Complainant's Appeal on Fraud Dismissal Deemed Inadmissible Due to Failure to Substantiate Standing as Private Prosecutor
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual (A) who had previously filed a criminal complaint against another individual (B) in the Canton of Ticino for fraud, document falsification, and perversion of justice. This complaint was linked to a debt enforcement action initiated by B against A for the repayment of a loan amounting to CHF 112,526. The public prosecutor decided not to pursue the case on May 20, 2021, and this decision was upheld by the Court of Criminal Complaints of the Cantonal Appeal Court on August 25, 2021. A then filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, requesting the annulment of the previous decision and for the investigation to be reopened. However, A was unable to substantiate civil claims that could have been affected by the contested decision, which impacted his standing for the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Complainant's Appeal on Fraud Dismissal Deemed Inadmissible Due to Failure to Substantiate Standing as Private Prosecutor: This complaint was linked to a debt enforcement action initiated by B against A for the repayment of a loan amounting to CHF 112,526. The public prosecutor decided not to pursue the case on May 20, 2021, and this decision was upheld by the Court of Criminal Complaints of the Cantonal Appeal Court on August 25, 2021. A then filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, requesting the annulment of the previous decision and for the investigation to be reopened. However, A was unable to substantiate civil claims that could have been affected by the contested decision, which impacted his standing for the appeal.
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KI-generiertThe appeal was decided under the simplified procedure due to insufficient reasoning.
Costs were imposed on the appellant following the rejection of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1140/2021
Sentenza del 26 ottobre 2021
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Edy Salmina,
opponenti.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 agosto 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2021.173).
Considerando:
che, con esposto del 18 settembre 2018, A.________ ha denunciato B.________ al Ministero pubblico del Cantone Ticino per i reati di truffa, falsità in documenti e sviamento della giustizia;
che la denuncia penale è in relazione con una procedura esecutiva promossa da B.________ nei confronti di A.________ per il pagamento di un importo di fr. 112'526.-- a titolo di rimborso di un mutuo;
che, con decisione del 20 maggio 2021, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere;
che, il 2 giugno 2021, il denunciante ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
che, con sentenza del 25 agosto 2021, la Corte cantonale ha respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità;
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 29 settembre 2021 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla CRP, affinché annulli il decreto di non luogo a procedere e trasmetta l'incarto al Ministero pubblico perché accerti i fatti e promuova l'accusa nei confronti dell'imputato;
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1);
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
che spetta al ricorrente, in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale;
che, in concreto, il ricorrente non si esprime in modo specifico sulla sua legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
ch'egli non sostanzia in particolare, con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF , quali pretese civili intende fare valere contro il denunciato in relazione con i prospettati reati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
che l'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili comporta quindi il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii);
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2);
che, accennando genericamente a una violazione del diritto di essere sentito, il ricorrente ribadisce in sostanza l'esistenza di indizi di reato a carico del denunciato, ma non solleva censure di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito;
che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Giudice presidente:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 ottobre 2021
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni