Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1314/2022 KI-generiert

Private Accuser's Appeal on Discontinuation of Criminal Proceedings Rejected for Lack of Standing

Geschäftsnummer 6B_1314/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person filed a criminal complaint with the Public Prosecutor's Office of the Canton of Ticino against another individual for defamation, slander, and threats related to a telephone conversation that took place on July 14, 2021. The Public Prosecutor decided to drop the case on February 22, 2022. The complainant challenged this decision through a complaint to the Criminal Complaints Court of the Ticino Court of Appeal, which was subsequently dismissed on September 15, 2022, and the complainant was ordered to pay procedural costs of CHF 350. The complainant then appealed the decision to the Swiss Federal Tribunal on October 3, 2022, but the appeal submission was dated November 3, 2022. The appeal did not include sufficient demonstration of entitlement for the appeal to be considered, particularly regarding civil claims related to the alleged offenses.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 29 cpv. 3 Cost, Art. 136 CPP, Art. 428 CPP, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Private Accuser's Appeal on Discontinuation of Criminal Proceedings Rejected for Lack of Standing: The Public Prosecutor decided to drop the case on February 22, 2022. The complainant challenged this decision through a complaint to the Criminal Complaints Court of the Ticino Court of Appeal, which was subsequently dismissed on September 15, 2022, and the complainant was ordered to pay procedural costs of CHF 350. The complainant then appealed the decision to the Swiss Federal Tribunal on October 3, 2022, but the appeal submission was dated November 3, 2022. The appeal did not include sufficient demonstration of entitlement for the appeal to be considered, particularly regarding civil claims related to the alleged offenses.

Schlagwörter

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Ehrverletzungsverfahren Beschwerdelegitimation Einstellung des Verfahrens Strafanzeige fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Genugtuung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article.

Art. 66 cpv. 1 LTF

This article was cited as the basis for imposing court costs on the losing party, although the collection was waived.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

This specific part of the article was cited to justify the waiver of court costs due to the particular circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1314/2022

Sentenza dell'8 novembre 2022

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Giudice presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di abbandono,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 settembre 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.74).

Considerando:

che A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di B.________ per i titoli di diffamazione, calunnia e minaccia in relazione con una conversazione telefonica avvenuta il 14 luglio 2021;

che, con decisione del 22 febbraio 2022, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale;

che, contro il decreto di abbandono, il denunciante ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con un reclamo del 2 marzo 2022;

che, con sentenza del 15 settembre 2022, la CRP ha respinto il reclamo, addossandogli le spese procedurali di complessivi fr. 350.--;

che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale datato 3 ottobre 2022, ma spedito il 3 novembre 2022;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1);

che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;

che spetta al ricorrente, in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);

che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);

che, in concreto, il ricorrente non si esprime minimamente sulla sua legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, in particolare non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF , quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia;

che, in particolare, egli non prospetta, né tantomeno quantifica, una richiesta di risarcimento o di riparazione del torto morale nei confronti del denunciato;

che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1);

che questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette però di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito ( DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2);

che, tra le garanzie procedurali delle parti la cui disattenzione può equivalere ad un diniego di giustizia formale, rientra il diritto al gratuito patrocinio ( art. 29 cpv. 3 Cost. e art. 136 CPP ), rispettivamente il diritto di essere gravato dal pagamento di spese procedurali soltanto alle condizioni previste dall'art. 427 seg. CPP (cfr. sentenze 1B_533/2019 del 4 marzo 2020 consid. 1; 6B_1039/2017 del 13 marzo 2018 consid. 1.2.2 e 1.2.3);

che il ricorrente, sembra criticare l'ammontare delle spese procedurali poste a suo carico (fr. 350.--), limitandosi tuttavia a richiamare tale importo;

ch'egli non dimostra il suo eventuale stato d'indigenza e non sostiene che l'accollamento delle spese giudiziarie violerebbe l' art. 428 CPP ;

che il gravame è pertanto inammissibile e che, in tali circostanze, la questione della tempestività del ricorso può rimanere indecisa;

che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che le spese giudiziarie della sede federale seguono la soccombenza e devono quindi, di principio, essere accollate al ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );

che tuttavia, in considerazione delle particolarità del caso, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);

per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 novembre 2022

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni