Private Complainant Lacks Standing to Appeal Non-Prosecution Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA complainant reported multiple offenses, including fraud and forgery, against two individuals in October 2006. The public prosecutor of the Ticino canton decided not to proceed with the case, stating that the new complaint did not present any additional information compared to an earlier ruling by the appellate court. In March 2007, the appellate court rejected an appeal filed by the complainant against the prosecutor's decision. The complainant subsequently sought to challenge the appellate court's decision before the Federal Tribunal, which ultimately found that the complainant lacked standing to file the appeal, resulting in its dismissal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 cpv. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 78 cpv. 1 LTF, Art. 80 cpv. 1 LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 42 LTF; Private Complainant Lacks Standing to Appeal Non-Prosecution Decision: The public prosecutor of the Ticino canton decided not to proceed with the case, stating that the new complaint did not present any additional information compared to an earlier ruling by the appellate court. In March 2007, the appellate court rejected an appeal filed by the complainant against the prosecutor's decision. The complainant subsequently sought to challenge the appellate court's decision before the Federal Tribunal, which ultimately found that the complainant lacked standing to file the appeal, resulting in its dismissal as inadmissible.
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KI-generiertThe court imposed the judicial costs on the appellant due to the outcome of the appeal.
The appeal was declared inadmissible (although the reasoning mentions Art. 93 LTF in the context of the previous law, the final order only cites the procedural outcome, which is typically covered by admissibility rules like Art. 93 LTF or Art. 108 LTF, but since the dispositive only states 'Il ricorso è inammissibile' without citing a specific procedural article for inadmissibility, we must rely strictly on what is cited. Since no specific procedural article for inadmissibility is cited in the dispositive, we only list the cost provision cited.)
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_120/2007 /biz
Sentenza del 23 luglio 2007
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Ferrari, Zünd,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (truffa, falsità in documenti, ecc.),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 7 marzo 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Il 5 ottobre 2006 A.________ denunciava B.________ e C.________ per varie infrazioni tra cui truffa, falsità in certificati e falsa dichiarazione in giudizio.
2. Con decisione del 13 ottobre 2006, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino decretava il non luogo a procedere in ordine al procedimento penale ritenuto, in particolare, che in data del 3 luglio 2006 la Camera dei ricorsi penali si era già espressa a seguito di denuncia e successiva istanza di promozione dell'accusa e che la denuncia del 5 ottobre 2006 non forniva nulla di nuovo rispetto a quanto non fosse già stato oggetto della decisione della Camera dei ricorsi penali e alla cui motivazione si rinviava integralmente.
3. Il 7 marzo 2007 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ contro suddetto decreto.
4. A.________ insorge con ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale. Non sono state chieste osservazioni al gravame.
5. La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110): il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto ( art. 132 cpv. 1 LTF ).
6. Diretto contro una decisione finale ( art. 90 LTF ) resa in materia penale ( art. 78 cpv. 1 LTF ) da un'autorità di ultima istanza ( art. 80 cpv. 1 LTF ), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali ( art. 100 cpv. 1 LTF ) e nelle forme richieste ( art. 42 LTF ).
7. Secondo il diritto previgente, la vittima poteva ricorrere per cassazione nella misura in cui la decisione impugnata concerneva le sue pretese civili o poteva influenzare il giudizio in merito a queste ultime oppure se faceva valere una violazione dei diritti che le erano attribuiti dalla LAV (art. 270 lett. e vPP). La via del ricorso per cassazione era quindi preclusa al semplice danneggiato, seppur costituitosi parte civile ( DTF 129 IV 206 consid. 1; 128 IV 92 consid. 4a).
8. In base alla giurisprudenza relativa alla LTF, contrariamente alla vittima ai sensi della LAV (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF), il semplice danneggiato non è legittimato a interporre ricorso in materia penale (sentenza 6B_12/2007 del 5 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). La legittimazione ricorsuale del danneggiato a proporre ricorso in materia penale ai sensi della LTF è quindi simile a quanto previsto dal diritto precedentemente in vigore.
9. Per vittima s'intende ogni persona che, in seguito alla commissione di un reato, sia stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica ( art. 2 cpv. 1 LAV ). Nella fattispecie, l'insorgente chiede la promozione dell'accusa per truffa (eventualmente furto, appropriazione indebita), falsità in documenti e falsa dichiarazione in giudizio. Si tratta di reati contro il patrimonio e contro l'amministrazione della giustizia per i quali la qualità di vittima LAV non è riconosciuta ( DTF 120 Ia 157 consid. 2d/aa pag. 162). Del resto, la stessa ricorrente non pretende il contrario.
10. Difettando la legittimazione ricorsuale dell'insorgente, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 luglio 2007
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: