Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_13/2021 KI-generiert

Procurator Public v. Cantonal Appeals Court (Interlocutory Ruling on Remand)

Geschäftsnummer 6B_13/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal complaint filed by an individual against her sister and another person with the Public Prosecutor's Office of the Canton of Ticino. The complaint accused the defendants of crimes including disloyal management, fraud, embezzlement, and obtaining a false certification. The public prosecutor initially decided not to proceed with charges related to disloyal management, fraud, and embezzlement, limiting the investigation solely to the false certification claim. The complainant challenged this partial dismissal, leading the Cantonal Court to overrule the prosecutor's decision and instruct the continuance of investigations into all initial allegations. The public prosecutor subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking to annul the Cantonal Court's decision, citing potential legal errors and procedural missteps, but the federal court found the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 158 CP, Art. 146 CP, Art. 138 CP, Art. 253 CP, Art. 93 LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; Procurator Public v. Cantonal Appeals Court (Interlocutory Ruling on Remand): The complaint accused the defendants of crimes including disloyal management, fraud, embezzlement, and obtaining a false certification. The public prosecutor initially decided not to proceed with charges related to disloyal management, fraud, and embezzlement, limiting the investigation solely to the false certification claim. The complainant challenged this partial dismissal, leading the Cantonal Court to overrule the prosecutor's decision and instruct the continuance of investigations into all initial allegations. The public prosecutor subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking to annul the Cantonal Court's decision, citing potential legal errors and procedural missteps, but the federal court found the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Zwischenentscheid Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Strafverfolgung Störung der öffentlichen Ordnung Untersuchung wegen Veruntreuung Teilentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 4 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied.

Art. 68 cpv. 1 LTF

Used to rule that no legal costs shall be awarded to the respondent as they were not invited to submit a reply.

Art. 93 LTF

Used to declare the appeal inadmissible because it was directed against an interlocutory decision (decisione di rinvio).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_13/2021

Sentenza del 9 febbraio 2021

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Denys, Giudice presidente,

Muschietti, van de Graaf,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

ricorrente,

contro

A.________,

patrocinata dall'avv. Mario Molo,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (parziale),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 14 dicembre 2020 dalla Corte dei reclami penali

del Tribunale d'appello del Cantone Ticino

(incarto n. 60.2020.228).

Fatti:

A. Il 27 luglio 2020 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti della sorella B.________ e di C.________ per i titoli di amministrazione infedele ( art. 158 CP ), truffa ( art. 146 CP ), appropriazione indebita ( art. 138 CP ) e conseguimento di una falsa attestazione ( art. 253 CP ).

B. Con decisione dell'11 agosto 2020 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere per quanto riguarda i reati di amministrazione infedele, truffa e appropriazione indebita. Ha rilevato che il procedimento penale sarebbe proseguito limitatamente al reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione.

C. Contro il decreto di non luogo a procedere, A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) che, statuendo il 14 dicembre 2020, l'ha accolto. La Corte cantonale ha annullato il decreto di non luogo a procedere e ha rinviato gli atti al PP per procedere nei suoi incombenti nel senso dei considerandi.

D. Avverso questa decisione il PP Daniele Galliano presenta un ricorso in materia penale del 4 gennaio 2021 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di confermare il decreto di non luogo a procedere. In via subordinata, chiede di rinviare gli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 146 II 276 consid. 1 pag. 279).

1.2. Il ricorso in materia penale, tempestivo e diretto contro una decisione resa dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 78 cpv. 1 e 80 cpv. 1 LTF) è, sotto questo profilo, di massima ammissibile. La legittimazione del PP ticinese può essere ammessa (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 3 LTF; DTF 142 IV 196 consid. 1.5.2 pag. 200; sentenze 1B_356/2020 del 27 novembre 2020 consid. 1.2; 1B_288/2020 del 19 novembre 2020 consid. 1.2).

1.3.

1.3.1. La sentenza impugnata costituisce una decisione di rinvio, che non conclude il procedimento penale ed è quindi, come rettamente rilevato dal ricorrente, incidentale ai sensi dell' art. 93 LTF ( DTF 144 III 253 consid. 1.3 pag. 253 seg.; 140 V 282 consid. 2 in fine pag. 284). Essa può quindi essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a), o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Spetta al ricorrente dimostrare l'adempimento di queste condizioni, a meno che non siano manifeste ( DTF 138 III 46 consid. 1.2 pag. 47; 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525). Il pregiudizio irreparabile secondo l' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF deve essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente ( DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti ( DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Una decisione di rinvio dell'ultima istanza cantonale non causa di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF . Un'eccezione a questa regola è data qualora la decisione di rinvio contenga disposizioni vincolanti, che non lasciano alcuno spazio decisionale all'autorità inferiore ( DTF 145 III 42 consid. 2.1 pag. 45; 145 V 266 consid. 1.3 pag. 269; 144 IV 321 consid. 2.3 pag. 329). Secondo la giurisprudenza, quando un'autorità cantonale annulla un decreto del pubblico ministero e gli rinvia la causa per nuova decisione, quest'ultimo subisce generalmente un pregiudizio irreparabile, nella misura in cui si vede obbligato a emanare una decisione, senza poterla rimettere in discussione in seguito ( DTF 144 IV 377 consid. 1 pag. 379, 321 consid. 2.3 pag. 329).

1.3.2. Le condizioni di ammissibilità dell' art. 93 cpv. 1 LTF mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura ( DTF 144 III 253 consid. 1.3; 143 III 290 consid. 1.3; 138 III 94 consid. 2.1-2.2; 135 I 261 consid. 1.2). La possibilità di impugnare a titolo indipendente decisioni pregiudiziali e incidentali costituisce l'eccezione a questa regola e deve essere applicata restrittivamente, ritenuto che, secondo l' art. 93 cpv. 3 LTF , tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa ( DTF 144 III 253 consid. 1.3 e rinvii).

1.4.

1.4.1. II ricorrente ritiene adempiuta la condizione dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , asserendo che il rinvio della causa gli provocherebbe un danno irreparabile, siccome lo obbligherebbe ad aprire l'istruzione penale contro gli imputati anche per i reati oggetto del non luogo a procedere ed a riconoscere alla denunciante la veste di accusatrice privata, senza poterla mettere in discussione in seguito. Lamenta un pregiudizio irreparabile anche per il fatto che la Corte cantonale non si sarebbe confrontata puntualmente con le argomentazioni con cui egli ha negato l'adempimento degli elementi costitutivi dei reati di amministrazione infedele, di appropriazione indebita e di truffa, nonché rinunciato al procedimento penale per una parte dei reati in applicazione dell' art. 8 cpv. 3 CPP . Sostiene altresì che un simile pregiudizio sarebbe pure realizzato in relazione con la prassi della CRP di non ordinare uno scambio di scritti con gli imputati: tale prassi sarebbe lesiva del loro diritto di essere sentiti e dovrebbe potere essere sottoposta al controllo del Tribunale federale.

1.4.2. Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha ammesso la legittimazione della denunciante a presentare il reclamo anche con riferimento ai reati di amministrazione infedele ( art. 158 CP ) e di appropriazione indebita ( art. 138 CP ), relativi alla vendita di un appartamento e al bonifico di una parte del prezzo su un conto dell'imputata: questi reati sarebbero stati commessi ai danni di una società di cui la denunciante era azionista, ma privata illegalmente del certificato azionario da parte della denunciata. Con riferimento al reato di truffa ( art. 146 CP ), la CRP ha imposto al PP di accertare nuovamente la tempestività della querela, ritenendo a questo stadio del procedimento penale prematura l'applicazione dell' art. 146 cpv. 3 CP . Riguardo al reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ( art. 253 CP ), per il quale il PP aveva già previsto la continuazione del procedimento penale, la CRP gli ha ingiunto di eseguire degli approfondimenti anche in relazione con un altro documento notarile. La precedente istanza ha altresì rilevato che per quanto concerne i trasferimenti dei valori patrimoniali riconducibili alla citata vendita dell'appartamento, il PP avrebbe dovuto esaminare anche il reato di riciclaggio di denaro ( art. 305bis CP ). La CRP ha infine stabilito che, alla luce di quanto esposto, il PP avrebbe dovuto esaminare nuovamente l'applicazione dell' art. 8 cpv. 3 CPP . In sostanza, con la sentenza impugnata, la Corte cantonale ha annullato il decreto di non luogo a procedere, imponendo al magistrato inquirente di eseguire ulteriori indagini ed approfondimenti e di ripronunciarsi sulla fattispecie.

1.4.3. Nell'ordine impartito al PP di aprire un procedimento penale e di eseguire gli ulteriori chiarimenti necessari, rispettivamente nel connesso prolungamento della procedura e nell'aumento dei suoi costi non è tuttavia ravvisabile un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (cfr. sentenza 1B_314/2011 del 20 settembre 2011 consid. 2.3). Come visto, un simile pregiudizio deve essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente. Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti ( DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). D'altra parte, imponendo al PP di continuare il procedimento penale anche con riferimento ad ulteriori reati oltre a quello di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, e di chiarire determinati aspetti svolgendo indagini supplementari, la Corte cantonale non ha obbligato il magistrato inquirente ad emanare una decisione da lui ritenuta contraria al diritto, che non potrebbe più rimettere in discussione in seguito. In concreto, l'esito del procedimento penale rimane infatti ancora aperto e il PP potrebbe sempre disporne l'abbandono (totale o parziale) qualora siano realizzate le condizioni dell' art. 319 CPP (cfr. DTF 144 IV 321 consid. 2.3 pag. 329; sentenze 1B_314/2011, citata, consid. 2.3; 1B_150/2019 del 21 maggio 2019 consid. 1.2; 1B_171/2017 del 21 agosto 2017 consid. 2.4). Nelle esposte circostanze, il giudizio impugnato non comporta per il ricorrente un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF .

1.4.4. Contrariamente alla sua opinione, nemmeno il fatto che la Corte cantonale abbia ammesso la legittimazione della denunciante, in quanto danneggiata, a presentare il reclamo relativamente ai reati di cui agli art. 138 e 158 CP , gli causa un simile pregiudizio irreparabile. Come visto, la CRP si è limitata a disporre la continuazione del procedimento penale anche per questi reati. Non si è espressa su eventuali pretese civili dell'opponente, riguardo alle quali la contestata decisione di rinvio non ha alcun effetto pregiudiziale (cfr. sentenza 1B_242/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 3.5). Né il ricorrente ha in concreto subito un pregiudizio irreparabile giusta l' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF per il fatto che la CRP non ha invitato gli imputati ad esprimersi sul reclamo dell'opponente. Si tratta infatti di una questione che potrebbe eventualmente comportare un nocumento per gli imputati quali parti nella procedura, non per il pubblico ministero. Laddove il ricorrente lamenta una motivazione insufficiente del giudizio impugnato relativamente all'adempimento degli elementi costitutivi dei reati di amministrazione infedele, di appropriazione indebita e di truffa, nonché all'applicazione dell' art. 8 cpv. 3 CPP , egli non sostanzia l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , ma critica essenzialmente le considerazioni del giudizio della CRP. Già si è detto che la Corte cantonale non si è pronunciata in modo vincolante su questi aspetti, ma ha disposto unicamente la continuazione del procedimento penale, invitando altresì il magistrato inquirente a riesaminare la questione dell'applicazione dell' art. 8 cpv. 3 CPP . Su tutti questi punti, l'esito del procedimento penale è quindi tuttora aperto.

1.5. Quanto all'ipotesi dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF , essa non è, a ragione, invocata dal ricorrente. Questa condizione deve peraltro essere interpretata restrittivamente in materia penale ( DTF 133 IV 288 consid. 3.2). Non appare comunque realizzata in concreto. Ritenuto che il ricorrente continuerebbe in ogni caso il procedimento penale per quanto concerne il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ( art. 253 CP ), l'accoglimento del presente ricorso non comporterebbe immediatamente una decisione finale che consentirebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.

2. Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si prelevano spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 4 LTF ). Non si assegnano ripetibili all'opponente, non invitata a presentare una risposta al gravame ( art. 68 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 febbraio 2021

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni