Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1122/2016 KI-generiert

Appeal Inadmissible: Untimely Challenge to Timeliness Finding

Geschäftsnummer 6B_1122/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the proceedings arose from a complaint made by two individuals against two lawyers, leading to a decision by the Prosecutor General to not proceed with the case on June 15, 2016. Subsequently, the individuals submitted a late appeal against this decision, which the Court of Appeals deemed inadmissible. They challenged this ruling in a petition to the Federal Tribunal, asserting that their appeal was timely, based on a claim of improper notification. However, the Tribunal found that the original notification of the Prosecutor General's decision had been completed correctly, and that the individuals failed to provide sufficient grounds for their claims in their appeal. Consequently, the Federal Tribunal determined that the appeal was inadmissible due to lack of proper motivation and imposed court costs on the petitioners.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 85 cpv. 4 lett. a CPP, Art. 396 cpv. 1 CPP, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Inadmissible: Untimely Challenge to Timeliness Finding: Subsequently, the individuals submitted a late appeal against this decision, which the Court of Appeals deemed inadmissible. They challenged this ruling in a petition to the Federal Tribunal, asserting that their appeal was timely, based on a claim of improper notification. However, the Tribunal found that the original notification of the Prosecutor General's decision had been completed correctly, and that the individuals failed to provide sufficient grounds for their claims in their appeal. Consequently, the Federal Tribunal determined that the appeal was inadmissible due to lack of proper motivation and imposed court costs on the petitioners.

Schlagwörter

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Mitteilungsfrist Rechtsverzögerung Verspätungsausschluss Strafprozessordnung Rüge der Sachverhaltsfeststellung anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide on the appeal within the simplified procedure because the appeal was insufficiently motivated.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to order the appellants to pay the judicial costs due to their losing position.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1122/2016

Sentenza del 31 ottobre 2016

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.A.________ e B.A.________,

ricorrenti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 30 agosto 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino.

Considerando:

che nell'ambito di un procedimento penale dipendente da una denuncia di A.A.________ contro due avvocati, il 15 giugno 2016 il Procuratore generale ha emanato un decreto di non luogo a procedere;

che con sentenza del 30 agosto 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, un reclamo presentato da A.A.________ e B.A.________ il 9 agosto 2016 contro il decreto di non luogo a procedere;

che A.A.________ e B.A.________ si aggravano contro questo giudizio con un ricorso del 30 settembre 2016 al Tribunale federale;

che un ricorso identico è inoltre stato trasmesso il 3 ottobre 2016 dal Tribunale penale federale al Tribunale federale per competenza;

che non sono state chieste osservazioni sul gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 141 IV 298 consid. 1.1);

che, a prescindere dall'esame della loro eventuale legittimazione ricorsuale nel merito (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF), i ricorrenti sono abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5);

che in concreto essi sono quindi legittimati a fare valere che la CRP avrebbe accertato erroneamente la tardività del loro gravame e si sarebbe perciò rifiutata a torto di esaminarlo nel merito;

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;

che, secondo l' art. 42 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, visto che i ricorrenti non si confrontano con gli argomenti posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tentano di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;

ch'essi si limitano a richiamare una lettera del 27 luglio 2016 del Ministero pubblico dalla quale risulta che il decreto di non luogo a procedere sarebbe stato intimato loro ben due volte e in entrambi i casi rispedito al mittente siccome non ritirato;

che i ricorrenti rilevano come, a seguito di tale scritto, il Ministero pubblico avrebbe poi rispedito loro il decreto, sicché il reclamo inoltrato il 9 agosto 2016 sarebbe stato tempestivo;

ch'essi non fanno tuttavia valere la violazione delle disposizioni del CPP in materia di comunicazione e di notificazione delle decisioni (cfr. art. 84 segg. CPP);

che disattendono in particolare come la CRP ha accertato che la notificazione determinante del decreto di non luogo a procedere è avvenuta per invio raccomandato il 15 giugno 2016, non ritirato, e che il termine per presentare il reclamo è iniziato a decorrere il 27 giugno 2016, giungendo a scadenza il 7 luglio 2016 (cfr. art. 85 cpv. 4 lett. a CPP in relazione con l' art. 396 cpv. 1 CPP );

che, richiamando genericamente un successivo invio (per conoscenza) del decreto, i ricorrenti non si confrontano con questi accertamenti e valutazioni, sicché non sostanziano una violazione del diritto;

che peraltro la Corte cantonale ha rilevato che agli atti non si trovano indicazioni di un invio con fissazione di un termine di reclamo scadente il 9 agosto 2016;

che detta circostanza non è contestata dai ricorrenti nemmeno in questa sede;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 31 ottobre 2016

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni