Complainant v. Defendant (Inadmissibility due to Unpaid Court Costs)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was previously acquitted of defamation charges against another person by a lower court. The acquitted party's appeal was rejected by an appellate court. In response, the individual seeking to appeal to the Swiss Federal Tribunal was asked to pay a deposit for court costs within a specified timeframe but failed to do so. As a result, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible due to the non-payment of the required fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 66 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; Complainant v. Defendant (Inadmissibility due to Unpaid Court Costs): The acquitted party's appeal was rejected by an appellate court. In response, the individual seeking to appeal to the Swiss Federal Tribunal was asked to pay a deposit for court costs within a specified timeframe but failed to do so. As a result, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible due to the non-payment of the required fees.
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KI-generiertThis article is referenced for the procedural decision to declare the appeal inadmissible.
The appeal was declared inadmissible because the requested advance payment of court fees was not made.
Used to assign the judicial costs to the appellant due to the procedural violation (failure to pay advance).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_165/2017
Sentenza del 30 marzo 2017
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Massimo Quadri,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Edy Salmina,
opponenti.
Oggetto
Ingiuria; arbitrio,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 19 dicembre 2016 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Considerando:
che, con sentenza del 21 giugno 2016, il Presidente della Pretura penale ha prosciolto B.________ dall'imputazione di ingiuria per un'espressione che avrebbe proferito all'indirizzo di A.________;
che, adita da A.________, la Corte di appello e di revisione penale ha respinto l'appello con sentenza del 19 dicembre 2016;
che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale;
che con decreto presidenziale del 3 febbraio 2017 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 20 febbraio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.-- ( art. 62 cpv. 1 LTF );
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 1° marzo 2017 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 17 marzo successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF );
che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF );
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa ( art. 66 cpv. 3 LTF );
richiamato l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 30 marzo 2017
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni