Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1101/2010 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Late Appeal for Moral Damages

Geschäftsnummer 6B_1101/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case concerning a request for moral damages, a party appealed to the Federal Tribunal after their claim was rejected by the Criminal Appeals Chamber of the Cantonal Court. The party sought a compensation of 87,750 Swiss Francs and applied for legal assistance. However, the appeal was deemed inadmissible due to a late submission, as the appeal was filed after the statutory deadline of 30 days following the notification of the lower court's decision. The appeal was sent to the wrong address and the necessary timeline for a proper filing was not followed, leading to the rejection of both the appeal and the request for legal assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 317 CPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 44 cpv. 1 LTF, Art. 45 cpv. 1 LTF, Art. 48 cpv. 1 LTF, Art. 50 LTF; Federal Tribunal Dismisses Late Appeal for Moral Damages: The party sought a compensation of 87,750 Swiss Francs and applied for legal assistance. However, the appeal was deemed inadmissible due to a late submission, as the appeal was filed after the statutory deadline of 30 days following the notification of the lower court's decision. The appeal was sent to the wrong address and the necessary timeline for a proper filing was not followed, leading to the rejection of both the appeal and the request for legal assistance.

Schlagwörter

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Genugtuung gesetzliche Frist unentgeltliche Rechtspflege Klagefrist verspätete Kündigung Dauer der Landesverweisung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible in a simplified procedure because it was filed late.

art. 64 cpv. 1 a contrario LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly unlikely to succeed.

art. 66 cpv. 1 LTF

Used to rule on the exceptional waiver of court fees despite the appellant losing the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1101/2010

Sentenza del 6 gennaio 2011

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Favre, Presidente,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,

2. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

Indennità ai sensi degli art. 317 segg. CPP/TI,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 ottobre 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con sentenza del 25 ottobre 2010, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto l'istanza fondata sull' art. 317 CPP /TI presentata da A.________.

Avverso tale sentenza A.________ insorge al Tribunale federale. Chiede che gli venga riconosciuta un'indennità per torto morale pari a fr. 87'750.-- oltre interessi e postula di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

2. Benché la prima pagina del ricorso riporti la data del 26 novembre 2010 e indichi quale destinatario il Tribunale federale, A.________ ha spedito l'atto ricorsuale il 29 novembre 2010 (data del timbro postale belga) all'avv. B.________, suo patrocinatore nella procedura cantonale. Quest'ultimo ha ricevuto l'invio il 2 dicembre 2010 e il medesimo giorno ha trasmesso l'impugnativa al Tribunale federale, precisando di non rappresentare il ricorrente.

Sempre nella prima pagina del suo scritto il ricorrente segnala di aver ricevuto la decisione della CRP il 28 ottobre 2010.

3. Giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF , il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ( art. 44 cpv. 1 LTF ). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente ( art. 45 cpv. 1 LTF ).

Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine ( art. 48 cpv. 1 LTF ).

4. Secondo quanto indicato nel gravame, il ricorrente ha ritirato la decisione qui impugnata in data 28 ottobre 2010. Il termine ricorsuale ha quindi cominciato a decorrere il 29 ottobre 2010 (v. art. 44 cpv. 1 LTF ) per scadere il 29 novembre 2010 (v. art. 45 cpv. 1 LTF ).

Orbene, l'insorgente ha certo spedito il suo ricorso il 29 novembre 2010, ma lo ha consegnato alla posta belga. La posta svizzera ha ricevuto in consegna l'invio solo il 30 novembre 2010 (v. tracciamento elettronico degli invii Track & Trace, numero invio xxx) e quindi oltre il termine ricorsuale di 30 giorni. Peraltro il ricorso non è stato inviato direttamente all'indirizzo del Tribunale federale (v. art. 48 cpv. 1 LTF ), bensì all'indirizzo del vecchio patrocinatore del ricorrente. L'allegato ricorsuale è poi stato da questi trasmesso al Tribunale federale solo il 2 dicembre 2010, quando ormai il termine per interporre ricorso era scaduto da tre giorni.

5. Il ricorrente non pretende di essere stato impedito senza sua colpa di agire entro il termine stabilito, sicché una restituzione del termine ai sensi dell' art. 50 LTF non entra nemmeno in considerazione.

6. In conclusione il ricorso si rivela manifestamente inammissibile, siccome tardivo. La decisione di non entrata nel merito può quindi essere presa nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .

In simili circostanze, la domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, dato che le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 a contrario LTF). Il ricorrente soccombente dovrebbe pertanto sopportare le spese cagionate; a titolo eccezionale, il Tribunale federale rinuncia nondimeno a prelevare le spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si prelevano spese giudiziarie.

4. Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 gennaio 2011

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera:

Favre Ortolano Ribordy