Appeal Inadmissible for Non-Payment of Judicial Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA petitioner in the Canton of Ticino challenged a decree by the public prosecutor not to proceed with a criminal complaint related to coercion and complicity, which he had filed on September 25, 2018. The complaint was dismissed as inadmissible by the Court of Appeals' Penal Complaints Chamber on October 22, 2018. The petitioner appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal on December 1, 2018. However, he did not comply with the required advance payment of court costs by the given deadline, despite being reminded and given a final non-extendable deadline. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the legal costs were charged to him.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 cpv. 1 LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 66 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; Appeal Inadmissible for Non-Payment of Judicial Cost Advance: The complaint was dismissed as inadmissible by the Court of Appeals' Penal Complaints Chamber on October 22, 2018. The petitioner appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal on December 1, 2018. However, he did not comply with the required advance payment of court costs by the given deadline, despite being reminded and given a final non-extendable deadline. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the legal costs were charged to him.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertCited in the final decisions section, indicating the procedural framework for the decision reached.
Used as the explicit legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance on costs.
Cited in the reasoning as the basis for imposing judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1250/2018
Sentenza del 1° febbraio 2019
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 ottobre 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2018.282).
Considerando:
che, con sentenza del 22 ottobre 2018, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico in relazione con una sua denuncia penale del 25 settembre 2018 per i titoli di coazione e di favoreggiamento;
che avverso questo giudizio A.________ ha presentato il 1° dicembre 2018 un ricorso al Tribunale federale;
che con decreto presidenziale del 5 dicembre 2018 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 4 gennaio 2019, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- ( art. 62 cpv. 1 LTF );
che, con scritto del 31 dicembre 2018, il ricorrente ha contestato la mancata comunicazione della composizione della Corte giudicante e la richiesta dell'anticipo, senza tuttavia formulare né sostanziare una domanda di assistenza giudiziaria (cfr. art. 64 cpv. 1 LTF );
che, scaduto infruttuoso il suddetto termine di pagamento, con ulteriore decreto presidenziale del 10 gennaio 2019 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 24 gennaio successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF );
che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF );
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa ( art. 66 cpv. 3 LTF );
richiamato l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° febbraio 2019
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni