( art. 104 cpv. 1 lett. b CPP ). Secondo l' art. 118 cpv. 1 CPP , l'accusatore privato è il danneggiato che dichiara espressamente di voler partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile. La nozione di danneggiato è definita all' art. 115 cpv. 1 CPP : si tratta della persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato ( DTF 147 IV 269 consid. 3.1; 145 IV 491 consid. 2.3; 143 IV 77 consid. 2.1 e 2.2). Per essere direttamente toccata, la parte lesa deve subire un danno in relazione di causalità diretta con il reato perseguito. Le persone che subiscono un pregiudizio indiretto, o di riflesso, non sono quindi lese e sono terzi che non hanno accesso allo statuto di parte nel procedimento penale ( DTF 147 IV 269 consid. 3.1 e rinvii; 141 IV 454 consid. 2.3.1). Secondo la giurisprudenza, né gli azionisti né i creditori societari sono lesi direttamente dai reati patrimoniali perpetrati a danno di una società anonima ( DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1). La persona giuridica danneggiata perde la sua capacità giuridica soltanto con la cancellazione dal registro di commercio. Essa mantiene lo statuto di danneggiata nella fase della liquidazione anche quando la stessa è stata causata dal fallimento ( DTF 140 IV 155 consid. 3.4.4; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 33 all' art. 115 CPP ). Se l'amministrazione del fallimento rappresenta la fallita nel procedimento penale, essa agisce a suo nome e può fare valere i diritti che le spettano in quanto persona danneggiata ai sensi dell' art. 115 cpv. 1 CPP ( DTF 140 IV 155 consid. 3.4.4; sentenza 1B_350/2020 del 28 maggio 2021 consid. 5.2).

2.3. In concreto, i reati patrimoniali denunciati dal ricorrente sarebbero stati perpetrati a danno dei beni della B.________ SA. Ad essere stata direttamente danneggiata dai prospettati reati di truffa e di amministrazione infedele sarebbe quindi stata la società medesima, non il suo azionista. Contrariamente all'opinione del ricorrente, la società ha mantenuto la veste di persona danneggiata anche successivamente al fallimento, segnatamente nella fase della liquidazione ed avrebbe se del caso potuto essere rappresentata dall'amministrazione fallimentare nel procedimento penale. In veste di azionista della società, il ricorrente non è stato leso direttamente ai sensi dell' art. 115 cpv. 1 CPP dai reati denunciati e non era quindi legittimato ad impugnare il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla CRP. Né il ricorrente può essere considerato danneggiato sulla base dell' art. 115 cpv. 2 CPP . Premesso che i reati denunciati nella fattispecie sono perseguibili d'ufficio, il diritto di sporgere una querela ( art. 30 cpv. 1 CP ) non è dato ad ogni persona i cui interessi siano stati in qualche modo pregiudicati dagli atti incriminati, ma soltanto alla parte lesa, ossia al titolare del bene giuridico direttamente violato da tali atti ( DTF 146 IV 320 consid. 2.3; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, loc. cit., n. 94 seg. all' art. 115 CPP ). A ragione la Corte cantonale ha quindi negato al ricorrente, in virtù dell' art. 382 cpv. 1 CPP , la legittimazione ad aggravarsi con un reclamo contro il decreto di non luogo a procedere.

Ritenuto che i giudici cantonali hanno rettamente dichiarato irricevibile il gravame, le ulteriori censure sollevate non devono essere vagliate in questa sede.

3. Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 marzo 2022

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni