Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_177/2022 KI-generiert

Complainant Lacks Standing to Appeal Dismissal of Investigation Against Officer

Geschäftsnummer 6B_177/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an appeal to the Swiss Federal Tribunal by an individual against a decision by the Cantonal Prosecutor of Ticino not to proceed with legal action following his criminal complaint. The individual had accused a cantonal police officer of attempting unauthorized access to data on the complainant's mobile phone during a police interrogation. The prosecutor's decision was initially upheld by the Cantonal Court of Appeals, which rejected the complainant's objection. The complainant sought to annul this decision and requested further investigation from the Ticino Public Prosecutor's Office, but his appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 10 cpv. 3 Cost, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Complainant Lacks Standing to Appeal Dismissal of Investigation Against Officer: The individual had accused a cantonal police officer of attempting unauthorized access to data on the complainant's mobile phone during a police interrogation. The prosecutor's decision was initially upheld by the Cantonal Court of Appeals, which rejected the complainant's objection. The complainant sought to annul this decision and requested further investigation from the Ticino Public Prosecutor's Office, but his appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Beschwerdelegitimation Parteistellung der Staatsanwaltschaft Polizeibeamter Strafanzeige Verbot unmenschlicher Behandlung ZPO-Bestimmung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was decided using the simplified procedure because it was not sufficiently motivated.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant due to his losing the case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_177/2022

Sentenza del 1° marzo 2022

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Giudice presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

2. B.________,

opponenti.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 21 dicembre 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2021.286).

Considerando:

che, il 27 luglio 2021, A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di B.________, agente della polizia cantonale, rimproverandogli sostanzialmente di avere, nel corso di un interrogatorio di polizia, tentato di accedere senza autorizzazione ai dati contenuti nel suo telefono cellulare;

che, dopo avere acquisito il rapporto di segnalazione dell'agente denunciato, con decisione del 6 settembre 2021 il Procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere;

che il denunciante ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);

che, con sentenza del 21 dicembre 2021, la Corte cantonale ha respinto il reclamo confermando la decisione del magistrato inquirente;

che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 1° febbraio 2022 al Tribunale federale, chiedendo essenzialmente di annullarla e di rinviare gli atti al Ministero pubblico per eseguire nuove indagini;

ch'egli ha successivamente inoltrato un complemento al ricorso datato 2 febbraio 2022;

che non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato l'incarto della CRP;

che, secondo l' art. 54 cpv. 1 LTF , il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana, anche se il gravame è steso in tedesco;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1);

che il complemento al ricorso del 2 febbraio 2022 è tardivo e non può essere preso in considerazione;

che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;

che spetta al ricorrente, in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);

che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);

che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale;

che, in concreto, il ricorrente non si esprime minimamente sulla sua legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, in particolare non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF , quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia;

che, peraltro, nella misura in cui eventuali pretese di risarcimento fossero dirette contro il denunciato, agente della polizia cantonale, esse sarebbero disciplinate dal diritto pubblico cantonale, segnatamente dalla legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 166.100; cfr. sentenze 6B_985/2021 del 23 settembre 2021; 6P.78/2002 del 9 ottobre 2002 consid. 2.4);

che, rientrando nel campo di applicazione della LResp/TI, simili richieste di risarcimento non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (sentenze 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2.1 e 2.2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.; 6B_776/2009 del 31 maggio 2010 consid. 1.3);

che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;

che in concreto il ricorrente non pretende nemmeno di essere stato trattato in modo inumano o degradante da parte del funzionario di polizia in questione;

ch'egli non adduce in particolare, in modo sostenibile, di essere stato vittima di maltrattamenti in violazione degli art. 10 cpv. 3 Cost. e 3 CEDU, sicché nella fattispecie un diritto di ricorso non può nemmeno essere fondato sulla base di tali disposizioni ( DTF 138 IV 86 consid. 3.1.1; sentenze 6B_1199/2020 del 23 settembre 2021 consid. 1.4.1; 6B_999/2018 del 28 gennaio 2020 consid. 2.2);

che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii);

che questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2);

che in concreto il ricorrente non solleva contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito;

che le argomentazioni relative ad un altro procedimento penale, aperto a seguito di una querela penale sporta dal ricorrente nei confronti di due altre persone, esulano dall'oggetto del presente litigio e non devono pertanto essere vagliate in questa sede;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1° marzo 2022

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni