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6B_170/2014 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal Over Insufficient Justification in Criminal Procedure Complaint

Geschäftsnummer 6B_170/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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il 9 gennaio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. che con sentenza del 9 gennaio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere emanato il 10 dicembre 2013 dal Procuratore pubblico, perché il rimedio giuridico non rispettava le esigenze di motivazione di cui all'

Legislator-Regeste

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Art. 385 CPP, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Over Insufficient Justification in Criminal Procedure Complaint: che con sentenza del 9 gennaio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere emanato il 10 dicembre 2013 dal Procuratore pubblico, perché il rimedio giuridico non rispettava le esigenze di motivazione di cui all'

Schlagwörter

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Strafanzeige stichhaltige Gründe ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Verfahrensabschreibung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure for insufficient grounds of appeal.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to decide that no judicial costs should be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2} 6B_170/2014

Sentenza del 13 febbraio 2014

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Schneider, Giudice unico,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

*contro*

*Ministero pubblico del Cantone Ticino*

, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del ricorso in materia penale,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 9 gennaio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con sentenza del 9 gennaio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere emanato il 10 dicembre 2013 dal Procuratore pubblico, perché il rimedio giuridico non rispettava le esigenze di motivazione di cui all'

art. 385 CPP

;

che A.________ ha presentato ricorso al Tribunale penale federale, da questo trasmesso d'ufficio per competenza al Tribunale federale;

che secondo l'

art. 42 cpv. 1 e 2 LTF

, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (

DTF 138 I 171

consid. 1.4);

che, oltre a non formulare specifiche domande di giudizio, il gravame in esame disattende completamente le esigenze di motivazione poste dalla LTF;

che infatti la ricorrente si dilunga nell'indicare le ragioni per cui a suo parere sarebbe abusivo il pignoramento dei suoi beni, ma non si confronta minimamente con il motivo formale posto a fondamento della decisione della CRP, segnatamente la carente (e alquanto confusa) motivazione del reclamo;

che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, sfugge a un esame di merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'

art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

;

che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF );

che l'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso;

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 13 febbraio 2014

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy