Appellant v. Cantonal Appellate Court (Insufficient Motivation on Traffic Violation Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who contested a decree of accusation related to traffic law violations, including driving under impairment. A court initially found him guilty of these offenses but dismissed a charge regarding failure to fulfill duties in the event of an accident. The individual then appealed the decision, which was rejected by an appellate court for lack of adequate reasoning and grounds for appeal, particularly concerning potential arbitrary findings. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Federal Tribunal, requesting a dismissal of the accusations, a reduction of fines, and a waiver of legal costs, but the appeal was deemed insufficiently motivated and ultimately inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 398 cpv. 4 CPP, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appellant v. Cantonal Appellate Court (Insufficient Motivation on Traffic Violation Appeal): A court initially found him guilty of these offenses but dismissed a charge regarding failure to fulfill duties in the event of an accident. The individual then appealed the decision, which was rejected by an appellate court for lack of adequate reasoning and grounds for appeal, particularly concerning potential arbitrary findings. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Federal Tribunal, requesting a dismissal of the accusations, a reduction of fines, and a waiver of legal costs, but the appeal was deemed insufficiently motivated and ultimately inadmissible.
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KI-generiertThis provision was applied to decide the appeal using the simplified procedure because the appeal was insufficiently reasoned.
Cited in denying the request for exemption from court costs because the appeal lacked prospects of success from the start.
Applied to order the appellant to bear the court costs due to his defeat in the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1380/2016
Sentenza del 15 dicembre 2016
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Sezione della circolazione del Cantone Ticino,
Ufficio giuridico, Ala Munda, casella postale,
6528 Camorino,
opponente.
Oggetto
Infrazione alle norme della circolazione,
ricorso contro la decisione emanata il 7 novembre 2016 dalla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino.
Considerando:
che, statuendo sull'opposizione di A.________ a un decreto di accusa emanato nei suoi confronti dalla Sezione della circolazione, con sentenza dell'8 luglio 2016 il Presidente della Pretura penale lo ha riconosciuto autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e di guida in stato di inettitudine e lo ha prosciolto dall'imputazione di inosservanza dei doveri in caso di incidente;
che, adita dall'imputato, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha dichiarato inammissibile l'appello, siccome non adempiva le esigenze di motivazione, in particolare per quanto concerne un eventuale arbitrio nell'accertamento dei fatti;
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo il proscioglimento dall'imputazione di infrazione alle norme della circolazione, la riduzione della multa e la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie;
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 141 IV 298 consid. 1.1);
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto federale, nel quale rientra pure il diritto costituzionale ( DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1);
che, secondo l' art. 42 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con gli argomenti posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
ch'egli ribadisce genericamente la tesi secondo cui l'incidente sarebbe stato causato da un difetto della ruota anteriore destra della sua autovettura, ma non si confronta con le carenze di motivazione riscontrate dalla CARP nell'allegato di appello;
che il ricorrente non spiega quindi conformemente alle esposte esigenze per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe violato il diritto rifiutandosi di entrare nel merito del suo gravame;
ch'egli disattende come, giusta l' art. 398 cpv. 4 CPP , trattandosi in concreto esclusivamente di contravvenzioni, mediante l'appello si può fare valere unicamente che la sentenza di primo grado è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto;
che, come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, in tale ambito non possono nemmeno essere addotte nuove allegazioni o nuove prove (cfr. art. 398 cpv. 4 seconda frase CPP);
che il ricorrente non rimprovera ai giudici cantonali di avere applicato a torto questa disposizione procedurale, la quale restringe appunto le censure ammissibili in sede di appello in ambito contravvenzionale;
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che la richiesta di essere esonerato dal pagamento delle spese giudiziarie non può essere accolta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF );
che peraltro il ricorrente non sostanzia un'eventuale domanda di assistenza giudiziaria, in particolare non fornisce ragguagli sulla sua situazione finanziaria;
che le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e devono di conseguenza essere accollate al ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 15 dicembre 2016
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni