Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1121/2020 KI-generiert

Prisoner Refusal to Obey Order Regarding Cell Photographs Constitutes Disciplinary Offense

Geschäftsnummer 6B_1121/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A detainee at La Stampa prison received a disciplinary sanction on October 26, 2019, for refusing to remove photographs from his cell walls and cupboard, resulting in a CHF 20 fine and suspension of certain incarceration benefits. The sanction was upheld by the Division of Justice of the Department of Institutions of Canton Ticino on February 6, 2020, and further confirmed by the Court of Criminal Complaints of the Ticino Appellate Court on August 25, 2020. The detainee contested this decision, asserting no violation of the cell furnishings regulation, which prohibits modifications without express permission, and appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking annulment of the sanction and reimbursement of fines and judicial costs. The case reached the Tribunal due to a procedural transfer by the Federal Criminal Court.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 9 Cost, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 19 cpv. 1 RSC, Art. 83 cpv. 1 lett. b RSC; Prisoner Refusal to Obey Order Regarding Cell Photographs Constitutes Disciplinary Offense: The sanction was upheld by the Division of Justice of the Department of Institutions of Canton Ticino on February 6, 2020, and further confirmed by the Court of Criminal Complaints of the Ticino Appellate Court on August 25, 2020. The detainee contested this decision, asserting no violation of the cell furnishings regulation, which prohibits modifications without express permission, and appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking annulment of the sanction and reimbursement of fines and judicial costs. The case reached the Tribunal due to a procedural transfer by the Federal Criminal Court.

Schlagwörter

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Gefangener Disziplinarrecht Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung Haftstrafe Strafschärfung Verletzung von Verfahrensrechten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide the case based on the simplified procedure because the appeal was insufficiently reasoned.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited as the basis for the general rule regarding the allocation of judicial costs (even though the application was modified).

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to justify the concrete decision to waive the collection of judicial costs due to the appellant's situation.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1121/2020

Sentenza del 30 settembre 2020

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione della giustizia,

opponente.

Oggetto

Sanzione disciplinare,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 agosto 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.41).

Considerando:

che A.________ è detenuto presso il carcere penale La Stampa per l'esecuzione di una pena detentiva;

che, il 26 ottobre 2019, la Direzione delle strutture carcerarie cantonali gli ha inflitto una multa di fr. 20.-- e la sospensione di benefici relativi al regime di incarcerazione quale sanzione disciplinare, per essersi rifiutato di rimuovere delle fotografie affisse alle pareti e all'armadio della sua cella;

che, adita dal detenuto, con decisione del 6 febbraio 2020 la Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha confermato la sanzione disciplinare;

che, con sentenza del 25 agosto 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo presentato da A.________ contro la decisione della Divisione della giustizia;

che A.________ impugna la sentenza della CRP con un ricorso del 25 settembre 2020, trasmesso per competenza dal Tribunale penale federale al Tribunale federale;

che il ricorrente chiede di annullare la sanzione disciplinare e di rimborsargli l'importo della multa e delle spese giudiziarie fissate dalla Corte cantonale;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;

che, secondo l' art. 42 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute trattandosi di contestazioni relative all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove;

che i fatti accertati dalla Corte cantonale sono di principio vincolanti per il Tribunale federale, tranne quando sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario ( DTF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1), o in violazione del diritto (cfr. art. 105 cpv. 1 e art. 97 cpv. 1 LTF );

che il ricorrente deve quindi censurare la violazione del divieto dell'arbitrio ( art. 9 Cost. ) nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, motivando la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF ( DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4);

che, nella fattispecie, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con gli accertamenti e le valutazioni posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto;

che, in particolare, egli non dimostra l'arbitrarietà degli accertamenti e delle valutazioni della Corte cantonale, né sostanzia la violazione di specifiche disposizioni in materia disciplinare;

che laddove rinvia genericamente ai motivi già esposti dinanzi alle precedenti istanze cantonali, il ricorrente disattende che, per soddisfare le citate esigenze di motivazione, non basta rinviare ad altri atti ed allegati;

che l'intera motivazione del ricorso al Tribunale federale deve infatti essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.3; 141 V 509 consid. 2; 133 II 396 consid. 3.1 pag. 400);

che, pur non invocando esplicitamente l' art. 19 cpv. 1 del regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, del 15 dicembre 2010 (RSC; RL 342.110), secondo cui qualsiasi modifica dell'arredamento della cella è vietata, salvo autorizzazione espressa della Direzione, il ricorrente sostiene di non avere violato questa disposizione, siccome non avrebbe danneggiato il mobilio della cella affiggendovi le sue fotografie;

che, con questa argomentazione, il ricorrente non sostanzia una violazione del diritto, segnatamente un'applicazione manifestamente insostenibile della disposizione cantonale;

che il divieto di cui all'art. 19 cpv. 1 RSC non presuppone la realizzazione di un danno alla struttura carceraria;

che il ricorrente non è stato sanzionato disciplinarmente per avere affisso delle fotografie alle pareti e agli armadi della cella, bensì per essersi rifiutato di eseguire l'ordine impartitogli dal personale di custodia di rimuovere le immagini (cfr. art. 79 cpv. 2 in relazione con l'art. 83 cpv. 1 lett. b RSC);

che, secondo gli accertamenti della CRP, vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF ), per l'affissione di fotografie è infatti riservato un apposito pannello nella cella stessa;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi, di principio, essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF);

che tuttavia, in considerazione della sua situazione, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 30 settembre 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni