Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_119/2021 KI-generiert

Private Prosecutor's Appeal Inadmissible for Lack of Standing in Defamation Case Following Non-Prosecution Decision

Geschäftsnummer 6B_119/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual (referred to as A.________) filed a criminal complaint against three individuals (referred to as B.________, C.________, and D.________) for the offense of insult related to the content of a letter dated May 28, 2020, which notified them of the termination of their employment. The public prosecutor of the Canton of Ticino issued a decision on September 8, 2020, declining to pursue the matter further, finding that the elements constituting the offense were not met and did not amount to a violation of protected honor. A.________ appealed this decision to the Criminal Complaints Division of the Ticino Court of Appeal, which dismissed the appeal on December 16, 2020, upholding the earlier decision. A.________ then filed another appeal to the Swiss Federal Tribunal on January 27, 2021, seeking to overturn the prior rulings and have the complaint reconsidered by a different public prosecutor. The situation involves procedural issues related to the ability to appeal and the fulfillment of requirements for civil claims connected to alleged criminal actions.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 49 cpv. 1 CO, Art. 107 CPP, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Private Prosecutor's Appeal Inadmissible for Lack of Standing in Defamation Case Following Non-Prosecution Decision: The public prosecutor of the Canton of Ticino issued a decision on September 8, 2020, declining to pursue the matter further, finding that the elements constituting the offense were not met and did not amount to a violation of protected honor. A.________ appealed this decision to the Criminal Complaints Division of the Ticino Court of Appeal, which dismissed the appeal on December 16, 2020, upholding the earlier decision. A.________ then filed another appeal to the Swiss Federal Tribunal on January 27, 2021, seeking to overturn the prior rulings and have the complaint reconsidered by a different public prosecutor. The situation involves procedural issues related to the ability to appeal and the fulfillment of requirements for civil claims connected to alleged criminal actions.

Schlagwörter

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Strafverfolgung wegen Ehrverletzung Parteistellung der Staatsanwaltschaft Beschwerdelegitimation öffentliches Personalrecht Genugtuung Vertretungsverbot für Rechtsanwälte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide on the appeal based on a simplified procedure due to insufficient substantiation.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs due to the outcome of the decision.

Art. 68 cpv. 1 LTF

Used to state that no indemnities are awarded to the respondents as they were not invited to comment on the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_119/2021

Sentenza del 19 febbraio 2021

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Giudice presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

patrocinati dall'avv. Flaviana Biaggi-Fabio,

opponenti.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (ingiuria),

ricorso contro la sentenza emanata il 16 dicembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.249).

Considerando:

che, con esposto del 26 agosto 2020, A.________ ha sporto una querela penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti di B.________, di C.________ e di D.________ per il reato di ingiuria in relazione con il contenuto di una lettera del 28 maggio 2020 con cui gli è stata comunicata la disdetta del rapporto di lavoro;

che, con decisione dell'8 settembre 2020, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi del reato di ingiuria, negando in particolare una lesione dell'onore penalmente protetto;

che, il 21 settembre 2020, il querelante ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello;

che, con sentenza del 16 dicembre 2020, la Corte cantonale ha respinto il reclamo, confermando la decisione del magistrato inquirente;

che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 27 gennaio 2021al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti ad un altro Procuratore pubblico, affinché dia seguito alla querela;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;

che spetta al ricorrente, in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);

che questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore, sicché spetta al ricorrente sostanziare il pregiudizio subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO che sarebbe intenzionato ad avanzare (cfr. sentenze 6B_13/2019 del 29 gennaio 2019 consid. 2.1; 6B_1133/2015 del 20 novembre 2015 consid. 1.2.2; 6B_94/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 1.1);

che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);

che, in concreto, il ricorrente si limita ad addurre di essere legittimato ad agire dinanzi al Tribunale federale, siccome si sarebbe costituito quale parte lesa e accusatore privato in sede cantonale;

che, tuttavia, egli non spiega, né sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF , quali pretese civili intende fare valere contro i querelati in relazione con il prospettato reato e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;

che, peraltro, il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione morale presuppone che la lesione alla personalità sia oggettivamente di una certa gravità e sia soggettivamente percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da fare apparire legittimo che una persona in simili circostanze si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento (cfr. art. 49 cpv. 1 CO ; sentenze 6B_582/2020 del 17 dicembre 2020 consid. 1; 6B_406/2018 del 5 settembre 2018 consid. 1.2; 6B_185/2013 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2 e rinvii);

che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sulle eventuali pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;

che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2 pag. 79; 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);

che questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);

che, nella fattispecie, il ricorrente non fa valere la violazione di simili garanzie, in particolare non sostanzia una violazione del suo diritto di essere sentito ( art. 107 CPP ; art. 29 cpv. 2 Cost. );

che laddove sostiene che gli interrogatori di due testimoni, da lui indicati, potrebbero chiarire le circostanze esposte dai querelati nella disdetta del rapporto di lavoro, il ricorrente non solleva censure di natura formale il cui esame può essere distinto dalla valutazione di merito, ma mira a fare rivedere l'esito del procedimento penale oggetto del decreto di non luogo a procedere;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );

che non si assegnano ripetibili agli opponenti, non invitati a presentare una risposta al ricorso ( art. 68 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 febbraio 2021

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni